Le imprese fissano le tariffe per le loro prestazioni. Le tariffe stabiliscono le condizioni alle quali si applica un determinato prezzo del trasporto e delle altre prestazioni connesse.
Le tariffe sono definite in funzione della portata e della qualità della prestazione, nonché dei costi dell’offerta. Hanno lo scopo di permettere la realizzazione di ricavi adeguati.
Le tariffe prevedono condizioni simili per gli utenti che si trovano in situazioni simili. Non possono limitare in modo sproporzionato la scelta tra le singole offerte di prestazioni.
Le imprese possono fissare le tariffe in modo da permettere di:
- ottenere la compensazione tra i ricavi di linee diverse dello stesso settore;
- attenuare i picchi della domanda ed equilibrare i gradi di utilizzo dei veicoli e dell’infrastruttura, fermo restando che i titoli di trasporto della tariffa normale devono essere validi per tutte le categorie di un mezzo di trasporto, indipendentemente dalla fascia oraria.
Le tariffe sono applicabili a tutti allo stesso modo. Esse sono pubblicate.
Le imprese possono concedere, mediante accordi speciali, riduzioni di prezzo o altre agevolazioni.
Le imprese fissano prezzi ridotti, segnatamente per le carte giornaliere, per bambini e giovani soggetti all’obbligo scolastico che viaggiano in gruppi accompagnati per partecipare ad attività organizzate in ambito scolastico, culturale o sportivo.
Su richiesta, le imprese presentano all’UFT le basi di calcolo, segnatamente i conti economici delle singole linee.