La presente ordinanza disciplina lo stabilimento, l’esercizio e la manutenzione di impianti elettrici a corrente debole.
Le disposizioni relative allo stabilimento si applicano agli impianti esistenti che:
- vengono trasformati in modo radicale;
- vengono modificati in misura rilevante, se l’applicazione delle disposizioni non richiede un dispendio eccessivo e non pregiudica considerevolmente la sicurezza;
- rappresentano un pericolo incombente per l’uomo e l’ambiente oppure disturbano in misura notevole altri apparecchi elettrici.
Non si applicano:
- agli impianti militari e agli impianti della protezione civile;
- agli impianti elettrici secondo l’articolo 42 capoverso 1 dell’ordinanza del 23 novembre 19833 sulle ferrovie.4
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni 5 (Dipartimento) o, in casi di minore importanza, l’istanza di controllo (art. 21 LIE) può, su richiesta motivata, autorizzare deroghe a singole disposizioni della presente ordinanza, che possono essere osservate solo con grande difficoltà oppure ostacolano lo sviluppo tecnico o la protezione dell’ambiente.