Intorno a ogni impianto nucleare sono definite due zone di protezione d’emergenza per i casi di incidente grave:
- la zona di protezione d’emergenza 1 comprende la regione in cui si rendono necessari provvedimenti di protezione immediati quando l’incidente costituisce un pericolo per la popolazione;
- la zona di protezione d’emergenza 2 è contigua alla zona 1 e comprende la regione in cui si rendono necessari provvedimenti di protezione quando l’incidente costituisce un pericolo per la popolazione. Essa è suddivisa in settori di pericolo (allegato 2).
I Comuni e le parti di Comuni attribuiti alle zone di protezione d’emergenza 1 e 2 sono indicati nell’allegato 3.
La regione che è contigua alla zona di protezione d’emergenza 2 comprende il resto del territorio svizzero.
Come base per l’ulteriore pianificazione e preparazione di provvedimenti di protezione possono essere definiti comprensori di pianificazione (all. 4). All’interno dei comprensori di pianificazione sono predisposti, in caso di evento, provvedimenti di protezione specifici.
L’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) rileva i geodati necessari alla definizione delle zone di protezione d’emergenza. Il rilevamento, l’aggiornamento e l’utilizzo di tali dati sono retti dall’ordinanza del 21 maggio 2008 sulla geoinformazione.