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Regolamento
concernente l’organizzazione del Fondo di sicurezza stradale

del 9 giugno 2004 (Stato 1° ottobre 2019)

Approvato dal Consiglio federale il 1° ottobre 2004

La Commissione amministrativa del Fondo di sicurezza stradale,

visto l’articolo 6 capoverso 2 della legge del 25 giugno 1976 1 sul contributo alla prevenzione degli infortuni,

ordina:

Art. 12 Organi

Gli organi del Fondo sono la Commissione amministrativa e il Segretariato.

Art. 2 Commissione amministrativa

La Commissione amministrativa è composta da almeno:

  1. due rappresentanti dell’Amministrazione federale;
  2. due rappresentanti dei Cantoni;
  3. un rappresentante del settore assicurativo;
  4. tre rappresentanti di diversi settori specialistici della circolazione stradale;
  5. quattro rappresentanti di associazioni e organizzazioni del settore della circolazione stradale, di cui almeno un rappresentante del traffico non motorizzato.3

La Commissione amministrativa forma un comitato d’esperti ed è autorizzata a:

  1. creare gruppi di lavoro o conferire mandati a terzi per espletare determinati compiti;
  2. nominare un relatore tra i membri della Commissione oppure consultare specialisti esterni per esaminare singole domande.

Art. 3 Compiti della Commissione amministrativa

Le competenze e gli obblighi della Commissione amministrativa si evincono dall’articolo 6 della legge del 25 giugno 1976 sul contributo alla prevenzione degli infortuni e dall’articolo 5 dell’ordinanza del 13 dicembre 1976 4 sul contributo alla prevenzione degli infortuni nella circolazione stradale.

La Commissione amministrativa svolge in particolare i seguenti compiti:

  1. fissa il preventivo e i temi prioritari;
  2. 5 prende le decisioni sulle pratiche che non ha delegato al Segretariato.

Art. 4 Sedute e procedura scritta

La Commissione amministrativa si riunisce almeno due volte l’anno in seduta ordinaria.

La Commissione può deliberare validamente se è presente la maggioranza assoluta dei suoi membri.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice, il Presidente vota come gli altri membri e, in caso di parità di voti, decide.

In casi urgenti, la decisione può essere presa per scritto. La domanda è accolta se è approvata da due terzi dei membri.

Art. 5 Obbligo del segreto

I membri della Commissione amministrativa sottostanno all’obbligo del segreto nei confronti di terzi. Tale obbligo persiste anche dopo la cessazione dell’attività in seno alla Commissione.

Art. 6 Obbligo di ricusazione

I membri della Commissione amministrativa si ricusano se:

  1. hanno un interesse personale all’affare trattato;
  2. sono vincolati ad una delle parti interessate da un rapporto di lavoro o di mandato oppure hanno svolto attività in favore di una parte nell’affare in questione;
  3. potrebbero essere prevenuti nell’affare per altri motivi.

Se la ricusazione è contestata, decide la Commissione amministrativa ad esclusione del membro in questione.

Art. 7 Compiti del Presidente

Il Presidente dirige le sedute della Commissione e controlla i lavori del Segretariato.

Il Presidente è il diretto superiore del Segretario.

Il Presidente è autorizzato a conferire mandati fino ad un ammontare di 30 000 franchi e ad approvare domande di aiuto finanziario.

Il Presidente è responsabile degli investimenti finanziari effettuati a breve e a medio termine, possibilmente senza rischi, con i contributi accumulati e non ancora versati. Esso informa regolarmente la Commissione amministrativa sulla situazione attuale.

Il Presidente può ordinare una verifica dei conti relativi alle domande accolte presso una società fiduciaria.

Art. 86

Art. 9 Segretariato

Il Segretariato opera secondo le direttive del manuale sull’organizzazione e ha i compiti e le competenze seguenti:

  1. rappresentanza del Fondo verso l’esterno in occasione di manifestazioni pubbliche e nei confronti di organizzazioni;
  2. direzione dei progetti decisi dalla Commissione amministrativa, ad esempio dei programmi prioritari;
  3. controllo e sorveglianza dei progetti in corso;
  4. istruzione delle domande di aiuto finanziario prima che siano sottoposte alla Commissione amministrativa;
  5. organizzazione delle sedute e trasmissione della relativa documentazione ai membri della Commissione amministrativa, di regola due settimane prima della seduta;
  6. esecuzione delle decisioni della Commissione amministrativa.

Il Segretariato opera in modo autonomo nel quadro del bilancio previsto per i costi amministrativi.

Art. 10 Conto annuale/Rapporto annuale

Il conto annuale del Fondo è esaminato da una società fiduciaria riconosciuta. Essa è nominata per la durata di una legislatura.

Dopo la revisione dei conti, il conto annuale e il rapporto annuale sono sottoposti alla Commissione amministrativa e, in seguito, al Consiglio federale per approvazione.

Art. 11 Modifiche del presente regolamento

Qualsiasi modifica del presente regolamento deve essere approvata dalla maggioranza dei membri della Commissione amministrativa e dal Consiglio federale.

Art. 12 Entrata in vigore

Fatto salvo il capoverso 2, il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2004 e sostituisce il regolamento dell’8 settembre 1997 7 .

L’articolo 2 capoverso 1 entra in vigore il 1° gennaio 2006.