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742.147.2 OVsor-TP

Ordinanza sulla videosorveglianza nei trasporti pubblici (Ordinanza sulla videosorveglianza TP, OVsor-TP)

del 4 novembre 2009 (Stato 1° settembre 2023)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 16 b capoverso 6 della legge federale del 20 dicembre 1957 1
sulle ferrovie;
visto l’articolo 55 capoverso 6 della legge del 20 marzo 2009 2 sul trasporto
di viaggiatori (LTV),

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la sorveglianza mediante videocamere dei veicoli (art. 2 cpv. 2 lett. b LTV) nonché delle costruzioni, degli impianti e delle installazioni (infrastruttura) delle imprese di trasporti pubblici.

Art. 2 Scopo della videosorveglianza

La videosorveglianza ha lo scopo di proteggere i viaggiatori, l’esercizio e l’infrastruttura.

La videosorveglianza è intesa segnatamente a:

  1. proteggere il personale, i viaggiatori, i clienti e i visitatori dalle aggressioni e dalle molestie;
  2. garantire la sicurezza degli oggetti di valore;
  3. prevenire i danneggiamenti;
  4. permettere il rilevamento dei viaggiatori per scopi inerenti alla sicurezza dell’esercizio.

Art. 3 Impiego

La decisione di impiegare apparecchi video compete alle imprese. La sfera segreta delle persone non può essere sorvegliata (art. 179 quater del Codice penale 3 ).

La videosorveglianza dev’essere segnalata.

Art. 4 Elaborazione delle registrazioni

Le registrazioni che contengono dati personali sono esaminate al più tardi il giorno feriale successivo alla registrazione. Se per motivi legati all’esercizio o per motivi tecnici non è possibile rispettare tale termine, le registrazioni sono esaminate al più tardi il terzo giorno feriale successivo alla registrazione.

Per quanto tecnicamente possibile le registrazioni sono conservate durante almeno 72 ore.

Fatto salvo l’articolo 5, le registrazioni sono distrutte al più tardi dopo 100 giorni.

Art. 5 Comunicazione di registrazioni

Le registrazioni possono essere comunicate soltanto alle autorità seguenti:

  1. autorità federali e cantonali preposte al perseguimento penale;
  2. autorità alle quali le imprese presentano una denuncia o presso cui fanno valere pretese.

La comunicazione è ammessa soltanto nella misura in cui sia necessaria allo svolgimento del procedimento.

In caso di comunicazione di registrazioni, le stesse possono essere conservate fino a quando il procedimento è chiuso con decisione passata in giudicato.

Art. 6 Protezione e sicurezza dei dati

Le imprese prendono le misure necessarie per impedire l’accesso ai dati personali a terzi non autorizzati. Esse disciplinano il diritto d’accesso ai dati.

Per il resto si applicano le disposizioni della legge federale del 25 settembre 2020 24 sulla protezione dei dati, in particolare gli articoli 33–42. 5

Art. 7 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 5 dicembre 2003 6 sulla videosorveglianza FFS è abrogata.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.