La presente ordinanza disciplina le condizioni per i lavori sugli impianti elettrici a bassa tensione (impianti elettrici) e il controllo di questi impianti.
Essa si applica agli impianti elettrici:
- 3 alimentati a corrente forte ma che funzionano con una tensione massima pari a 1000 V a corrente alternata oppure a 1500 V a corrente continua;
- alimentati con le tensioni di cui alla lettera a, ma che funzionano ad alta tensione (impianti ai raggi X, al neon, di ionizzazione, verniciatura elettrostatica, siepi elettriche ecc.).
Agli impianti elettrici con una tensione massima d’esercizio pari a 50 V in corrente alternata o a 120 V in corrente continua, e con una corrente massima d’esercizio pari a 2 A, si applicano esclusivamente le disposizioni generali (art. 1–5) della presente ordinanza. Se, tuttavia, detti impianti possono mettere in pericolo persone o cose, la presente ordinanza trova applicazione in tutta la sua estensione.
Se singole disposizioni della presente ordinanza possono essere rispettate solo con grande difficoltà o ostacolano l’evoluzione tecnica, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC 4 ) oppure in casi meno importanti l’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (Ispettorato) possono autorizzare deroghe dietro richiesta motivata.
La presente ordinanza non si applica: