La presente legge disciplina la realizzazione e il finanziamento di un corridoio per il trasporto di semirimorchi con altezza agli angoli di quattro metri (corridoio di quattro metri) sulle tratte di accesso alla nuova ferrovia transalpina (NFTA).
742.140.4
Legge federale
sulla realizzazione e il finanziamento di un corridoio di quattro metri sulle tratte di accesso alla NFTA
(Legge sul corridoio di quattro metri)
del 13 dicembre 2013 (Stato 1° giugno 2014)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 81, 87 e 196 numero 3 della Costituzione federale 1 ;
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 maggio 2013 2 ,
decreta:
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Provvedimenti edili in Svizzera
I provvedimenti edili in Svizzera prevedono di ampliare la sagoma di spazio libero in modo tale che corrisponda a uno standard che consenta il trasporto su rotaia di semirimorchi con un’altezza agli angoli di quattro metri.
La sagoma di spazio libero è ampliata sulle seguenti tratte:
- Basilea–San Gottardo nord;
- Olten–Othmarsingen;
- San Gottardo sud–Giubiasco;
- Giubiasco–Chiasso;
- Giubiasco–Lugano Vedeggio;
- Giubiasco–Ranzo.
Art. 3 Provvedimenti in Italia
Per finanziare provvedimenti sulle tratte di accesso alla NFTA in Italia possono essere concessi mutui. Se è giustificato da un interesse preponderante della Svizzera, possono essere concessi anche contributi a fondo perso.
Il Consiglio federale può concludere autonomamente i relativi accordi con l’Italia.
Art. 4 Finanziamento
Il corridoio di quattro metri è finanziato con i mezzi previsti dall’articolo 196 numero 3 della Costituzione federale.
Art. 5 Credito complessivo
L’Assemblea federale stanzia mediante decreto federale il credito complessivo necessario per la realizzazione dei provvedimenti.
Art. 6 Diritto applicabile
Salvo disposizione contraria della presente legge, alla progettazione e all’esecuzione, all’assegnazione di mandati, alla vigilanza e al controllo nonché alle procedure e alle competenze si applicano le disposizioni della legge federale del 20 marzo 2009 3 sullo sviluppo futuro dell’infrastruttura ferroviaria (LSIF).
La presentazione di rapporti sui progetti è disciplinata per analogia dall’articolo 14 LSIF.
Art. 7 Modifica di un altro atto normativo
… 4
Art. 8 Disposizioni finali
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. Data dell’entrata in vigore: 1° giugno 2014 5