La presente ordinanza disciplina l’organizzazione, la gestione e l’utilizzo del sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione (SIAC).
741.58 — OSIAC
Ordinanza concernente il sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione (OSIAC)
del 30 novembre 2018 (Stato 1° gennaio 2026)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 89 g capoverso 2, 89 h e 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 1958 1 sulla circolazione stradale (LCStr);
visti gli articoli 8 capoverso 3 e 33 della legge federale del 25 settembre 2020 2 sulla protezione dei dati (LPD);
visti gli articoli 57 r e 57 s della legge del 21 marzo 1997 3 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, 4
ordina:
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Struttura e finalità del sistema d’informazione
Il SIAC è costituito da quattro sottosistemi che fungono da supporto alle autorità coinvolte della Confederazione e dei Cantoni nell’adempimento dei rispettivi compiti secondo l’articolo 89b LCStr:
- il SIAC Veicoli è impiegato per l’ammissione di veicoli alla circolazione stradale e per lo svolgimento di altri compiti connessi ai veicoli;
- il SIAC Persone è impiegato per l’ammissione di persone alla circolazione stradale e per il rilascio di carte tachigrafiche;
- il SIAC Provvedimenti è impiegato per l’esecuzione di procedimenti amministrativi e penali contro conducenti;
- il SIAC Valutazione è impiegato per la valutazione dei dati memorizzati nel SIAC.
Art. 3 Competenze dell’Ufficio federale delle strade
L’Ufficio federale delle strade (USTRA) gestisce il SIAC e ne è responsabile.
È responsabile affinché il trattamento dei dati e l’utilizzo del sistema d’informazione siano conformi alla legge e garantisce la sicurezza informatica.
È competente per il rilascio, la modifica e la revoca delle autorizzazioni di accesso.
Coordina le proprie attività con le autorità coinvolte nel SIAC.
Emana un regolamento per il trattamento dei dati nel quale definisce in particolare le interfacce tecniche e le procedure di sincronizzazione dei dati.
Sezione 2 Sottosistema SIAC Veicoli
Art. 4 Contenuto
Il sottosistema SIAC Veicoli contiene i seguenti dati relativi ai veicoli immatricolati dalle autorità svizzere o destinati all’immatricolazione:5
- i dati relativi al veicolo conformemente all’allegato 1 numero 1;
- i dati relativi al detentore conformemente all’allegato 1 numero 2;
- i dati relativi alla targa conformemente all’allegato 1 numero 3.
Art. 5 Competenza per la registrazione e la trasmissione dei dati6
Le autorità della Confederazione e dei Cantoni competenti per il rilascio e la revoca delle licenze di circolazione trasmettono al SIAC i dati di cui all’articolo 4 che rientrano nel loro ambito di competenza e le relative modifiche.
L’USTRA registra nel SIAC i dati di cui all’articolo 4 che rientrano nel suo ambito di competenza e le relative modifiche. Può disporre la trasmissione di questi dati al SIAC. 7
I costruttori e gli importatori di veicoli trasmettono al SIAC i dati relativi al veicolo di cui all’allegato 1 numeri 11–14.
Gli organi di polizia nonché gli organi doganali con compiti di polizia stradale trasmettono al SIAC i dati sul blocco e sullo sblocco di veicoli e targhe oggetto di segnalazioni di ricerca, registrati nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) ai sensi dell’ordinanza RIPOL del 26 ottobre 2016 8 .
L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) 9 trasmette al SIAC i dati necessari per il controllo di sdoganamento e imposizione fiscale secondo la legge federale del 21 giugno 1996 10 sull’imposizione degli autoveicoli (LIAut). Esso può anche affidare tale compito alle autorità competenti per il rilascio e la revoca delle licenze di circolazione.
L’autorità competente in seno al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport trasmette al SIAC i dati necessari per il razionamento del carburante nonché l’occupazione e il noleggio di veicoli destinati all’esercito, alla protezione civile e all’approvvigionamento economico del Paese.
Gli assicuratori trasmettono al SIAC i dati di cui all’allegato 1 lettera A numero 2 dell’ordinanza del 20 novembre 1959 11 sull’assicurazione dei veicoli nonché i dati relativi alla sospensione o alla cessazione dell’assicurazione.
Sezione 3 Sottosistema SIAC Persone
Art. 6 Contenuto
Il sottosistema SIAC Persone contiene:
- per quanto riguarda le autorizzazioni a condurre rilasciate da autorità svizzere o straniere a persone domiciliate in Svizzera:1.i dati relativi al titolare conformemente all’allegato 2 numero 11,2.i dati relativi alla licenza conformemente all’allegato 2 numero 12,3.i dati relativi alla categoria conformemente all’allegato 2 numero 13;
- per quanto riguarda le carte tachigrafiche:1.i dati relativi alle carte del conducente conformemente all’allegato 2 numero 21,2.i dati relativi alle carte dell’officina conformemente all’allegato 2 numero 22,3.i dati relativi alle carte dell’azienda conformemente all’allegato 2 numero 23,4.i dati relativi alle carte di controllo conformemente all’allegato 2 numero 24.
Art. 7 Competenza per la trasmissione dei dati relativi alle autorizzazioni a condurre
Le autorità della Confederazione e dei Cantoni competenti per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni a condurre trasmettono al SIAC i dati di cui all’articolo 6 lettera a che rientrano nel loro ambito di competenza e le relative modifiche.
Gli organi di polizia nonché gli organi doganali incaricati di compiti di polizia stradale trasmettono al SIAC i dati relativi al ritiro di una licenza di condurre e ai divieti di circolare ordinati sul posto. La registrazione nel SIAC si cancella automaticamente dopo 10 giorni, sempre che l’autorità competente per il ritiro non abbia tramesso modifiche dei dati.
Art. 8 Competenza per la registrazione e la trasmissione dei dati relativi alle carte tachigrafiche
L’USTRA registra nel SIAC i dati relativi alle carte del conducente e alle carte dell’azienda di cui all’allegato 2 numeri 21 e 23 nonché le relative modifiche.
Le autorità cantonali competenti (art. 23 cpv. 1 dell’O del 19 giu. 1995 12 per gli autisti, OLR 1) trasmettono al SIAC i dati relativi alle carte di controllo di cui all’allegato 2 numero 24 nonché le relative modifiche.
L’UDSC trasmette al SIAC i dati relativi alle carte dell’officina di cui all’allegato 2 numero 22 nonché le relative modifiche.
Sezione 4 Sottosistema SIAC Provvedimenti
Art. 9 Contenuto
Il sottosistema SIAC Provvedimenti contiene i dati, elencati nell’allegato 3, relativi ai provvedimenti amministrativi di cui all’articolo 89 c lettera d LCStr riguardanti le persone domiciliate in Svizzera e all’estero.
Art. 10 Competenza per la trasmissione dei dati
Le autorità della Confederazione e dei Cantoni competenti per la revoca delle autorizzazioni a condurre trasmettono al SIAC i dati di cui all’articolo 9 che rientrano nel loro ambito di competenza.
Sezione 5 Sottosistema SIAC Valutazione
Art. 11 Contenuto
Il sottosistema SIAC Valutazione contiene, in forma pseudonimizzata o anonimizzata, i dati registrati nei sottosistemi SIAC Veicoli, SIAC Persone e SIAC Provvedimenti.
Il numero di identificazione personale (PIN SIAC Persone) e il numero di matricola non sono visibili durante il trattamento dei dati nel SIAC Valutazione.
Art. 12 Trasferimento dei dati
I dati sono trasferiti dai sottosistemi SIAC Veicoli, SIAC Persone e SIAC Provvedimenti al sottosistema SIAC Valutazione in forma pseudonimizzata o anonimizzata.
La pseudonimizzazione è effettuata:
- per i dati personali, utilizzando il rispettivo PIN SIAC Persone;
- per i dati relativi al veicolo, utilizzando il rispettivo numero di matricola.
Art. 13 Valutazione e collegamento con i dati contenuti in altre fonti
Ai fini di cui all’articolo 89b lettere h e i LCStr, l’USTRA può:
- collegare tra loro i dati del SIAC Valutazione e valutarli;
- collegare i dati del SIAC Valutazione con dati contenuti nel sistema di valutazione del sistema di informazione sugli incidenti stradali e valutarli;
- collegare i dati del SIAC Valutazione con dati tecnici contenuti in altre fonti e valutarli.
Al collegamento con i dati dell’Ufficio federale di statistica (UST) o con dati rilevati nel quadro della legge del 9 ottobre 1992 13 sulla statistica federale (LStat) si applica l’articolo 14 a LStat.
Sezione 6 Disposizioni comuni
Art. 14 Qualità e rettifica dei dati
L’autorità che registra o trasmette al SIAC i dati è responsabile della loro correttezza e completezza. L’autorità che constata dati incompleti o errati provvede alla rettifica.
L’USTRA verifica la completezza e l’attendibilità dei dati registrati nel SIAC. In caso di dati incompleti o errati, ne dispone la rettifica.
Art. 15 Trasmissione di dati
La trasmissione di dati al SIAC deve avvenire attraverso le interfacce e le procedure per il confronto dei dati definite dall’USTRA.
Art. 16 Trattamento dei dati e accesso mediante procedura di richiamo
... 14
I servizi che possono accedere ai dati del SIAC mediante procedura di richiamo in virtù dell’articolo 89 e LCStr designano le persone autorizzate a tal fine.
Art. 17 Statistiche e registri15
L’USTRA pubblica annualmente:
- una statistica sulle autorizzazioni a condurre;
- una statistica sui provvedimenti amministrativi.
Ogni anno compila un registro delle officine autorizzate e delle relative carte. Nel registro sono elencate le officine autorizzate all’installazione, all’esame successivo e alla riparazione di tachigrafi conformemente all’articolo 101 dell’ordinanza del 19 giugno 1995 16 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali. 17
L’UST pubblica la statistica dei veicoli conformemente all’articolo 127 dell’ordinanza del 27 ottobre 1976 18 sull’ammissione alla circolazione.
L’USTRA tiene un registro pubblico dei dati tecnici contenuti nel SIAC Veicoli. Nel registro possono essere pubblicati anche dati di contatto di importatori e titolari dell’approvazione del tipo, purché questi acconsentano alla pubblicazione. 19
Art. 18 Comunicazione dei dati
Sulla base di una convenzione sulle prestazioni e sulla protezione dei dati, l’USTRA mette a disposizione del Centro danni DDPS i dati del SIAC Veicoli necessari all’adempimento dei suoi compiti legali.
L’USTRA può mettere a disposizione di autorità, organizzazioni e privati i dati del SIAC relativi ai detentori di veicoli e alle autorizzazioni a condurre e i dati tecnici. Sono esclusi i dati personali degni di particolare protezione. A tal fine stipula convenzioni sulle prestazioni e sulla protezione dei dati. Queste ultime possono prevedere autorizzazioni di accesso al SIAC Valutazione.
Si può rinunciare a un’apposita convenzione se vengono messi a disposizione esclusivamente informazioni anonimizzate o dati tecnici.
L’USTRA può rendere accessibili anche al pubblico informazioni anonimizzate o dati tecnici.
La comunicazione dei dati a fini statistici o di ricerca è retta dalla LPD, dall’ordinanza del 31 agosto 2022 20 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati nonché dalla LStat 21 e dall’ordinanza del 30 aprile 2025 22 sulla statistica federale. 23
Art. 19 Scambio di dati con autorità estere
I dati del SIAC possono essere comunicati ad autorità estere se un trattato internazionale lo prevede.
Per verificare l’unicità della carta del conducente secondo l’articolo 13 b capoverso 4 OLR 1 24 è consentito lo scambio di dati con le competenti autorità estere.
L’USTRA può ottenere i dati necessari per l’immatricolazione di veicoli da autorità estere anche per via elettronica. 25
Art. 20 Sicurezza dei dati
I servizi autorizzati all’accesso adottano nel loro ambito di competenza i provvedimenti organizzativi e tecnici che, secondo le disposizioni della Confederazione in materia di protezione dei dati, sono necessari per tutelare i loro dati dalla perdita e da qualsiasi trattamento o consultazione illeciti e da sottrazione.
Nell’ambito del trattamento dei dati devono essere registrati automaticamente i nomi degli utenti che hanno trattato i dati, nonché le date delle relative operazioni e i dati interessati.
Art. 21 Contrassegnazione dei dati non più attuali
Dopo il ritiro dalla circolazione di un veicolo, i relativi dati contenuti nel SIAC Veicoli devono essere contrassegnati di conseguenza.
Se una persona rinuncia a un’autorizzazione a condurre o se l’autorità competente notifica il decesso di una persona, i relativi dati contenuti nel SIAC Persone devono essere contrassegnati di conseguenza.
Dopo la scadenza di una carta tachigrafica, i relativi dati contenuti nel SIAC Persone devono essere contrassegnati di conseguenza.
Se una persona o un’azienda rinuncia a una carta tachigrafica o se l’autorità competente notifica lo scioglimento di un’azienda, i relativi dati contenuti nel SIAC Persone devono essere contrassegnati di conseguenza.
Art. 22 Distruzione e archiviazione dei dati
I dati non più attuali relativi ad autorizzazioni a condurre o carte tachigrafiche (art. 21 cpv. 2–4) vengono distrutti nel SIAC Persone entro dieci anni dal momento in cui sono stati contrassegnati.
I dati relativi a rifiuti, revoche e divieti di fare uso di autorizzazioni a condurre nonché divieti di circolare vengono distrutti nel SIAC Provvedimenti dieci anni dopo la loro scadenza o annullamento, quelli relativi ad altri provvedimenti cinque anni dopo il loro passaggio in giudicato.
I dati relativi all’annullamento di licenze di condurre in prova vengono distrutti nel SIAC Provvedimenti dieci anni dopo il rilascio di una nuova licenza.
Se viene registrato un nuovo provvedimento relativo a una persona, i dati di tutti quelli precedentemente disposti contro la stessa vengono distrutti soltanto dopo la scadenza dell’ultimo termine di conservazione.
Se l’autorità competente notifica il decesso di una persona, vengono distrutti nel SIAC Provvedimenti tutti i dati relativi ai provvedimenti che la riguardano.
I dati contenuti nel SIAC Veicoli e nel SIAC Valutazione vengono distrutti non appena non sono più necessari.
I dati non più necessari e destinati alla distruzione sono proposti dall’USTRA all’Archivio federale a fini di archiviazione.
Sezione 7 Disposizioni finali
Art. 23 Adeguamento degli allegati 1 e 2
L’USTRA può modificare le variabili riportate negli allegati 1 e 2.
Art. 24 Abrogazione e modifica di altri atti normativi
L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato 4.
Art. 25 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.
Allegato 1
(art. 4)
Dati del sottosistema SIAC Veicoli
1 Veicolo
11 Dati identificativi
- numero di matricola
- numero di telaio
12 Dati amministrativi
- messa in o fuori circolazione
- licenza di circolazione
- indirizzo del luogo di stanza
- indirizzo del conducente
- controllo periodico del veicolo
- veicolo sostitutivo
13 Dati relativi al tipo di veicolo
- numero dell’approvazione generale o dell’approvazione del tipo
- marca
- tipo
14 Dati tecnici
15 Dati assicurativi
16 Altri dati destinati a uno scopo specifico (art. 89b LCStr)
- blocco
- controllo di sdoganamento e imposizione secondo la LIAut26
- riscossione della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni
- razionamento di carburante nonché requisizione e locazione di veicoli a favore dell’esercito, della protezione civile e dell’approvvigionamento economico del Paese.
2 Detentore
21 Dati identificativi
- identificazione del detentore
22 Dati amministrativi
- tipo di persona
- nome o ragione sociale
- indirizzo
- data di nascita
- luogo di origine o di nascita
- nazionalità
- sesso
- lingua
- riservatezza informazioni
3 Targa
31 Dati identificativi
- identificazione della targa
32 Dati amministrativi
- messa in o fuori circolazione
- riservatezza informazioni
33 Altri dati destinati a uno scopo specifico (art. 89b LCStr)
- blocco
Allegato 227
(art. 6)
Dati del sottosistema SIAC Persone
1 Autorizzazioni a condurre
11 Titolare
111 Elementi identificativi
- numero di identificazione personale (PIN SIAC Persone)
112 Dati relativi al conducente autorizzato
- nome
- data di nascita
- luogo di origine o di nascita
- nazionalità
- sesso
- foto formato passaporto digitalizzata
- data di inserimento della foto digitalizzata
- firma digitalizzata
- data di inserimento della firma digitalizzata
- data di partecipazione alla formazione complementare
- data dell’ultima visita medica di controllo
- data della prossima visita medica di controllo
- frequenza della visita medica di controllo
- indirizzo
- Cantone competente
12 Licenza
- tipo di licenza
- stato della licenza
- numero della licenza
- numero della carta vergine
- data di rilascio
- autorità di rilascio
- data di scadenza
- indicazioni supplementari
- sospensione della licenza (dal / al)
- autorità responsabile della sospensione
13 Categoria
- categoria di licenza
- sospensione della categoria
- autorità responsabile della sospensione
- data di rilascio
- luogo d’esame (Cantone o Stato)
- data di scadenza
- limitazioni
2 Carte tachigrafiche
21 Carta del conducente
211 Dati identificativi
- numero di identificazione del titolare
- numero di identificazione della carta
- numero di identificazione personale del titolare (PIN SIAC Persone)
212 Dati relativi al titolare
- nome
- data di nascita
- luogo di origine o di nascita
- nazionalità
- sesso
- foto formato passaporto digitalizzata
- data di inserimento della foto digitalizzata
- firma digitalizzata
- data di inserimento della firma digitalizzata
- indirizzo
- dati relativi alla licenza di condurre
213 Dati relativi alla carta
- stato della carta
- lingua per la gestione delle indicazioni sul display del tachigrafo
- numero di identificazione del certificato della carta
- data della richiesta
- data di ricezione
- data di rilascio
- autorità di rilascio
- inizio del periodo di validità
- fine del periodo di validità
22 Carta dell’officina
221 Dati identificativi
- numero di identificazione dell’officina
- numero di identificazione del tecnico d’officina
- numero di identificazione della carta
222 Dati relativi all’officina
- nome o ragione sociale
- indirizzo
- sede dell’officina
- autorizzazione
- certificato di controllo
223 Dati relativi al tecnico d’officina
- nome
- data di nascita
- luogo di origine o di nascita
- nazionalità
- sesso
- data dell’ultimo corso per tecnico
- indirizzo
224 Dati relativi alla carta
- stato della carta
- lingua per la gestione delle indicazioni sul display del tachigrafo
- numero di identificazione del certificato della carta
- data della richiesta
- data di ricezione
- data di rilascio
- autorità di rilascio
- inizio del periodo di validità
- fine del periodo di validità
23 Carta dell’azienda
231 Dati identificativi
- numero di identificazione dell’azienda
- numero di identificazione della carta
232 Dati relativi all’azienda
- nome o ragione sociale
- indirizzo
- sede dell’azienda
- numero dell’autorizzazione di accesso alle professioni di trasportatore su strada
233 Dati relativi alla carta
- stato della carta
- lingua per la gestione delle indicazioni sul display del tachigrafo
- numero di identificazione del certificato della carta
- data della richiesta
- data di ricezione
- data di rilascio
- autorità di rilascio
- inizio del periodo di validità
- fine del periodo di validità
24 Carta di controllo
241 Dati identificativi
- numero di identificazione dell’autorità di controllo
- numero di identificazione della carta
242 Dati relativi all’autorità di controllo
- denominazione e funzione
- indirizzo
243 Dati relativi alla carta
- stato della carta
- lingua per la gestione delle indicazioni sul display del tachigrafo
- numero di identificazione del certificato della carta
- data della richiesta
- data di ricezione
- data di rilascio
- autorità di rilascio
- inizio del periodo di validità
- fine del periodo di validità
Allegato 3
(art. 9)
Dati del sottosistema SIAC Provvedimenti
1 Provvedimenti amministrativi
11 Dati identificativi
- numero di identificazione personale (PIN SIAC Persone)
12 Dati relativi alla licenza di condurre
- tipo
- categorie
13 Dati relativi ai provvedimenti
- tipo di provvedimenti
- durata in mesi nonché inizio e fine dei provvedimenti
- motivi all’origine dei provvedimenti
- menzione se i provvedimenti derivano da fatti commessi all’estero
- indicazione di eventuali incidenti provocati da un’infrazione
- tipo di veicolo con cui è stata commessa l’infrazione
- menzione se l’infrazione è stata giudicata grave, mediamente grave o leggera
- data dell’infrazione
- autorità cui compete la decisione
- data della decisione
Allegato 4
(art. 24)
Abrogazione e modifica di altri atti normativi
I
Sono abrogate:
- l’ordinanza del 23 agosto 200028 concernente il registro delle autorizzazioni a condurre;
- l’ordinanza del 18 ottobre 200029 sul registro ADMAS;
- l’ordinanza del 3 settembre 200330 sul registro MOFIS;
- l’ordinanza del 29 marzo 200631 sul registro delle carte per l’odocronografo.
II
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
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