La domanda d’approvazione dei piani deve contenere tutti i dati necessari alla valutazione del progetto.
Per tutti i progetti si devono presentare:
- la domanda d’approvazione dei piani;
- la scheda di progetto;
- il rapporto tecnico;
- il piano d’insieme;
- i piani di situazione;
- i profili longitudinali;
- i profili normali e quelli trasversali caratteristici;
- le sagome di spazio libero determinanti;
- le convenzioni di utilizzazione e le basi di progetto delle strutture portanti;
- le domande di deroghe alle prescrizioni Oferr e De-Oferr (art. 5 Oferr) e le richieste di approvazione in singoli casi di deroghe possibili a determinate condizioni previste nelle prescrizioni;
- i rapporti sulla sicurezza (art. 8b Oferr);
- i rapporti di valutazione della sicurezza;
- i rapporti di perizia con il parere del richiedente sull’attuazione dei risultati della perizia;
- il rapporto sull’impatto ambientale (per progetti sottoposti all’obbligo di EIA) oppure il rapporto ambientale (per progetti non sottoposti all’obbligo di EIA);
- i dati relativi al fabbisogno di terreni e di altri diritti e servitù reali nonché quelli relativi alle modalità previste per acquisirli e allo stato delle trattative;
- il piano di picchettamento.
Per progetti su tratte interoperabili (art. 15a Oferr), oltre ai documenti di cui al capoverso 2, si devono presentare:
- tutti i documenti ulteriori trasmessi agli organismi di valutazione indipendenti (art. 15r e 15t Oferr) per i loro esami;
- qualora vi sia una partecipazione di un organismo notificato di cui all’articolo 15r Oferr: la dichiarazione «CE» di verifica, tutti gli attestati «CE» di verifica e i dossier tecnici degli organismi di valutazione incaricati indipendenti, riguardanti la pianificazione e la fase precedente alla presentazione della domanda d’approvazione dei piani;
- domande di autorizzazione di deroghe alle STI (art. 15e Oferr).
Per progetti su tratte interoperabili che non prevedono la partecipazione di un organismo notificato, oltre ai documenti di cui al capoverso 3, si devono presentare tutti gli attestati e i rapporti degli organismi di valutazione incaricati indipendenti, riguardanti la pianificazione e precedenti la presentazione della domanda.
Se necessario, l’autorità competente per l’approvazione (art. 18 cpv. 2 Lferr) può esigere ulteriori documenti.
L’UFT emana direttive circa il genere, le caratteristiche, il contenuto e il numero dei documenti richiesti.