Il compenso per prestazioni fornite dai Cantoni e da terzi incaricati secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettere a e c dell’ordinanza del 16 giugno 2023 2 sul contrassegno stradale ammonta al 9,8 per cento del prezzo dei contrassegni da essi venduti. 3
Per le tasse e le imposte statali versate sul compenso per prestazioni è concesso un compenso supplementare pari all’importo della tassa o dell’imposta. Per le persone assoggettate all’IVA in Svizzera, il compenso supplementare è calcolato secondo il metodo delle aliquote saldo o delle aliquote forfetarie ai sensi dell’articolo 37 della legge del 12 giugno 2009 4 sull’IVA, applicato alle prestazioni imponibili all’aliquota normale.