Lexipedia

747.11

Legge federale
sul registro del naviglio

del 28 settembre 1923 (Stato 1° luglio 2023)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 87 e 122 capoverso 1 della Costituzione federale 1 , 2
visto il messaggio del Consiglio federale del 31 ottobre 1922,

decreta:

I. Registro del naviglio

a. Autorità

A. Ufficio del registro del
naviglio e autorità della
navigazione
renana

Art. 13

Gli uffici del registro fondiario dichiarati competenti dal Consiglio federale (uffici del registro del naviglio, detti qui di seguito «uffici del registro») tengono un registro federale del naviglio, nel quale devono essere eseguite tutte le iscrizioni ed annotazioni previste dalla legge.

L’autorità della navigazione renana del Cantone nel cui registro dev’essere intavolata una nave adoperata sul Reno a valle di Rheinfelden (nave renana) è competente per il rilascio e il ritiro:

  1. del documento previsto nell’articolo 2 capoverso 3 della Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, del 17 ottobre 18684;
  2. dell’attestazione di cui all’articolo 4 capoversi 2 e 3 della presente legge.5

B. Vigilanza

Art. 2

Le autorità cantonali di vigilanza sul registro fondiario invigilano la tenuta del registro del naviglio (detto qui di seguito «registro»).

L’autorità superiore di vigilanza è il Consiglio federale.

Sono applicabili per analogia le disposizioni concernenti la vigilanza sul registro fondiario.

C. Ricorso

Art. 36

Contro la gestione dell’ufficio del registro si può ricorrere all’autorità cantonale di vigilanza. Se il ricorso è diretto contro il rifiuto di una richiesta d’iscrizione, d’annotazione, di modificazione o di radiazione, il termine di ricorso è di trenta giorni. In tutti gli altri casi non è fissato alcun termine.

Le decisioni dell’autorità della navigazione renana possono essere impugnate presso un’autorità cantonale di ricorso. I Cantoni disciplinano la procedura. 7

8

b. Intavolazione

A. Intavolazione

I. Obbligatoria
Art. 49

Sono intavolate nel registro le navi che:

  1. appartengono per più della metà a uno o più proprietari domiciliati in Svizzera ovvero a una o più società commerciali o persone giuridiche o loro filiali con sede in Svizzera;
  2. sono adibite al trasporto professionale di persone o di merci in acque interne svizzere, quelle confinarie comprese, o sul Reno a valle di Rheinfelden, e
  3. hanno una portata di almeno 20 t o, se non sono adibite al trasporto di merci, un dislocamento di almeno 10 m3.

Una nave renana è tuttavia intavolata nel registro soltanto se l’autorità della navigazione renana attesta all’ufficio del registro che la nave:

  1. può battere bandiera svizzera sul Reno, e
  2. appartiene a un’impresa o filiale economicamente e commercialmente indipendente che disponga in Svizzera di un’organizzazione adeguata per provvedere alla sua gestione, armamento e equipaggiamento.

Se gli atti di gestione sono compiuti a bordo, dal capitano o da un membro dell’equipaggio, e l’autorità della navigazione renana attesta una corrispondente dichiarazione del proprietario, una nave renana può essere intavolata nel registro soltanto se non appartiene in proprietà, comproprietà o proprietà comune a una persona giuridica o a una società commerciale.

Se vi sono interessi legittimi, il Consiglio federale può, designando l’ufficio del registro competente, autorizzare l’intavolazione di navi adoperate in altre acque.

II. Facoltativa
Art. 510

Su richiesta del proprietario, possono essere intavolate nel registro anche navi non adibite al trasporto professionale di persone o merci. Tali navi devono avere una portata di almeno 10 t o, se non sono adibite al trasporto di merci, un dislocamento di almeno 5 m 3 ; devono inoltre adempiere le altre condizioni di cui all’articolo 4 capoverso 1.

Se si tratta di una nave renana adibita al trasporto professionale, devono essere adempite anche le condizioni di cui all’articolo 4 capoversi 2 e 3.

III. Esclusione
Art. 6

Le navi appartenenti a un’impresa che eserciti la navigazione in virtù di una concessione della Confederazione, non sono intavolate nel registro; ad esse si applica la legge federale del 25 settembre 1917 11 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese.

Inoltre la presente legge non è applicabile al naviglio delle Ferrovie federali svizzere. 12

B. Procedura di intavolazione

I. Obbligo della notificazione
Art. 7

Il proprietario di una nave che soddisfi alle condizioni dell’articolo 4 è tenuto a notificarla per l’intavolazione nel registro prima d’iniziare con essa le corse regolari.

Se la nave è in comproprietà, l’obbligo della notificazione corre per ciascuno dei comproprietari. Esso incombe, nelle società in nome collettivo, in accomandita e in accomandita per azioni, ai soci personalmente responsabili, nelle società anonime e nelle società cooperative, ai loro rappresentanti autorizzati a firmare.

Se vi sono più persone tenute alla notificazione, basta quella d’una di esse.

II. Intavolazione d’ufficio
Art. 8

Se per una nave che soddisfa alle condizioni di cui all’articolo 4 non è eseguita la notificazione, l’ufficio del registro invita la o le persone tenute alla stessa, a presentarla entro dieci giorni o ad esporgli per iscritto i motivi del rifiuto.

Se la persona invitata rifiuta di fare la notificazione o non comunica entro il termine fissato i motivi del rifiuto, l’ufficio del registro sottopone il caso all’autorità di vigilanza. Questa decide senza indugio se si avverino le condizioni di cui all’articolo 4.

Se l’autorità di vigilanza considera come date le condizioni dell’intavolazione e non è stato presentato, o è stato respinto un ricorso al Tribunale federale, l’autorità di vigilanza ordina all’ufficio del registro di procedere all’intavolazione. 13

III. Notificazione
a. Ufficio
del registro
competente
per luogo
Art. 914

L’intavolazione compete all’ufficio del registro dichiarato competente dal Consiglio federale per le acque in cui è adoperata la nave.

Se più uffici del registro di diversi Cantoni sono competenti per le stesse acque, il proprietario può notificare la nave presso l’ufficio di sua scelta. Ogni Cantone può nondimeno stabilire che le navi di proprietari domiciliati o con sede nel suo territorio debbano essere intavolate in un suo registro.

b. Forma e
contenuto
Art. 1015

La notificazione è fatta al competente ufficio del registro mediante una dichiarazione scritta, firmata dal notificante.

La notificazione deve indicare:

  1. la data e il luogo della costruzione della nave e il nome del costruttore;
  2. il tipo e il materiale di costruzione della nave;
  3. 16 la portata della nave o, trattandosi di nave non adibita al trasporto di merci, il suo dislocamento, come pure, per le navi con propulsione propria, la potenza motrice;
  4. il nome e gli altri segni distintivi della nave;
  5. la lunghezza, la larghezza e la profondità d’immersione della nave;
  6. il nome, il domicilio e la nazionalità del o dei proprietari;
  7. le acque in cui è adoperata la nave;
  8. 17 per le navi renane adibite al trasporto professionale di persone o merci, l’attestazione di cui all’articolo 4 capoversi 2 e 3;
  9. il registro svizzero od estero in cui è od era intavolata la nave;
  10. ove occorra, il carattere condizionale della notificazione conformemente all’articolo 15.

Se sopraggiungono mutamenti nei fatti menzionati ai numeri 2 a 5, essi devono essere immediatamente notificati all’ufficio del registro dalla persona tenuta alla notificazione giusta l’articolo 7, se si tratta di una nave la cui intavolazione è obbligatoria, e dal proprietario per quelle la cui intavolazione è facoltativa.

c. Prova
Art. 1118

Chi notifica la nave per l’intavolazione deve rendere verosimili il suo diritto di proprietà e le indicazioni di cui all’articolo 10 capoverso 2 numeri 1 a 7, 8 e 9. 19

Chi notifica mutamenti, giusta l’articolo 10 capoverso 3, ne fornirà la giustificazione.

I documenti giustificativi possono essere prodotti in una lingua ufficiale della Confederazione.

d. Documenti da allegare per le navi estere
Art. 1220

Se la nave era intavolata in un registro estero, alla notificazione va unita una dichiarazione dell’ufficio estero, attestante che la nave è stata radiata dal registro.

IV. Esame e iscrizione
Art. 1321

L’ufficio del registro, se considera come date le condizioni dell’intavolazione, intavola la nave, iscrive i diritti reali e le annotazioni dichiarati e rilascia un certificato d’intavolazione.

L’intavolazione di una nave non costituisce in sé una sede stabile nel luogo dell’intavolazione né si ha come importazione della nave in Svizzera.

V. Intavolazione indebita
Art. 1422

Se una nave è stata intavolata indebitamente, ognuno che ne sia pregiudicato nei suoi diritti reali può chiedere, entro cinque anni dall’intavolazione, che la nave sia radiata dal registro. Rimangono riservati i diritti reali acquisiti da terzi in buona fede per effetto dell’iscrizione, e le azioni di risarcimento.

La causa può essere proposta al giudice competente giusta l’articolo 37.

VI. Intavolazione condizionale
Art. 1523

Su richiesta, una nave intavolata all’estero può essere intavolata condizionalmente nel registro, intavolazione, iscrizioni e annotazioni essendo fatte con la clausola ch’esse diverranno efficaci solo allor che la nave sarà stata radiata dal registro estero precedente.

Al notificante è rilasciato un estratto del registro con le iscrizioni e le annotazioni condizionali e con la clausola che queste diverranno efficaci solo allor che la nave sarà stata radiata dal registro precedente.

Prodotta la dichiarazione attestante che la nave è stata radiata dal registro precedente, l’ufficio del registro cancella la clausola d’intavolazione e d’iscrizione condizionali e rilascia il certificato d’intavolazione. L’effetto dell’intavolazione, delle iscrizioni e delle annotazioni risale al momento della radiazione della nave dal registro precedente.

VII. Grida e purgazione di diritti di pegno legali
Art. 1624

L’intavolazione e la radiazione di una nave sono pubblicate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio dall’ufficio del registro. I Cantoni possono inoltre prescrivere la pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale.

In caso di alienazione contrattuale della nave, l’ufficio del registro, a richiesta dell’acquirente e per informazione di questo, invita, mediante avviso pubblicato due volte nel Foglio ufficiale svizzero di com mercio, i titolari di crediti garantiti da diritti di pegno legali dispensati da iscrizione (art. 53 bis ) a comunicargli, entro il termine di almeno un mese dalla seconda pubblicazione, se essi intendono mantenere il diritto di pegno anche nei confronti dell’acquirente.

Il creditore che lascia trascorrere infruttuosamente questo termine perde il proprio diritto di pegno sulla nave; a questo diritto è in tal caso sostituito un diritto di pegno legale dispensato da iscrizione sul credito spettante all’alienante per il pagamento del prezzo di vendita, in quanto ancora scoperto.

VIII. Distintivo esterno
Art. 17

Tutti i battelli intavolati nel registro sono muniti di un distintivo esterno.

Il Consiglio federale stabilisce la forma, la dimensione e il collocamento del distintivo.

C. Trasferimento e
radiazione

I. Trasferimento in un altro
registro
Art. 1825

Se una nave intavolata è adoperata permanentemente in acque soggette alla competenza di un altro ufficio del registro, o se il proprietario intende trasferire la sua nave in un altro registro designato per le stesse acque, questi è tenuto a presentare all’ufficio presso cui è intavolata la nave una richiesta scritta, corredata del certificato d’intavolazione, intesa al trasferimento della nave nel nuovo registro.

L’ufficio del registro in cui è intavolata la nave trasmette all’altro un estratto completo di tutte le iscrizioni ed annotazioni, come anche i documenti giustificativi che la concernono. Sulla scorta di quest’elementi, il nuovo ufficio del registro intavola la nave e procede alle iscrizioni e annotazioni, ne avverte i titolari di diritti reali e di annotazioni, rende pubblico il trasferimento in conformità dell’articolo 16 capoverso 1 e rilascia al proprietario un nuovo certificato d’intavolazione.

L’intavolazione della nave nel nuovo registro è comunicata al precedente ufficio del registro, il quale, sulla scorta di questa comunicazione, procede alla radiazione della nave.

Quanto al foro ed al luogo d’esecuzione, durante un anno a contare dalla pubblicazione ufficiale del trasferimento, i titolari di diritti reali sulla nave possono ancora prevalersi del luogo d’intavolazione precedente. 26

I a.Cessazione delle condizioni d’intavolazione
Art. 1927

Se le condizioni dell’intavolazione in Svizzera secondo l’articolo 4 non sono più adempite, il proprietario e, in caso di alienazione contrattuale, anche l’acquirente, o soltanto quest’ultimo se si tratta di devoluzione d’eredità o di esecuzione forzata, devono, senza indugio, presentare una richiesta scritta, corredata del certificato d’intavolazione, intesa alla radiazione della nave. È applicabile l’articolo 7 capoversi 2 e 3. Se la richiesta inerente a una nave renana non è presentata, l’autorità di vigilanza può, d’ufficio, ordinare la radiazione e farla menzionare nel registro. 28

L’ufficio menziona la richiesta nel registro e ne informa con lettera raccomandata i titolari di iscrizioni e di annotazioni, invitandoli a fare opposizione entro venti giorni e avvertendoli che in caso contrario la nave sarà radiata dal registro. Dal momento della menzione, il proprietario di una nave renana può prevalersi dell’intavolazione della nave in un registro svizzero soltanto a tutela di diritti derivanti da iscrizioni e annotazioni. 29

In caso d’opposizione, la nave non può essere radiata; l’ufficio del registro comunica al proprietario le opposizioni proposte. Se si tratta di una nave renana, l’opposizione diventa però inefficace dopo cinque anni e la nave va allora radiata, salvo divieto del giudice. 30

Se non vi è opposizione, la nave è radiata dal registro.

II. Perdita.
Innavigabilità
Art. 20

In caso di perdita e di innavigabilità permanente di una nave intavolata, il proprietario è tenuto a darne senza indugio avviso all’ufficio del registro. È applicabile l’articolo 7 capoversi 2 e 3.

L’ufficio menziona l’avviso nel registro e ne informa con lettera raccomandata i titolari di iscrizioni ed annotazioni, avvertendoli che, trascorsi sei mesi, la nave sarà radiata dal registro sempreché non vi sia fatta opposizione.

L’opposizione contro la radiazione della nave diventa inefficace dopo cinque anni e la nave va allora radiata salvo divieto del giudice. 31

III. Cessazione delle condizioni per l’intavolazione
obbligatoria
Art. 21

Se una nave, pur potendo rimanere intavolata nel registro, cessa di rispondere alle condizioni dell’intavolazione obbligatoria, ne sarà fatta menzione nel registro. 32

Le iscrizioni e annotazioni concernenti le navi sono mantenute fin tanto che il proprietario non abbia fatto uso del diritto conferitogli dall’articolo 22.

IV. Navi intavolate facoltativamente
Art. 22

Le navi che non rispondono alle condizioni dell’articolo 4 possono, in ogni tempo, a richiesta scritta del proprietario, essere di nuovo radiate dal registro, purché non esistano iscrizioni o annotazioni o i titolari di iscrizioni o di annotazioni consentano per iscritto alla radiazione.

D. Spese

Art. 23

Le spese derivanti all’ufficio del registro dalla procedura di cui agli articoli 13 a 22 sono sopportate dal proprietario della nave; l’ufficio del registro è autorizzato a chiedergli un acconto adeguato.

c. Impianto e tenuta del registro del naviglio

A. Libro mastro

Art. 24

A ciascuna nave intavolata nel registro è assegnato un foglio speciale con un numero d’ordine.

In ciascun foglio sono iscritti, in rubriche speciali, oltre alla descrizione della nave, quale risulta dalla notificazione di intavolazione, i diritti menzionati nell’articolo 26 capoverso 1 numeri 1 a 3.

B. Giornale;
documenti
giustificativi

Art. 25

Le notificazioni per l’iscrizione sono registrate senza indugio nel giornale nell’ordine cronologico della loro presentazione, con l’indicazione del richiedente e della relativa domanda.

I documenti all’appoggio dei quali sono fatte le iscrizioni nel registro debbono essere debitamente allegati e conservati.

C. Iscrizioni e annotazioni

Art. 26

Nel registro sono iscritti i seguenti diritti sulle navi:

  1. la proprietà;
  2. gli usufrutti;
  3. i diritti di pegno.

Questi diritti nascono e ricevono grado e data dall’iscrizione nel libro mastro.

Il loro effetto risale al giorno dell’iscrizione nel giornale a condizione che siano in pari tempo prodotti i documenti giustificativi prescritti dalla legge, o che, trattandosi di iscrizioni provvisorie, questi siano posteriormente prodotti in tempo utile.

Gli accessori sono menzionati a richiesta del proprietario e, menzionati che siano, non possono essere cancellati senza il consenso di tutti gli aventi diritto risultanti dal registro.

D. Annotazioni

Art. 27

Nel registro del naviglio possono essere annotati i diritti di prelazione, di ricupero, di compera e i contratti di locazione.

Possono inoltre essere annotate le restrizioni della facoltà di disporre:

  1. in virtù di un ordine dell’autorità, a garanzia di pretese contestate od esecutive;
  2. 33 per effetto di un pignoramento;
  3. in virtù di un rapporto giuridico per il quale l’annotazione è espressamente prevista.

Mediante l’annotazione, i diritti personali e le limitazioni della facoltà di disporre diventano efficaci in confronto ai diritti posteriormente acquisiti.

E. Disposizioni applicabili
del CC34

Art. 28

Gli articoli 955, 961, 963 a 966, 967 capoversi 1 e 2, 969 a 971, 973 a 977 del Codice civile svizzero 35 sono applicabili per analogia al registro del naviglio.

d. Certificato d’intavolazione

A. In generale

Art. 29

Al proprietario della nave è rilasciato un certificato d’intavolazione che riproduce esattamente il contenuto del registro, eccettuate le restrizioni della facoltà di disporre.

Non possono essere iscritti diritti reali né annotati diritti personali nel registro se non si provvede in pari tempo a rettificare il certificato d’intavolazione. In quest’ultimo si dovrà pure menzionare la radiazione della nave dal registro.

In caso d’alienazione della nave, l’ufficio del registro deve annullare il certificato d’intavolazione dell’alienante e rilasciare un nuovo certificato d’intavolazione al compratore.

B. Perdita

Art. 30

La perdita del certificato d’intavolazione va senz’indugio notificata all’ufficio del registro e provata.

Se l’ufficio del registro ritiene giustificata la perdita, esso pubblica nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e, se è necessario, in altri fogli, un avviso col quale il detentore del certificato d’intavolazione è diffidato a presentarlo, entro un mese, all’ufficio del registro, con l’avvertimento che in caso contrario il certificato sarà dichiarato nullo.

Se il certificato non è presentato entro questo termine, esso è dichiarato nullo dall’ufficio del registro. La dichiarazione di nullità dev’essere pubblicata una volta negli stessi fogli.

Avvenuta che sia questa pubblicazione, è rilasciato un nuovo certificato al proprietario della nave.

Le spese di procedura sono sopportate dal proprietario della nave; questi può essere tenuto a pagare un acconto adeguato.

II. Diritti reali sulle navi intavolate

a. Proprietà e usufrutto

A. Proprietà

I. Acquisto
a. Iscrizione
Art. 31

Per l’acquisto della proprietà su di una nave intavolata occorre l’iscrizione nel registro.

Nei casi di successione, espropriazione, esecuzione forzata o sentenza, l’acquirente diventa proprietario già prima dell’iscrizione, ma può disporre della nave nel registro solo quando l’iscrizione sia stata eseguita.

b. Modi di
acquisto
1. Trasmissione
Art. 32

Il contratto traslativo della proprietà su di una nave intavolata richiede per la sua validità la forma scritta.

La forma scritta consiste in ciò che le parti sottoscrivono un documento contenente le indicazioni necessarie per l’iscrizione. L’articolo 13 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni 36 non è applicabile.

2. Prescrizione acquisitiva
Art. 33

Ove taluno sia indebitamente iscritto nel registro del naviglio come proprietario, la sua proprietà non può essergli contestata se egli ha posseduto la nave in buona fede, pacificamente e senza interruzione per cinque anni.

Per il computo dei termini, per l’interruzione e la sospensione della prescrizione acquisitiva valgono le norme circa la prescrizione dei crediti.

c. Diritto all’iscrizione
Art. 34

Il titolo d’acquisto conferisce all’acquirente una azione personale contro l’alienante per fare eseguire l’iscrizione nel registro e, in caso di rifiuto dell’alienante, il diritto di farsi giudizialmente riconoscere la proprietà.

Nei casi di espropriazione, successione, esecuzione forzata o sentenza del giudice, l’acquirente può ottenere direttamente l’iscrizione.

II. Perdita
Art. 35

Il diritto di proprietà su di una nave intavolata si estingue con la cancellazione dell’iscrizione.

Riguardo all’espropriazione, il momento del trapasso della proprietà è determinato dalle rispettive leggi federali e cantonali.

In caso di cancellazione dell’iscrizione per radiazione della nave (art. 19 a 22) restano riservate le disposizioni del Codice civile svizzero 37 sulla proprietà mobiliare, salvo che la nave venga contemporaneamente intavolata, con uguale efficacia, in un registro estero. 38

B. Usufrutto

Art. 36

Per la costituzione di un usufrutto convenzionale su di una nave intavolata è necessario un contratto scritto (art. 32 cpv. 2) e l’iscrizione nel registro.

L’usufrutto legale è opponibile ai terzi che ne abbiano cognizione, ancorché non iscritto.

Sono del resto applicabili per analogia le disposizioni del Codice civile svizzero 39 sull’usufrutto.

Art. 3740

b. Diritti di pegno

A. Ipoteca navale

I. Condizioni
a. Credito
1. In genere
Art. 38

Qualsiasi credito presente, futuro od anche solamente eventuale può essere garantito mediante diritto di pegno (ipoteca navale).

Nella costituzione dell’ipoteca deve essere determinato l’importo del credito in moneta svizzera.

Se l’obbligazione è indeterminata, deve essere indicato l’importo massimo della garanzia della nave per tutte le pretese del creditore.

2. Obbligazioni di prestiti
Art. 39

Le obbligazioni di un prestito, nominative o al portatore, possono essere garantite con pegno:

  1. mediante la costituzione di un’ipoteca navale per l’intiero prestito, con designazione di un rappresentante dei creditori e del debitore;
  2. mediante la costituzione di un’ipoteca navale per l’intiero prestito a favore dell’istituto o della persona incaricata dell’emissione e la costituzione, a favore dei creditori delle obbligazioni, di un diritto di pegno sul titolo ipotecario complessivo.
b. Nave
Art. 40

Nella costituzione dell’ipoteca navale, l’oggetto del pegno deve essere indicato esattamente; non occorre che il debitore ne sia proprietario.

L’ipoteca può essere costituita per il medesimo credito sopra più navi, se queste appartengono allo stesso proprietario o sono proprietà di più condebitori solidali.

In tutti gli altri casi, a costituire un’ipoteca sopra più navi, per il medesimo credito, occorre che ognuna di esse ne sia gravata per una determinata parte, nel qual caso, salvo patto contrario, l’onere è ripartito in proporzione del valore di ognuna.

II. Costituzione ed estinzione
a. Costituzione
Art. 41

L’ipoteca navale nasce con l’iscrizione nel registro, riservate le eccezioni stabilite dalla legge. Il contratto d’ipoteca richiede per la sua validità la forma scritta. È applicabile l’articolo 32 capoverso 2.

Se la nave è una comproprietà, ogni comproprietario può gravare d’ipoteca la sua quota. Se è una proprietà comune, non può essere ipotecata che nel suo complesso e in nome di tutti i proprietari.

Il creditore può ottenere, a richiesta, un estratto del registro relativo all’ipoteca, il quale però vale solo come mezzo di prova e non come carta-valore.

b. Estinzione
Art. 42

L’ipoteca navale si estingue con la cancellazione dell’iscrizione. Se il credito è estinto, il proprietario della nave ipotecata può esigere dal creditore che autorizzi la cancellazione dell’iscrizione.

L’estinzione in seguito ad espropriazione è regolata dalle disposizioni del diritto di espropriazione.

Il proprietario della nave, che non è personalmente debitore, può riscattare il credito alle medesime condizioni alle quali il debitore è autorizzato all’estinzione del debito.

Pagando il creditore, il proprietario è surrogato nei suoi diritti.

III. Effetti
a. Estensione della garanzia
Art. 43

L’ipoteca grava sulla nave con tutte le sue parti costitutive e gli accessori.

Sono riservati i diritti dei terzi sugli accessori.

b. Noli
Art. 44

Se la nave gravata è data in locazione, il diritto del creditore si estende anche ai crediti per i noli decorrenti dopo introdotta l’esecuzione per realizzazione del pegno o dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, fino alla realizzazione.

Tale diritto è opponibile ai locatari dal momento in cui fu loro notificata l’esecuzione e fu pubblicato il fallimento.

Le convenzioni con cui il proprietario avesse disposto dei noli non ancora scaduti ed i pignoramenti di questi da parte di altri creditori, non sono opponibili al creditore pignoratizio, che avesse promosso l’esecuzione in via di realizzazione del pegno prima della scadenza dei noli stessi.

Le pretese del proprietario derivanti da un contratto di noleggio (charter) sono equiparate ai crediti per i noli di locazione. 41

c. Prescrizione
Art. 45

I crediti garantiti da un’ipoteca navale iscritta non sono soggetti a prescrizione.

d. Deprezza-
mento
Art. 4642

In caso di deprezzamento del pegno, il creditore ha gli stessi diritti che sono conferiti al creditore pignoratizio dagli articoli 808 capoversi 1 e 2, 809 e 810 capoverso 1 del Codice civile svizzero 43 .

e. Posto di pegno
Art. 47

Le disposizioni del Codice civile svizzero 44 sul posto del pegno (art. 813 a 815) sono applicabili per analogia all’ipoteca navale.

f. Realizzazione
Art. 48

Gli articoli 816 a 819 del Codice civile svizzero 45 sono applicabili per quanto concerne i diritti del creditore alla realizzazione.

g. Indennità d’assicurazione
Art. 49

Un’indennità d’assicurazione scaduta non può essere pagata al proprietario della nave assicurata senza il consenso di tutti i creditori garantiti, quali risultano dal registro.

Quando però sia data garanzia sufficiente, la somma deve essere rimessa al proprietario per la ricostituzione della nave soggetta al pegno.

h. Alienazione
Art. 50

In caso d’alienazione totale della nave ipotecata, i vincoli del debitore e della nave rimangono invariati, salvo convenzione contraria.

Nel caso però in cui il nuovo proprietario si sia assunto di pagare il debito ipotecario, il primo debitore è liberato, se il creditore non gli dichiara per iscritto entro il termine di un anno di tenerlo ancora obbligato.

L’assunzione del debito da parte dell’acquirente dev’essere notificata al creditore dall’ufficio del registro, con accenno alla precedente disposizione.

Il termine di un anno per la dichiarazione del creditore decorre da questa notificazione.

B. Ipoteche legali

Art. 51

Danno diritto ad ottenere la costituzione di un’ipoteca legale:

  1. il credito del venditore sopra la nave venduta;
  2. i crediti derivanti dalla divisione fra coeredi, o membri di una indivisione, sopra le navi che spettano alla comunione;
  3. i crediti risultanti dalla riparazione di una nave, sulla nave stessa.

Le ipoteche legali menzionate in questo articolo devono, per essere valide, esser iscritte nel registro. L’iscrizione deve avvenire, nei casi di cui ai numeri 1 e 2, entro tre mesi dalla traslazione della proprietà, nei casi di cui al numero 3, entro tre mesi dal ritiro, da parte del proprietario, della nave riparata.

Gli articoli 38 a 50 della presente legge sono applicabili per analogia alle ipoteche legali.

C.

Art. 5246

D. Pegno manuale e
ritenzione

Art. 53

Su di una nave intavolata non può essere costituito un diritto di pegno manuale né fatto valere un diritto di ritenzione.

IIbis. Privilegi sulle navi della navigazione interna47

Condizioni ed effetti

Art. 53bis48

I crediti seguenti, compresi gli interessi e le spese procedurali per l’ottenimento di un titolo esecutivo, fruiscono, su la nave, le sue parti integranti ed i suoi accessori, di un diritto di pegno legale dispensato da iscrizione (privilegio) e prevalente ai diritti di pegno contrattuali (ipoteche navali) secondo l’articolo 38 e alle ipoteche legali secondo l’articolo 51:

  1. in caso di pignoramento o sequestro della nave, le spese di manutenzione, a contare dall’inizio di tali provvedimenti, comprese quelle di raddobbo indispensabili alla conservazione della nave;
  2. i crediti derivanti dai contratti di arruolamento del capitano e degli altri membri dell’equipaggio, fermo restando che i crediti da stipendi, salari o remunerazioni sono privilegiati soltanto fino ad un importo corrispondente ad un periodo semestrale;
  3. i crediti per assistenza o salvataggio come anche le contribuzioni della nave alle avarie comuni;
  4. le pretese di rimborso delle spese incorse dal creditore di un’ipoteca navale per i provvedimenti intesi a togliere od evitare il deprezzamento del pegno, conformemente agli articoli 808 capoverso 3 e 810 capoverso 2 del Codice civile svizzero49.

Fruiscono parimente di un diritto di pegno legale i crediti sorti mentre la nave è esercita da una persona che non ne sia il proprietario, salvo che questi siasi trovato spossessato illecitamente ed il creditore non sia stato in buona fede. I diritti di pegno legali dispensati da iscrizione nascono indipendentemente dal fatto che la nave sia intavolata in Svizzera o all’estero o non sia affatto intavolata.

Il grado dei diritti di pegno legali dispensati da iscrizione si determina secondo l’ordine d’enumerazione dei medesimi nel capoverso 1. I crediti di cui al capoverso 1 numero 3 sono tuttavia graduati nell’ordine inverso alle date in cui sono sorti. Se il ricavo da ripartire è insufficiente, la ripartizione fra i creditori dello stesso grado avviene proporzionalmente all’importo dei loro crediti.

I diritti di pegno legali dispensati da iscrizione cessano con l’estinzione del credito garantito, con la realizzazione forzata della nave come anche con lo spirare del termine di un anno a contare dal giorno in cui il credito garantito è divenuto esigibile e, ove trattisi di crediti per assistenza o salvataggio, a contare dal giorno in cui le operazioni sono terminate, salvo che il creditore, entro questo termine, abbia fatto valere il suo diritto di pegno mediante azione, esecuzione in via di realizzazione del pegno o insinuazione nel fallimento, ovvero salvo che gli sia stato concesso un sequestro.

III. Esecuzione forzata

A. Diritto
applicabile

Art. 54

L’esecuzione su navi intavolate avviene secondo le regole dell’esecuzione sugli immobili, sempreché non sia disposto altrimenti nella presente legge o nel regolamento d’esecuzione. Le incombenze dell’ufficio del registro fondiario sono eseguite dall’ufficio del registro del naviglio.

Nella procedura d’esecuzione l’ipoteca navale è equiparata alla ipoteca immobiliare.

Se una nave gravata da diritti di pegno contrattuali o legali non è intavolata in un registro svizzero, il creditore può promuovere l’esecuzione in via di pignoramento o di fallimento contro un debitore domiciliato in Svizzera ovvero, nonostante il diritto di pegno, far sequestrare la nave anche se il debitore è domiciliato in Svizzera. Alla procedura sono applicabili per analogia gli articoli 54 capoversi 1 e 2 e 57 a 61. 50

B. Disposizioni speciali

I. Competenza

Art. 5551

L’esecuzione per la realizzazione del pegno deve essere domandata all’ufficio d’esecuzione competente nel luogo svizzero in cui la nave è intavolata ed è condotta da esso ufficio anche se la nave non si trovi nel suo circondario.

Anche il pignoramento, l’amministrazione e la realizzazione della nave devono avvenire a cura dell’ufficio d’esecuzione suddetto.

II. Procedura di pignoramento

a. Ordine
Art. 56

Se è stata iniziata la procedura di pignoramento, le navi sono pignorate solo quando il restante patrimonio mobile e immobile del debitore non basti a coprire il credito o quando il debitore e il creditore lo chiedano entrambi. Resta riservato l’articolo 95 capoverso 3 della legge federale dell’11 aprile 1889 52 sulla esecuzione e sul fallimento.

Essendovi più navi, sono pignorate dapprima quelle che non si trovano in viaggio e da ultimo quelle che navigano in acque estere.

b. Effetti
Art. 57

Essendo pignorata una nave, il certificato d’intavolazione dev’essere consegnato senz’indugio all’ufficio d’esecuzione che lo prende in custodia. Il proprietario e il capitano o pilota della nave sono tenuti a metterla a disposizione dell’ufficio d’esecuzione non appena siano invitati a farlo.

Durante il tempo del pignoramento, il capitano o pilota della nave deve tenersi agli ordini dell’ufficio d’esecuzione. I proventi derivanti dai contratti d’utilizzazione della nave devono essere consegnati a questo ufficio. 53

Se il proprietario della nave ne è anche capitano o pilota, l’ufficio d’esecuzione può in ogni tempo sostituirlo con una terza persona.

La nave pignorata è presa in custodia ufficiale, in quanto siavi pericolo che essa venga trasportata all’estero, salvo che i creditori che hanno chiesto l’esecuzione non rinuncino per iscritto a detta custodia.

Con i proventi incassati durante il tempo del pignoramento, possono essere fatti dei pagamenti parziali ai creditori che hanno chiesto l’esecuzione.

c. Termine per la domanda di
vendita
Art. 58

Se una nave è stata pignorata, la domanda di realizzazione può essere presentata al più presto un mese e al più tardi un anno dopo il pignoramento. Se più creditori partecipano al pignoramento, questi termini decorrono dal giorno dell’ultima domanda di pignoramento.

III. Esecuzione per la realizzazione del pegno

Art. 59

Nell’esecuzione per la realizzazione del pegno, l’ufficio d’esecuzione amministra il pegno dal giorno dell’intimazione del precetto esecutivo, sempreché il creditore non vi rinunci esplicitamente o col non anticipare il denaro delle spese. Durante l’amministrazione è applicabile l’articolo 57.

Se il debitore o il proprietario del pegno hanno fatto opposizione al precetto esecutivo, l’ufficio d’esecuzione fissa al creditore un termine di venti giorni perché o intenti direttamente un’azione per il riconoscimento del credito o l’accertamento del diritto di pegno, oppure presenti una domanda di rigetto dell’opposizione, e, qualora questa domanda fosse respinta, intenti, davanti ai tribunali ordinari, entro venti giorni dalla decisione definitiva della domanda, un’azione per il riconoscimento del credito o del diritto di pegno. Questo invito è accompagnato dalla diffida che in caso d’inosservanza dei termini fissati, le somme già incassate dall’ufficio d’esecuzione saranno trasmesse al debitore o proprietario del pegno.

La realizzazione può essere chiesta al più presto un mese e al più tardi un anno dall’intimazione del precetto esecutivo.

IV. Fallimento

Art. 60

Quando il proprietario sia stato dichiarato in fallimento, l’amministrazione del fallimento designa il luogo dove il proprietario o il capitano o pilota deve condurre immediatamente il battello. Le spese che ne derivano sono addossate alla massa.

Il certificato d’intavolazione va consegnato senza indugio all’amministrazione del fallimento.

V. Incanto

Art. 61

Quando una nave sia venduta all’incanto, i debiti ipotecari, compresi gli interessi garantiti da pegno e non ancora pagati, si devono pagare in contanti col ricavo della vendita, anche se il capitale non è esigibile.

Se le autorità hanno dovuto ordinare, nel pubblico interesse, la rimozione di una nave incagliata, smantellata o affondata, le spese corrispondenti, come quelle della realizzazione, sono, in caso di esecuzione forzata sulla nave, compensate avantutto con la somma ricavata dalla realizzazione. 54

IV. Disposizioni penali

A. Multe
disciplinari

Art. 6255

Chiunque trasgredisce l’obbligo di notificazione stabilito negli arti-coli 7, 10, 18, 19 e 20 è punito con una multa disciplinare da 10 a 1000 franchi, inflitta dall’autorità cantonale di vigilanza.

B. Pene

I. Per la
violazione dei diritti dei terzi

Art. 6356

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:

  1. notifica per l’intavolazione una nave già registrata in Svizzera o all’estero, tacendo all’ufficio del registro l’intavolazione precedente;
  2. all’estero, costituisce dei diritti di pegno contrattuali o d’usufrutto o fa annotare dei diritti personali su di una nave intavolata in Svizzera, recando così pregiudizio alla situazione giuridica degli aventi diritto iscritti nel registro svizzero.

Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

II. Reati in
materia di
esecuzione e di fallimento

Art. 6457

Il proprietario o il capitano o pilota della nave che non osserva gli ordini impartitigli dall’ufficio d’esecuzione e fallimenti o dall’amministrazione del fallimento, segnatamente non tenendo la nave a disposizione conforme alla richiesta fattagli, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

III. Infrazioni commesse nell’esercizio di una azienda, da mandatari e
simili

Art. 6558

Se l’infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita o di una ditta individuale, o altrimenti nell’esercizio di incombenze d’affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l’hanno commessa.

Il padrone d’azienda o il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata che era a conoscenza dell’infrazione o ne ha avuto successivamente notizia e, benché ne avesse la possibilità, non si è adoperato per impedirla o per paralizzarne gli effetti, è punibile come l’autore.

Se l’infrazione è da attribuirsi al fatto che il padrone di azienda o il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata ha violato i suoi doveri di vigilanza o di diligenza, questi soggiace alle stesse disposizioni penali come l’autore, ma la pena è soltanto della multa.

Se il padrone d’azienda o il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita, una ditta individuale o una comunità di persone senza personalità giuridica, i capoversi 2 e 3 si applicano agli organi, ai membri degli organi, ai soci preposti alla gestione, alle persone effettivamente dirigenti o ai liquidatori colpevoli.

IV. Procedimento penale

Art. 65bis59

Il procedimento e il giudizio per i reati contemplati nella presente legge incombono ai Cantoni.

V. Disposizioni finali e transitorie

A. Ordinanze
del Consiglio
federale

Art. 66

Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie per l’esecuzione della presente legge e specialmente quelle sull’impianto e la tenuta del registro, sulle tasse da riscuotere e sull’obbligo degli uffici del registro di comunicare le intavolazioni alle autorità federali. 60

Il Consiglio federale stabilisce quali condizioni debbano essere adempite affinché una nave renana possa battere bandiera svizzera. Esso può prescrivere che le società anonime o in accomandita per azioni cui appartengono tali navi possano emettere soltanto azioni nominative. 61

B. Adattamento al nuovo diritto

Art. 6762

Il proprietario di una nave renana deve, entro un anno dall’entrata in vigore della modificazione della presente legge del 4 ottobre 1985 63 , produrre all’ufficio del registro un’attestazione secondo cui le nuove condizioni di cui all’articolo 4 capoversi 2 e 3 risultano adempite per l’intavolazione della sua nave. L’ufficio del registro può, per gravi motivi, prorogare il termine di un anno al massimo.

Se l’attestazione non è prodotta in tempo utile, la nave è radiata dal registro giusta l’articolo 19.

Le navi già intavolate nel registro al momento dell’entrata in vigore della modificazione della presente legge del 4 ottobre 1985 possono rimanervi intavolate anche se non hanno la nuova grandezza minima richiesta.

C. Entrata in
vigore

Art. 68

Il Consiglio federale fisserà la data dell’entrata in vigore della presente legge. Data dell’entrata in vigore: 1° aprile 1924 64