Gli organi esecutivi controllano che i prodotti messi a disposizione sul mercato corrispondano alle prescrizioni della presente ordinanza. A questo scopo effettuano verifiche tramite campionatura e procedono a controlli qualora indizi fondati indichino che un prodotto non è conforme alle prescrizioni.
Gli organi esecutivi sono:
- per prodotti con fonti di ignizione elettriche come pure per installazioni elettriche in atmosfera potenzialmente esplosiva, l’organo di controllo di cui all’articolo 21 LIE;
- per gli altri prodotti, gli organi di cui all’articolo 20 dell’ordinanza del 19 maggio 2010 sulla sicurezza dei prodotti (OSPr).
Per un periodo definito gli organi esecutivi possono richiedere all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini informazioni sull’importazione di prodotti designati con precisione.
Gli operatori economici sono tenuti a mettere a disposizione degli organi esecutivi, entro un termine utile, tutte le informazioni necessarie ai fini della sorveglianza del mercato. In particolare sono tenuti, su richiesta, a indicare gli operatori economici dai quali hanno ricevuto o ai quali hanno ceduto un prodotto.
Gli operatori economici sono tenuti a cooperare con gli organi esecutivi nell’adozione di misure volte a eliminare o ridurre i rischi connessi ai prodotti da essi messi a disposizione sul mercato. Tale obbligo vige anche per il rappresentante autorizzato per i prodotti oggetto del suo mandato.
Su richiesta di un organo esecutivo, i fornitori di servizi della società dell’informazione sono tenuti a cooperare con l’organo esecutivo nell’adozione di misure volte a eliminare o ridurre i rischi connessi ai prodotti messi in vendita online attraverso i loro servizi.
Il DATEC concorda con l’organo esecutivo di cui al capoverso 2 lettera a l’entità delle attività di sorveglianza del mercato.