La presente ordinanza regola la costruzione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti elettrici a corrente forte.
Le disposizioni relative alla costruzione si applicano anche agli impianti esistenti quando:
- vengono completamente ristrutturati;
- vengono modificati in misura significativa, il soddisfacimento delle esigenze non sia sproporzionato e la sicurezza non ne risulti pregiudicata;
- costituiscono un pericolo incombente per l’uomo e l’ambiente o perturbano in modo grave altri impianti elettrici.
Per le installazioni a bassa tensione restano salve le disposizioni particolari dell’ordinanza del 6 settembre 1989 2 sugli impianti elettrici a bassa tensione.
Se singole disposizioni della presente ordinanza possono essere rispettate solo con difficoltà straordinarie, o se esse si rivelano di ostacolo all’evoluzione tecnica o alla protezione dell’ambiente, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni 3 (Dipartimento) o in casi meno importanti, l’organo di controllo competente (art. 21 della legge sull’elettricità), può, su richiesta motivata, autorizzare deroghe.
La presente ordinanza non si applica agli impianti elettrici secondo l’articolo 42 capoverso 1 dell’ordinanza del 23 novembre 1983 4 sulle ferrovie. 5