La presente ordinanza disciplina:
- lo svolgimento della procedura del piano settoriale per le linee con una tensione nominale pari o superiore a 220 kV che incidono notevolmente sul territorio e sull’ambiente;
- la determinazione di zone riservate e allineamenti;
- la procedura d’approvazione dei piani per la costruzione e la modifica di:1.impianti ad alta tensione,2.3...3.impianti a bassa tensione nella misura in cui sono sottoposti all’obbligo d’approvazione conformemente all’articolo 8acapoverso 1 dell’ordinanza del 30 marzo 19944 sulla corrente debole.5
Essa è applicabile in tutta la sua estensione alla costruzione e alla modifica di reti di distribuzione a bassa tensione sempreché si tratti di impianti situati in zone protette secondo il diritto federale o cantonale. Gli altri impianti a bassa tensione sono autorizzati dall’Ispettorato degli impianti a corrente forte (Ispettorato) in occasione delle ispezioni periodiche. A questo scopo i proprietari aggiornano costantemente i piani e la documentazione.
Essa non è applicabile ai piani che concernono la costruzione e la modifica di:
- 6 impianti secondo l’articolo 2 dell’ordinanza del 7 novembre 20017 sugli impianti elettrici a bassa tensione;
- prodotti definiti nell’articolo 1 capoverso 1 dell’ordinanza del 9 aprile 19978 sui prodotti elettrici a bassa tensione;
- prodotti definiti nell’articolo 1 capoverso 1 dell’ordinanza del 2 marzo 19989 sugli apparecchi e i sistemi di protezione utilizzati in ambienti esplosivi.
Agli impianti elettrici che servono solo o principalmente i veicoli ferroviari o i filoveicoli si applica l’ordinanza del 2 febbraio 2000 10 sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti ferroviari.