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741.712

Ordinanza del DFF
concernente il compenso per prestazioni relative
alla riscossione della tassa per l’utilizzazione
delle strade nazionali

del 30 ottobre 2011 (Stato 1° dicembre 2023)

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF),

visto l’articolo 19 della legge del 19 marzo 2010 1 sul contrassegno stradale (LUSN),

ordina:

Art. 1 Compenso per prestazioni fornite da Cantoni e terzi incaricati

Il compenso per prestazioni fornite dai Cantoni e da terzi incaricati secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettere a e c dell’ordinanza del 16 giugno 2023 2 sul contrassegno stradale ammonta al 9,8 per cento del prezzo dei contrassegni da essi venduti. 3

Per le tasse e le imposte statali versate sul compenso per prestazioni è concesso un compenso supplementare pari all’importo della tassa o dell’imposta. Per le persone assoggettate all’IVA in Svizzera, il compenso supplementare è calcolato secondo il metodo delle aliquote saldo o delle aliquote forfetarie ai sensi dell’articolo 37 della legge del 12 giugno 2009 4 sull’IVA, applicato alle prestazioni imponibili all’aliquota normale.

Art. 2 Compenso per prestazioni fornite dall’UDSC

Il compenso per prestazioni fornite dall’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) 5 ammonta al 2,5 per cento delle entrate provenienti dalla vendita di tutti i contrassegni (entrate lorde).

All’UDSC spetta inoltre un compenso per i costi che gli derivano se i seguenti compiti sono delegati a terzi in virtù dell’articolo 18 capoversi 3 e 4 LUSN:

  1. il controllo;
  2. la riscossione della tassa mediante contrassegno adesivo al confine.6

Art. 3 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 7 novembre 1994 7 disciplinante il compenso per la vendita del contrassegno stradale è abrogata.

Art. 4 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2011.