Le eccezioni e le deroghe al RID e le altre prescrizioni applicabili soltanto ai trasporti nazionali sono disciplinate nell’allegato 2.1 per le ferrovie e nell’allegato 2.2 per gli impianti di trasporto a fune.
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) può adeguare gli allegati 2.1 e 2.2 alle nuove condizioni.
L’UFT può convenire deroghe temporanee secondo la sezione 1.5.1 RID con le autorità competenti di altri Stati contraenti il RID.
In singoli casi l’UFT può ammettere eccezioni alla presente ordinanza, a condizione che ne siano salvaguardate le finalità.
Per chiedere eccezioni o deroghe alle prescrizioni riguardanti la classificazione delle merci pericolose secondo la parte 2 RID, insieme alla domanda il richiedente deve presentare un rapporto di perizia. Tale rapporto deve essere redatto da periti in possesso dei requisiti indicati nell’allegato 3 dell’ordinanza del 31 ottobre 2012 sui mezzi di contenimento per merci pericolose.