Le pretese di risarcimento di un danno nucleare si prescrivono in tre anni a contare dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e dell’esercente civilmente responsabile, o dal giorno in cui ne avrebbe dovuto avere conoscenza. Se l’azione non è promossa entro 30 anni dall’incidente nucleare, le pretese sono perente; se il danno è dovuto ad un evento prolungato, questo termine decorre dal momento in cui cessa l’evento.
Il diritto di rivalsa dell’esercente di un impianto nucleare e quello ai sensi dell’articolo 5 della Convenzione complementare di Bruxelles si prescrivono in tre anni a contare dal giorno in cui l’esercente o l’avente diritto ai sensi dell’articolo 5 della Convenzione complementare di Bruxelles ha avuto conoscenza del suo obbligo di prestazione, sempre che non sia stato altrimenti convenuto conformemente all’articolo 6 paragrafo (f) capoverso (ii) della Convenzione di Parigi.
Le pretese di risarcimento fatte valere entro dieci anni dall’incidente nucleare per danni diversi dal decesso o da lesioni personali hanno priorità rispetto alle pretese di risarcimento per danni dello stesso tipo fatte valere dopo tale termine.
Il termine di prescrizione è sospeso fintanto che è in corso un procedimento vertente su una pretesa di risarcimento per danni nucleari.
Se dopo la sentenza o dopo la conclusione di un contratto extragiudiziale sul risarcimento emergono nuovi fatti o nuovi mezzi di prova, può essere chiesta la revisione della sentenza, rispettivamente la modifica del contratto, entro tre anni dal giorno in cui il danneggiato ne ha avuto conoscenza, al più tardi però entro 30 anni dall’incidente nucleare.