742.143.6
Ordinanza
concernente il controllo delle caldaie
per locomotive a vapore
delle imprese ferroviarie in concessione
del 7 agosto 1974 (Stato 15 settembre 1974)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 97 della legge federale del 20 dicembre 1957 1 sulle ferrovie,
ordina:
I
Articolo unico
L’Associazione svizzera dei proprietari di caldaie a vapore è incaricata di controllare le caldaie di locomotive a vapore delle imprese ferroviarie in concessione, sotto l’alta vigilanza del Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie.
2 Per siffatto controllo, sono determinanti le prescrizioni dell’ordinanza del 9 aprile 1925 2 concernente l’impianto e l’esercizio dei generatori di vapore e dei recipienti di vapore.
3 L’Associazione svizzera dei proprietari di caldaie a vapore riscuote, per la sua attività, le tasse approvate dal Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie.
II
L’ordinanza del 9 aprile 1925 concernente l’impianto e l’esercizio dei generatori di vapore e dei recipienti di vapore è modificata come segue:
Art. 6 n. 1
…
Art. 32 n. 2
…
III
Con l’entrata in vigore della presente ordinanza sono abrogate tutte le prescrizioni ad essa contrarie.
2 La presente ordinanza entra in vigore il 15 settembre 1974.