La presente ordinanza disciplina:
- le condizioni alle quali sono accordate eccezioni all’accesso alla rete secondo l’articolo 13 capoverso 1 della legge del 23 marzo 20072 sull’approvvigionamento elettrico (LAEl) e nel calcolo dei costi di rete computabili secondo l’articolo 15 capoverso 1 LAEl;
- il contenuto del regime delle eccezioni.
Essa si applica alle linee di interconnessione, compresi gli impianti accessori necessari al trasporto di energia elettrica, nella rete di trasporto transfrontaliera:
- di nuova messa in esercizio;
- la cui capacità è notevolmente aumentata.3
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