(art. 20, 20
a LTV)
Nei sistemi d’informazione, per quanto necessario per garantire il supplemento secondo l’articolo 20 LTV, la riscossione e il contrasto degli abusi le imprese possono trattare i seguenti dati personali di viaggiatori senza titolo di trasporto valido:
- cognome;
- nome;
- data di nascita;
- luogod’origine o di nascita;
- lingua e nazionalità;
- tipo e numero di documento d’identificazione;
- numero di telefono;
- datidi cui alle letterea–grisultanti da foto dei documenti presentati dai viaggiatori;
- indirizzo;
- indirizzo e-mail;
- dati sulla solvibilità dei viaggiatori che non pagano entro 30 giorni il supplemento richiesto, come la fase di diffida, lo stato dell’esecuzione, la presenza di attestati di carenza beni;
- mezzo di pagamento;
- verbali di controllo del titolo di trasporto, luogo e momento del controllo;
- documenti utili a dimostrare un reato.
Al fine di contrastare gli abusi il trattamento dei dati sul percorso è consentito per un massimo di 30 giorni se ciò è necessario per individuare usi plurimi non ammessi.
Nel caso di viaggiatori minorenni o privi del l’esercizio della capacità civile possono essere trattati i dati di cui al capoverso 1 del rappresentante legale.
I dati di cui all’articolo 20 a capoverso 2 lettera e LTV comprendono anche le sentenze cresciute in giudicato concernenti procedimenti penali o sanzioni riguardanti viaggi senza titolo di trasporto valido, se necessarie per far valere una pretesa.
I dati di cui al capoverso 1 possono essere consultati e trattati soltanto dalle persone che li necessitano per riscuotere un supplemento o identificare un viaggiatore .
Chiunque è messo a conoscenza di mutazioni di dati, deve rettificare senza indugio quelli in suo possesso .
Se i dati sono resi accessibili mediante procedura di richiamo, il gestore del sistema d’informazione e l’impresa richiamante devono garantire che i dati stessi possano essere richiamati soltanto dalle persone che li necessitano per riscuotere il supplemento o identificare un viaggiatore .