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741.412 OETV 1

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi (OETV 1)

del 19 giugno 1995 (Stato 1° gennaio 2026)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 8, 9 capoverso 1, 25 e 106 della legge del 19 dicembre 1958 1 sulla circolazione stradale (LCStr),

ordina:

1 Disposizioni generali

1.1 Campo d’applicazione

  1. La presente ordinanza contiene le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto, sottoposti alla LCStr, con o senza carrozzeria e aventi almeno quattro ruote e, per tipo di costruzione, una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h come pure per i loro rimorchi (in seguito veicoli di trasporto).
  2. Gli autoveicoli di trasporto sono veicoli giusta gli articoli 11 e 12 dell’ordinanza del 19 giugno 19952 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV).
  3. I rimorchi di trasporto sono veicoli giusta gli articoli 20 e 21 OETV.
  4. Sono eccettuati dalle disposizioni della presente ordinanza i seguenti veicoli:
  5. I veicoli di trasporto che non dispongono di un’approvazione generale CE o di un certificato di conformità della CE e quelli per cui non può essere provata la conformità al diritto svizzero mediante tutte le approvazioni parziali CE necessarie, le approvazioni internazionali equivalenti o le pertinenti dichiarazioni di conformità del costruttore.
  6. I veicoli giusta l’articolo 1 capoverso 2 OETV.
  7. I veicoli che dispongono di un’approvazione generale CE o di un certificato di conformità della CE ai quali, prima o dopo l’immatricolazione, sono state tuttavia apportate modificazioni non corrispondenti all’approvazione. Dal momento della trasformazione, il veicolo sottostà all’OETV.
  8. I veicoli di detentori che beneficiano di privilegi e immunità diplomatici o consolari devono soddisfare soltanto le esigenze tecniche di cui nell’allegato 5 della Convenzione internazionale dell’8 novembre 19683 sulla circolazione stradale.
  9. 4 I veicoli con un’approvazione nazionale del tipo per piccole serie e i veicoli di fine serie, i veicoli speciali e i veicoli di lavoro, i veicoli su rotaia, i veicoli agricoli e forestali, i trattori e i loro rimorchi come anche i veicoli aventi una velocità massima per costruzione di 25 km/h.
  10. 5 I veicoli con un’approvazione nazionale del tipo per piccole serie sono veicoli giusta l’articolo 23 della direttiva 2007/46/CE.
  11. 6 I veicoli di fine serie sono veicoli giusta l’articolo 27 della direttiva 2007/ 46/CE.
  12. I veicoli speciali sono veicoli che, a motivo dell’uso speciale cui sono destinati, non possono soddisfare, in base alla ripartizione in classi, tutte le esigenze poste.
  13. 7 I veicoli non contemplati dalla presente ordinanza devono essere conformi alle disposizioni dell’OETV; ai trattori e ai loro rimorchi si applica l’ordinanza del 16 novembre 20168 concernente le esigenze tecniche per i trattori e i loro rimorchi (OETV 2).

1.2 Esigenze generali

  1. 9 I veicoli di trasporto che rientrano nel campo d’applicazione della presente ordinanza devono corrispondere completamente alle prescrizioni dell’UE menzionate ai numeri 2.4–2.14 (atti normativi UE) o della Commissione economica per l’Europa (regolamenti UNECE10).
  2. 11 Le esigenze tecniche giusta il numero 1.2.1 sono adempiute se è presentata un’approvazione generale CE o un certificato di conformità della CE secondo la direttiva 2007/46/CE. In subordine, la conformità alle esigenze tecniche può essere provata presentando approvazioni parziali CE, approvazioni internazionali equivalenti, dichiarazioni di conformità oppure rapporti di esame redatti secondo le prescrizioni di cui all’allegato 2 OETV da organi di controllo riconosciuti (art. 17 cpv. 1 dell’ordinanza del 19 giugno 199512 concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali [OATV]).
  3. 13 Se si constata che veicoli, sistemi, entità tecniche o componenti del tipo approvato mettono gravemente in pericolo la sicurezza stradale oppure l’ambiente o la salute pubblica, si apre la procedura di cui all’allegato 1 capitolo 12 sezione V numero 4 dell’Accordo del 21 giugno 199914 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, prevista per veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche conformi alla legislazione applicabile.
  4. 15 Nella misura in cui la presente ordinanza non prevede alcuna esigenza, si applica l’OETV16.
  5. 17 L’approvazione del tipo di veicoli per i quali sono definite le esigenze tecniche nella presente ordinanza si fonda sull’OATV18.
  6. 19 Le dimensioni e i pesi di cui nella direttiva 96/53 del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale sono determinanti come parametri tecnici anche se divergono dalle prescrizioni svizzere.

1.3

1.4 ...

1.5 Classificazione dei veicoli

  1. Classe M
  2. Veicoli a motore adibiti al trasporto di persone, con almeno quattro ruote:
  3. Classe M 1
    Veicoli con al massimo nove posti a sedere, compreso quello del conducente;
  4. Classe M 2
    Veicoli con oltre nove posti a sedere, compreso quello del conducente, e con un peso garantito di al massimo 5 t;
  5. Classe M 3
    Veicoli con oltre nove posti a sedere, compreso quello del conducente, e con un peso garantito superiore a 5 t.
  6. Classe N
  7. Veicoli adibiti al trasporto di merci, con almeno quattro ruote:
  8. Classe N 1
    Veicoli con un peso garantito di al massimo 3,5 t;
  9. Classe N 2
    Veicoli con un peso garantito di oltre 3,5 t fino al massimo 12 t;
  10. Classe N 3
    Veicoli con un peso garantito di oltre 12 t;
  11. Classe O
  12. Rimorchi (compresi semirimorchi e rimorchi con asse centrale):
  13. Classe O 1
    Rimorchi con un peso garantito di al massimo 0,75 t;
  14. Classe O 2
    Rimorchi con un peso garantito di oltre 0,75 t fino al massimo 3,5 t;
  15. Classe O 3
    Rimorchi con un peso garantito di oltre 3,5 t fino al massimo 10 t;
  16. Classe O 4
    Rimorchi con un peso garantito di oltre 10 t;
  17. Per i semirimorchi o i rimorchi con asse centrale, il peso garantito determinante per la ripartizione in classi è pari al carico trasmesso al suolo dagli assi del rimorchio, se quest’ultimo è collegato al veicolo trattore e se è caricato sino al valore massimo tecnicamente ammesso.

2 Esigenze tecniche

  1. 20 Gli atti normativi UE o i regolamenti UNECE menzionati ai numeri 2.4–2.14 si applicano alle singole esigenze tecniche per i veicoli di trasporto, corrispondentemente alla loro classificazione.
  2. 21 Laddove nei regolamenti UNECE sono previste esigenze o termini transitori divergenti, si applicano le esigenze o i termini transitori degli atti normativi UE pertinenti.
  3. 22 I testi degli atti normativi UE e dei regolamenti UNECE menzionati non sono pubblicati né nella Raccolta ufficiale (RU), né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS). Possono essere esaminati presso l’Ufficio federale delle strade (USTRA). I testi degli atti normativi UE possono essere ottenuti, contro pagamento, presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch,23 e i regolamenti UNECE presso l’Ufficio federale delle strade, 3003 Berna.
  4. 24 Le date di pubblicazione e modifica di atti normativi UE e di regolamenti UNECE sono indicate nell’allegato 2 OETV25.

2.4 Dimensioni/Pesi/Contrassegni

Atto normativo UE26

Applicabile alle classi di veicoli

Reg. UNECE n.

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

2.4.127

Dimensioni e pesi

1230/2012/UE

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.4.2

Targhetta del fabbricante

76/114/CEE

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Atto normativo
UE

Applicabile alle classi di veicoli

Reg. UNECE n.

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

2.4.2a28

Targhetta del
fabbricante

19/2011/UE

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.4.3

Montaggio della targa posteriore

70/222/CEE

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.4.3a29

Montaggio della targa posteriore

1003/2010/UE

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.4.430

...

2.5 Propulsione/Gas di scarico/Livello sonoro

Atto normativo UE

Applicabile alle classi di veicoli

Reg. UNECE n.

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

2.5.1

Livello sonoro/ Dispositivo di scappamento

70/157/CEE

x

x

x

x

x

x

UNECE-R 51

UNECE-R 59

2.5.1a31

Livello sonoro/Dispositivo di scappamento

540/2014/UE

x

x

x

x

x

x

UNECE-R 51

UNECE-R 59

2.5.2

Emissioni benzina/Diesel

70/220/CEE

x

x

x

x

x

x

UNECE-R 83

UNECE-R 103

2.5.2a

Emissioni/ accesso alle informazioni

715/2007/CE

x

x

x

x

x

x

UNECE-R 24

UNECE-R 83

UNECE-R 101

UNECE-R 103

2.5.3

Emissioni Diesel

2005/55/CE

x

x

x

x

x

x

UNECE-R 49

2.5.3a

Emissioni Diesel/
accesso alle informazioni

595/2009/CE

x

x

x

x

x

x

UNECE-R 49

2.5.4

Fumo Diesel

72/306/CEE

x

x

x

x

x

x

UNECE-R 24

2.5.5

Consumo di carburante

80/1268/CEE

x

x

UNECE-R 101

2.5.6

Potenza del motore

80/1269/CEE

x

x

x

x

x

x

UNECE-R 85

2.5.7

Veicoli a
motore alimentati a idrogeno

79/2009/CE

x

x

x

x

x

x

2.5.832

Sistema di allarme acustico per veicoli silenziosi

540/2014/UE

x

x

x

x

x

x

UNECE-R 138

2.6 Trasmissione

Atto normativo UE

Applicabile alle classi di veicoli

Reg. UNECE n.

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

2.6.1

Retromarcia/
tachimetro
(indicatore
di velocità)

75/443/CEE

x

x

x

x

x

x

UNECE-R 39

2.6.233

2.6.334

Limitatore
di velocità (congegno)

92/24/CEE

x

x

x

x

UNECE-R 89

2.7 Assi/Sospensione

Atto normativo UE

Applicabile alle classi di veicoli

Reg. UNECE n.

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

2.7.1

2.8 Ruote/Pneumatici

Atto normativo UE

Applicabile alle classi di veicoli

Reg. UNECE n.

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

2.8.1

Caratteristiche degli pneumatici

661/2009/CE

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

UNECE-R 117

2.8.2

Pneumatici

458/2011/UE

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

UNECE-R 30

UNECE-R 54

2.8.3

Sistema di controllo della pressione degli pneumatici

661/2009/CE

x

x

UNECE-R 64

UNECE-R 141

2.9 Sterzo

Atto normativo UE

Applicabile alle classi di veicoli

Reg. UNECE n.

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

2.9.1

Dispositivi di sterzo

70/311/CEE

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

UNECE-R 79

2.9.2

Dispositivi di guida in caso di urto

74/297/CEE

x

x

UNECE-R 12

2.10 Freni

Atto normativo UE

Applicabile alle classi di veicoli

Reg. UNECE n.

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

2.10.135

Impianti
di frenatura

661/2009/CE

x

x

x

x

x

x

x

x

x

UNECE-R 13

UNECE-R 90

2.10.236

Impianti
di frenatura

661/2009/CE

x

UNECE-R 13H

UNECE-R 90

2.10.337

Dispositivo avanzato di frenata d’emergenza

347/2012/UE

x*

x*

x*

x*

UNECE-R 131

2.10.438

Sistema di assistenza alla frenata

78/2009/CE

x*

x*

UNECE-R 139

2.10.539

Sistema di controllo della stabilità

661/2009/CE

x*

x*

UNECE-R 140

2.10.640

Sistema di avviso di deviazione dalla corsia

351/2012/UE

x*

x*

x*

x*

UNECE-R 130

  1. eccezioni vedi atto normativo UE41

2.11 Carrozzeria

Atto normativo UE

Applicabile alle classi di veicoli

Reg. UNECE n.

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

2.11.1

Dispositivo
di protezione
posteriore/
serbatoio
del carburante

70/221/CEE

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

UNECE-R 34

UNECE-R 58

2.11.2

Chiusura
di porte e
cerniere

70/387/CEE

x

x

x

x

x

x

x

x

UNECE-R 11

2.11.3

Sporgenze
esterne

74/483/CEE

x

UNECE-R 26

2.11.4

Sporgenze esterne

92/114/CEE

x

x

x

2.11.5

Campo
di visibilità

77/649/CEE

x

UNECE-R 125

2.11.6

Parafanghi
delle ruote

78/549/CEE

x

2.11.6a

Parafanghi
delle ruote

1009/2010/UE

x

2.11.7

Protezione
laterale

89/297/CEE

x

x

x

x

UNECE-R 73

2.11.8

Sistemi di
protezione
da spruzzi

91/226/CEE

x

x

x

x

x

x

x

2.11.8a

Sistemi di
protezione
da spruzzi

109/2011/UE

x

x

x

x

x

x

x

2.11.9

Vetri di
sicurezza

92/22/CEE

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

UNECE-R 43

2.11.1042

Collisione
laterale

661/2009/CE

x

x

UNECE-R 95

2.11.1143

Collisione
frontale

661/2009/CE

x

UNECE R 94

2.11.12

Dispositivi
di protezione anteriore

2000/40/CE

x

x

UNECE-R 93

2.11.1344

Sovra-
struttura

661/2009/CE

x

x

UNECE-R 66

UNECE-R 107

2.11.1445

Protezione dei pedoni

78/2009/CE

x

x

UNECE-R 127

2.11.1546

Accesso e manovrabilità

130/2012/UE

x

x

x

x

x

x

2.12 Abitacolo

Atto normativo UE

Applicabile alle classi di veicoli

Reg. UNECE n.

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

2.12.1

Finiture interne

74/60/CEE

x

UNECE-R 21

2.12.247

Ancoraggio
dei sedili

661/2009/CE

x

x

x

x

x

x

UNECE-R 17

UNECE-R 80

2.12.348

Ancoraggio delle cinture
di sicurezza

661/2009/CE

x

x

x

x

x

x

UNECE-R 14

2.12.449

Cinture di sicurezza come anche i sistemi di ritenuta per fanciulli

661/2009/CE

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

UNECE-R 16

UNECE-R 44

2.12.550

Poggiatesta

661/2009/CE

UNECE-R 17

UNECE-R 25

2.12.651

Identificazione dei comandi, spie ed indicatori

661/2009/CE

UNECE-R 121

2.12.752

Dispositivi di
sbrinamento e
di disappan-
namento

78/317/CEE

x

x

x

x

x

x

2.12.7a53

Dispositivi di sbrinamento
e disappannamento

672/2010/UE

x

x

x

x

x

x

2.12.854

Riscaldamento

2001/56/CE

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

UNECE-R 122

2.12.955

Comportamento alla combustione

95/28/CE

x

UNECE-R 118

2.12.1056

Emissioni degli impianti di condizionamento d’aria

2006/40/CE

x

x*

  1. Solo per veicoli della classe I

2.13 Dispositivo d’illuminazione

Atto normativo UE

Applicabile alle classi di veicoli

Reg. UNECE n.

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

2.13.1

Installazione
dei dispositivi

76/756/CEE

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

UNECE-R 48

2.13.257

Catarifrangenti

661/2009/CE

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

UNECE-R 3

2.13.358

Luci di posizione, di coda, d’ingombro,
di fermata, di circolazione diurna e d’ingombro laterali

661/2009/CE

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

UNECE-R 7

UNECE-R 87

UNECE-R 91

2.13.459

Indicatori di direzione lampeggianti

661/2009/CE

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

UNECE-R 6

2.13.560

Luci per illuminare la targa

661/2009/CE

x

x

x

x

x

x

UNECE-R 4

2.13.661

Fari di profondità e fari a luce anabbagliante, lampade a incandescenza, proiettori a scarica di gas e loro sorgenti di luce nonché proiettori a LED e loro sorgenti di luce

661/2009/CE

x

x

x

x

x

x

UNECE-R 1

UNECE-R 5

UNECE-R 8

UNECE-R 20

UNECE-R 31

UNECE-R 37

UNECE-R 98

UNECE-R 99

UNECE-R 112

UNECE-R 123

UNECE-R 128

2.13.762

Fari fendinebbia

661/2009/CE

x

x

x

x

x

x

UNECE-R 19

2.13.863

Fari fendinebbia di coda

661/2009/CE

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

UNECE-R 38

2.13.964

Luci di retromarcia

661/2009/CE

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

UNECE-R 23

2.13.1065

Luci di posteggio

661/2009/CE

x

x

x

x

x

x

UNECE-R 77

2.14 Altre esigenze ed equipaggiamenti supplementari

Atto normativo UE

Applicabile alle classi di veicoli

Reg. UNECE n.

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

2.14.166

Soppressione delle perturbazioni radioelettriche

72/245/CEE

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

UNECE-R 10

2.14.267

Dispositivi
per la visione indiretta

2003/97/CE

x

x

x

x

x

x

UNECE-R 46

2.14.368

Tergicristallo/ lavacristallo

78/318/CEE

x

x

x

x

x

x

2.14.3a69

Tergicristallo/ lavacristallo

1008/2010/UE

x

x

x

x

x

x

2.14.4

Avvisatore
acustico

70/388/CEE

x

x

x

x

x

x

UNECE-R 28

2.14.570

Dispositivo
antifurto

74/61/CEE

x

x

x

x

x

x

UNECE-R 18

UNECE-R 97

UNECE-R 116

2.14.671

Dispositivo di
collegamento

94/20/CE

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

UNECE-R 55

UNECE-R 102

2.14.7

Dispositivo di rimorchio

77/389/CEE

x

x

x

x

x

x

2.14.7a72

Dispositivo di rimorchio

1005/2010/UE

x

x

x

x

x

x

2.14.873

Veicoli
destinati al
trasporto di
merci
pericolose

661/2009/CE

x

x

x

x

x

x

x

UNECE-R 105

2.14.974

Riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità

2005/64/CE

x

x

UNECE-R 133

2.14.1075

Sicurezza generale

661/2009/CE

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.14.1176

Indicatore di cambio di marcia

65/2012/UE

x

2.14.1277

Sicurezza elettrica

x

x

x

x

x

x

UNECE-R 100

2.14.1378

Componenti specifici per autoveicoli con propulsione a gas

x

x

x

x

x

x

UNECE-R 67

UNECE-R 110

2.14.1479

Sistemi di avviso di deviazione dalla corsia di marcia

351/2012/UE

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2.14.1580

Sistema eCall

2015/758/UE

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  1. eccezioni vedi atto normativo UE

3 Disposizioni penali e finali

3.1 Disposizioni penali

Si applicano le disposizioni penali dell’articolo 219 OETV.

3.2 Esecuzione

Si applicano le disposizioni d’esecuzione degli articoli 220 e 221 OETV.

3.3 Disposizioni transitorie

  1. I veicoli ammessi a circolare innanzi il 1° ottobre 1995 devono essere conformi alle esigenze del diritto previgente. Essi beneficiano delle facilitazioni accordate dalla presente ordinanza se soddisfano le condizioni e gli obblighi che potrebbero accompagnare queste facilitazioni. Conseguentemente, per l’applicazione dei regolamenti internazionali menzionati in Allegato 2 OETV81 vigono le disposizioni transitorie di detti regolamenti; tuttavia, la data dell’importazione o della costruzione in Svizzera è determinante per l’immatricolazione.
  2. Le approvazioni generali CE, le approvazioni parziali CE, altre approvazioni e i marchi di conformità, rilasciati dagli Stati esteri secondo il diritto internazionale, menzionato in Allegato 2 OETV, come anche le dichiarazioni di conformità giusta gli articoli 2 lettera f82 e 14 OATV sono riconosciuti già dal 1° luglio 1995 nel quadro della procedura d’approvazione del tipo.
  3. 83 Per l’applicazione dei regolamenti internazionali menzionati in Allegato 2 OETV vigono le disposizioni transitorie dei rispettivi regolamenti; tuttavia la data dell’importazione o della costruzione in Svizzera è determinante per l’immatricolazione.

3.4 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1995.

Allegato84