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741.414 OETV 3

Ordinanza concernente il riconoscimento delle omologazioni UE e le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, tricicli a motore e ciclomotori (OETV 3)

del 16 novembre 2016 (Stato 1° gennaio 2026)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 8 capoverso 1, 9 capoversi 1 bis e 3 nonché 106 capoversi 1,
6 e 10 della legge del 19 dicembre 1958 1 sulla circolazione stradale (LCStr),

ordina:

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

La presente ordinanza disciplina:

  1. il riconoscimento delle omologazioni e dei certificati dell’Unione europea (UE) seguenti per i veicoli di cui al capoverso 2: omologazioni generali UE, omologazioni parziali UE e certificati di conformità UE;
  2. le esigenze tecniche per i veicoli, sistemi di veicoli, parti di veicoli ed equipaggiamenti di cui al capoverso 2.

Essa si applica ai motoveicoli di cui all’articolo 14 lettere a e b dell’ordinanza del 19 giugno 1995 2 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV), ai quadricicli leggeri a motore, ai quadricicli a motore e ai tricicli a motore di cui all’articolo 15 OETV nonché ai ciclomotori di cui all’articolo 18 lettere a e b OETV.

Art. 2 Esami del veicolo e manutenzione del sistema antinquinamento

L’esame d’immatricolazione, l’esame successivo e la manutenzione del sistema antinquinamento dei veicoli di cui all’articolo 1 capoverso 2 sono disciplinati dall’OETV 3 . 4

Art. 3 Definizioni

Si applicano le definizioni dell’ordinanza del 19 giugno 1995 5 concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali.

Art. 4 Normative internazionali

Gli atti normativi dell’UE citati nella presente ordinanza si applicano nella versione stabilita nell’allegato 2 OETV 6 .

Se questi atti normativi rimandano a loro volta a disposizioni di altri atti normativi UE o di regolamenti UNECE 7 , si applicano anche tali disposizioni; è determinante la versione stabilita nell’allegato 2 OETV.

Per l’applicazione delle normative internazionali elencate nell’allegato 2 OETV vigono le disposizioni transitorie di dette normative, fermo restando che per la data d’immatricolazione è determinante la data dell’importazione o della costruzione in Svizzera.

Art. 5 Classificazione dei veicoli secondo il diritto UE e il diritto svizzero

L’allegato 1 stabilisce a quali categorie di veicoli svizzere corrispondono le categorie di veicoli UE di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 168/2013.

Art. 6 Riconoscimento di omologazioni e certificati UE

Le omologazioni generali UE, le omologazioni parziali UE e i certificati di conformità UE rilasciati sulla base degli atti normativi UE menzionati nell’allegato 2 sono riconosciuti.

Non sono riconosciuti le omologazioni e i certificati per:

  1. i tipi di veicoli di cui all’articolo 42 del regolamento (UE) n. 168/2013;
  2. veicoli utilizzati anche su rotaie, sull’acqua o nell’aria;
  3. veicoli speciali (art. 25 cpv. 1 OETV8) e veicoli di lavoro (art. 13 cpv. 1 e art. 22 cpv. 1 OETV).

Art. 7 Esigenze tecniche

Nell’allegato 3 figurano le esigenze tecniche dei veicoli di cui all’articolo 1 capoverso 2.

Il capoverso 1 non si applica a:

  1. veicoli di cui all’articolo 2 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 168/2013;
  2. veicoli utilizzati anche su rotaie, sull’acqua o nell’aria;
  3. tipi di veicoli di cui all’articolo 42 del regolamento (UE) n. 168/2013.

Art. 8 Relazione con le esigenze tecniche secondo l’OETV

Ai veicoli per i quali non è disponibile un’omologazione UE ai sensi dell’articolo 6 capoverso 1 o una dichiarazione di conformità del costruttore si applicano le esigenze tecniche dell’OETV 9 .

Art. 9 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 2 settembre 1998 10 concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore è abrogata.

Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 15 gennaio 2017.

Allegato 111

(art. 5)

Classificazione dei veicoli secondo il diritto UE e il diritto svizzero

UE

Svizzera

motociclo a due ruote (L3e)

motoveicolo secondo l’articolo 14 lettera a OETV12 senza carrozzino laterale

motociclo a due ruote con sidecar (L4e)

motoveicolo secondo l’articolo 14 lettera a OETV con carrozzino laterale

veicolo a motore leggero a due ruote (L1e)

motoleggera (art. 14 lett. b OETV)

ciclomotore a due ruote (L1e-B)

motoleggera

ciclomotore a tre ruote (L2e)

motoleggera

triciclo (L5e-A)

triciclo a motore (art. 15 cpv. 1 OETV)

triciclo commerciale (L5e-B)

triciclo a motore

quadriciclo leggero (L6e)

quadriciclo leggero a motore (art. 15 cpv. 2 OETV)

quad da strada leggero (L6e-A)

quadriciclo leggero a motore

quadrimobile leggera (L6e-B)

quadriciclo leggero a motore

quadrimobile pesante (L7e)

quadriciclo a motore (art. 15 cpv. 3 OETV)

quad da strada pesante (L7e-A)

quadriciclo a motore

quad entro/fuori strada pesante (L7e‑B)

quadriciclo a motore

quad entro/fuori strada (L7e-B1)

quadriciclo a motore

buggy con sedili affiancati (L7e-B2)

quadriciclo a motore

quadrimobile pesante (L7e-C)

quadriciclo a motore

ciclo a propulsione (L1e-A)

ciclomotore leggero (art. 18 lett. b OETV)

oppure

ciclomotore veloce (art. 18 lett. a OETV)

oppure

ciclomotore pesante (art. 18 lett. e OETV)

Allegato 2

(art. 6 cpv. 1)

Riconoscimento di omologazioni e certificati UE

  1. Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli.
  2. Regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014 della Commissione, del 18 luglio 2014, che applica il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle prescrizioni amministrative per l’omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli.
  3. Regolamento delegato (UE) n. 3/2014 della Commissione, del 24 ottobre 2013, che completa il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in merito ai requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli.
  4. Regolamento delegato (UE) n. 44/2014 della Commissione, del 21 novembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la costruzione dei veicoli e i requisiti generali di omologazione dei veicoli a due o tre ruote e dei quadricicli.
  5. Regolamento delegato (UE) n. 134/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione e che ne modifica l’allegato V.

Allegato 3

(art. 7 cpv. 1)

Esigenze tecniche

  1. Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli.
  2. Regolamento delegato (UE) n. 3/2014 della Commissione, del 24 ottobre 2013, che completa il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in merito ai requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli.
  3. Regolamento delegato (UE) n. 44/2014 della Commissione, del 21 novembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la costruzione dei veicoli e i requisiti generali di omologazione dei veicoli a due o tre ruote e dei quadricicli.
  4. Regolamento delegato (UE) n. 134/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione e che ne modifica l’allegato V.