La presente ordinanza disciplina, in relazione con l’applicazione dell’ASOR, l’elaborazione, la consegna e l’uso dei mezzi di controllo, le corrispondenti procedure di verifica, la designazione dell’autorità competente e dell’organo che consegna i mezzi di controllo, nonché le sanzioni applicabili in caso di infrazioni alle disposizioni del detto accordo.
741.618
Ordinanza di esecuzione dell’Accordo relativo ai servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori su strada effettuati con autobus (ASOR)
del 6 ottobre 1986 (Stato 1° gennaio 2008)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 13 e 14 dell’Accordo del 26 maggio 1982 1 relativo ai servizi occasionali internazionali di trasporti di viaggiatori su strada effettuati con autobus (ASOR);
visto l’articolo 106 capoversi 1 e 7 della legge federale del 19 dicembre 1958 2 sulla circolazione stradale,
ordina:
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Elaborazione e consegna dei mezzi di controllo
I libretti di fogli di viaggio sono rilasciati dall’Ufficio federale dei trasporti. La consegna ai vettori che effettuano servizi occasionali conformemente all’ASOR, può essere delegata dall’Ufficio federale di trasporti a organizzazioni di trasporti stradali aventi sede in Svizzera. Essi recano il nome del vettore e non sono cedibili. Il modello cartonato (art. 11 ASOR), reca anche il nome del vettore al momento della consegna.
Le organizzazioni abilitate forniscono all’Ufficio federale dei trasporti una lista dei numeri di libretti rilasciati e dei titolari corrispondenti, nonché l’indicazione della data di consegna di ogni libretto.
La consegna dei mezzi di controllo e del modello cartonato possono sottostare al pagamento di emolumenti, il cui importo è fissato dall’Ufficio federale dei trasporti. Tale importo deve coprire unicamente le spese di elaborazione e consegna dei mezzi di controllo.
Art. 3 Uso dei mezzi di controllo
Il controllo avviene sulla scorta di un documento di controllo che si presenta sotto forma di fogli di viaggio (art. 7 cpv. 1 ASOR). Il foglio di viaggio è richiesto per tutti i servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori su strada effettuati con autobus e deve essere presentato agli organi di controllo.
Art. 4 Validità dei mezzi di controllo
Il libretto di fogli di viaggio è valido due anni a contare dalla data di emissione.
Il foglio di viaggio è valido durante tutto il viaggio per cui è stato allestito.
In ogni caso, il libretto e i fogli di viaggio perdono validità se il vettore è costretto, per un motivo qualsiasi, a rinunciare all’esercizio della professione.
I libretti che hanno perso validità devono essere restituiti, senz’indugio alla organizzazione che li ha rilasciati. Essi contengono l’insieme delle copie dei fogli di viaggio usati o non usati, nonché gli originali dei fogli di viaggio non usati. L’organizzazione abilitata conserva per due anni questi libretti e fogli di viaggio a disposizione dell’Ufficio federale dei trasporti.
Art. 5 Autorità competente
L’autorità competente, a’ sensi dell’ASOR, è l’Ufficio federale dei trasporti.
Art. 6 Autorizzazione di trasporto
L’autorizzazione di trasporto cui possono essere sottoposti taluni servizi occasionali (art. 2 cpv. 1 lett. c e art. 5 cpv. 3 ASOR) è rilasciata dall’Ufficio federale dei trasporti.
Art. 7 Controllo del traffico
Gli organi di controllo provvedono affinché i vettori interessati rispettino le disposizioni dell’ASOR e della presente ordinanza.
Gli uffici doganali ove accertino infrazioni stilano un processo verbale che trasmettono all’Ufficio federale dei trasporti, per il tramite della Direzione generale delle dogane, allegandovi anche i mezzi di prova in loro possesso, come il foglio di viaggio o l’ordine di trasporto. Essi possono proibire l’entrata di veicoli stranieri. Se si constatano infrazioni all’uscita e gli autori sono domiciliati all’estero, gli uffici doganali possono esigere un deposito pecuniario sufficiente a coprire la probabile multa e le spese procedurali.
L’Ufficio federale dei trasporti emana, d’intesa con la Direzione generale delle dogane, le direttive sull’esecuzione dei controlli.
Art. 8 Disposizioni penali
Chi, per negligenza o intenzionalmente, commette un’infrazione alle prescrizioni dell’ASOR:
- tralasciando di munirsi di un foglio di viaggio o rifiutando di esibirlo su richiesta;
- falsificando un foglio di viaggio o un libretto;
- presentando un documento di controllo scaduto o
- cedendo un libretto intestato a proprio nome a terzi
- è punito con una multa disciplinare sino a 500 franchi.
Le infrazioni di esigua entità possono essere punite con l’ammonimento e l’addossamento delle spese.
L’Ufficio federale dei trasporti è l’autorità che giudica e persegue, conformemente alla legge del 22 marzo 1974 3 sul diritto penale amministrativo.
In caso di infrazioni ripetute o gravi, al vettore può essere revocato, temporaneamente o definitivamente, su decisione dell’Ufficio federale dei trasporti, il diritto di effettuare trasporti secondo l’ASOR.
Sono salve le sanzioni applicabili in virtù di altre disposizioni della legislazione federale.
Art. 94
Art. 10 Obbligo d’informare
L’Ufficio federale dei trasporti informa l’autorità competente del Paese di immatricolazione del veicolo con cui è stata commessa l’infrazione (art. 14 cpv. 2 ASOR) circa le misure prese in virtù degli articoli 7 e 8.
Art. 11 Esecuzione
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni 5 nonché il Dipartimento federale delle finanze sono incaricati dell’esecuzione.
Art. 12 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1987.