La presente ordinanza è applic abile alla navigazione nelle acque svizzere, ivi comprese quelle confinarie.
Restano comunque riservate le disposizioni derogative o complementari adottate in applicazione di convenzioni internazionali.
747.201.1 — ONI
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 24 b capoversi 5 e 6 e l’articolo 56 della legge federale
del 3 ottobre 1975 1 sulla navigazione interna (LNI);
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995 2 sugli ostacoli tecnici
al commercio, 3
ordina:
La presente ordinanza è applic abile alla navigazione nelle acque svizzere, ivi comprese quelle confinarie.
Restano comunque riservate le disposizioni derogative o complementari adottate in applicazione di convenzioni internazionali.
Nella presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni:5
Per le definizioni di termini relativi alle imbarcazioni sportive, nella presente ordinanza si applica l’articolo 3 della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto; restano riservate le equivalenze terminologiche di cui all’allegato 1 della presente ordinanza. 34
Nessun battello isolato o convoglio rimorchiato o spinto può navigare senza che a bordo vi sia un conduttore.
Il conduttore è responsabile dell’osservanza della presente ordinanza.
I membri dell’equipaggio eseguono gli ordini loro impartiti dal conduttore nei limiti della sua responsabilità. Essi devono contribuire all’osservanza della presente ordinanza.
Ogni persona a bordo è tenuta ad osservare gli ordini che le vengono impartiti dal conduttore nell’interesse della sicurezza della navigazione e dell’ordine a bordo.
Il conduttore deve accertarsi che la navigazione sia possibile senza pericolo. Egli adatta la rotta alle condizioni locali e prende tutte le misure precauzionali che il dovere di vigilanza richiede, in special modo per evitare:
Per evitare un pericolo imminente, il conduttore prende le misure necessarie, anche in deroga alla presente ordinanza.
Il carico o il numero di persone indicati nella licenza di navigazione non devono essere superati. Nel caso in cui sono indicate le marche di bordo libero, il natante non deve immergersi oltre il limite inferiore delle marche stesse.
Il carico deve essere disposto in modo da non mettere in pericolo la sicurezza del natante né da ostacolare la visuale necessaria per la condotta.
Sulle imbarcazioni da diporto, quando lo spazio lo permette, tre ragazzi di età inferiore ai 12 anni possono essere contati come due adulti. Un adulto e due ragazzi possono essere imbarcati su un natante ammesso per il trasporto di due persone. 35
Se il numero di persone o il carico ammissibili non sono stati fissati, il natante dovrà essere caricato in modo che la sicurezza dello stesso non sia compromessa.
I documenti richiesti dalla presente ordinanza devono essere tenuti a bordo ed essere esibiti ad ogni richiesta dell’autorità competente.
È vietato togliere, modificare, danneggiare o rendere inefficaci i segnali della via navigabile, oppure di ormeggiarsi a loro.
Chi danneggia un segnale della via navigabile deve avvertire senza indugio la polizia.
È vietato versare o immettere nelle acque sostanze la cui natura possa inquinarle o alterarne le proprietà.
Se, per negligenza, sostanze pericolose o inquinanti sono cadute o rischiano di cadere in acqua, il conduttore deve avvertire senza indugio la polizia, sempre che non sia in grado egli stesso di evitare il pericolo o l’inquinamento.
Il conduttore di battelli che constata la presenza sulla via navigabile di carburante, di lubrificante o di altre sostanze pericolose per le acque in quantità apprezzabile è tenuto ad avvertire la polizia.
Per motori con carburante a miscela, l’olio dev’essere biodegradabile. 36
I rumori, il fumo, i gas di scappamento e gli odori devono essere tenuti nei limiti compatibili ad un perfetto funzionamento di un natante utilizzato secondo le regole.
In caso d’incidente, il conduttore prende tutte le misure necessarie per la protezione o il salvataggio delle persone a bordo.
Dopo un incidente di navigazione, ogni persona coinvolta deve tenersi a disposizione affinché possano essere stabilite la sua identità, le caratteristiche del suo natante e la natura della sua partecipazione all’incidente. È considerata come coinvolta in un incidente di navigazione la persona il cui comportamento possa aver contribuito all’incidente stesso.
Il conduttore è tenuto a prestare assistenza immediata alle persone o ai natanti in pericolo, nella misura compatibile con la sicurezza del suo proprio battello. In caso di bisogno egli chiede l’aiuto di terzi.
Se ci sono feriti, morti o dispersi occorre chiamare immediatamente la polizia.
In caso di danni materiali, l’autore del danno avvisa al più presto possibile il danneggiato.
Se un natante è incagliato o affondato e se ne risulti un pericolo per la sicurezza della navigazione, occorre esporre i segnali previsti agli articoli 26 e 29 e prendere immediatamente le misure necessarie per evitare il pericolo. In caso d’impossibilità dovrà essere avvertita senza indugio la polizia.
I conduttori ed i sorveglianti di stabilimenti galleggianti devono conformarsi agli ordini impartiti dalle autorità competenti per garantire la sicurezza del traffico o evitare difficoltà alla navigazione.
I conduttori ed i sorveglianti di stabilimenti galleggianti devono parimenti conformarsi alle prescrizioni di carattere temporaneo rilasciate in casi speciali, quali le manifestazioni di cui all’articolo 72, i lavori sull’acqua o sulle rive, oppure in caso di alto livello delle acque.
Conformemente alla presente ordinanza, su domanda l’autorità competente può attribuire la precedenza a un battello per passeggeri che non è un battello in servizio regolare e per il quale è stata rilasciata un’autorizzazione cantonale per il trasporto di viaggiatori a norma dell’ordinanza del 4 novembre 2009 38 sul trasporto di viaggiatori.
La precedenza può essere attribuita soltanto se:
I conduttori ed i sorveglianti di stabilimenti galleggianti devono prestare la collaborazione necessaria alle autorità di vigilanza competenti.
I natanti stazionati su uno specchio d’acqua o al di sopra di esso o impiegati sulle acque aperte alla navigazione pubblica devono essere provvisti dei contrassegni attribuiti dall’autorità competente conformemente all’allegato 1 a . 40
Non sono sottoposti a questa disposizione:
Sono inoltre esclusi dall’obbligo di contrassegno i natanti non destinati all’impiego professionale, sprovvisti di motore, la cui lunghezza dello scafo non supera 4 m, se navigano in acque correnti, canali, nella zona rivierasca interna o a una distanza massima di 150 m dai natanti che li accompagnano e:
I battelli di cui al capoverso 2 lettera a portano un nome che può essere composto da lettere e numeri; quelli di cui al capoverso 2 lettere b–d e 2 bis , in modo ben visibile, il nome e l’indirizzo del proprietario o del detentore. 46
I contrassegni sono applicati sui due lati del natante, in modo ben visibile, a caratteri latini e cifre arabe resistenti alle intemperie. Il Cantone può inoltre prevedere un simbolo nautico o uno stemma. Per i natanti con licenza di navigazione collettiva è sufficiente recare seco i contrassegni in posto ben visibile. 47
I caratteri ed i numeri devono avere almeno 8 cm di altezza per i natanti di lunghezza fino a 15 m, almeno 20 cm per gli altri battelli. La loro larghezza e lo spessore delle linee saranno adattati all’altezza. I caratteri ed i numeri devono essere chiari su uno sfondo scuro o scuri su uno sfondo chiaro e ben leggibili.
L’autorità competente può prescrivere l’utilizzazione di targhe di controllo conformemente all’allegato 1 a . 48
I natanti portano, di notte o in caso di scarsa visibilità 50 (nebbia, nevischio, ecc.) i fanali prescritti, di giorno le tavole, le bandiere e i palloni prescritti. I segnali sono riprodotti nell’allegato 2.
I fanali d’albero devono emettere una luce bianca visibile dal davanti su un arco d’orizzonte di 225°, vale a dire di 112° 30’ su ogni lato. I fanali di prua sono equiparati ai fanali d’albero.
I fanali laterali sono costituiti da una luce verde a tribordo e una luce rossa a babordo. Ciascuno è visibile dal davanti, sul lato corrispondente, su un arco d’orizzonte di 112° 30’.
Un fanale laterale combinato è un fanale che comprende entrambe le luci dei fanali laterali.
Il fanale di poppa deve emettere una luce bianca visibile da dietro su un arco d’orizzonte di 135°, vale a dire 67° 30’ su ogni lato.
Un fanale d’albero tricolore è un fanale che comprende sia le due luci dei fanali laterali sia quella del fanale di poppa.
I fanali visibili per tutto l’orizzonte sono visibili su un arco d’orizzonte di 360°.
I fanali prescritti devono essere collocati in modo da essere ben visibili e non abbagliare il conduttore. Salvo disposizione contraria, devono emettere una luce uniforme e continua.
In linea di principio i fanali d’albero e i fanali visibili per tutto l’orizzonte devono essere disposti lungo l’asse del natante.
La distanza del fanale d’albero dal punto d’intersezione della linea dei fanali laterali con l’asse del natante deve essere di almeno 1,0 m.
I fanali d’albero tricolori devono essere collocati sulla punta dell’albero o nelle sue vicinanze.
I fanali laterali devono essere collocati alla stessa altezza rispetto alla linea di galleggiamento.
I fanali laterali combinati devono essere collocati nella parte anteriore e in linea di massima lungo l’asse del natante. 53
Sui natanti motorizzati con lunghezza dello scafo inferiore a 12 m il fanale d’albero o il fanale visibile per tutto l’orizzonte può essere collocato lateralmente all’asse del natante, qualora non sia possibile collocarlo lungo lo stesso. In questo caso un fanale laterale combinato deve essere collocato lungo l’asse del natante o il più vicino possibile all’asse lungo il quale è montato il fanale d’albero o il fanale visibile per tutto l’orizzonte, collocato lateralmente. 54
Tranne che sulle imbarcazioni sportive e da diporto, il fanale di poppa deve essere collocato lungo l’asse del natante.
Sulle imbarcazioni sportive e da diporto il fanale di poppa deve essere collocato il più possibile a poppa.
Abrogato
Tranne che sulle imbarcazioni sportive e da diporto, la portata dei fanali di notte in piena oscurità e con atmosfera chiara sarà di almeno:
Genere del fanale | Bianco o giallo | Rosso o verde |
chiaro | 4 km (ca. 2,2 mn) | 3 km (ca. 1,62 mn) |
ordinario | 2 km (ca. 1,1 mn) | 1,5 km (ca. 0,81 mn). |
Le portate minime prescritte al capoverso 2 sono ritenute conformi se i fanali hanno le intensità luminose seguenti:
Portata minima in chilometri | Intensità in candele | |
4 | 10,0 | |
3 | 4,1 | |
2 | 1,4 | |
1,5 | 0,7. | |
La portata minima dei fanali sulle imbarcazioni sportive e da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a 12 m è di:
La portata minima dei fanali sulle imbarcazioni sportive e da diporto con lunghezza dello scafo uguale o superiore a 12 m, ma inferiore a 20 m è di:
La portata minima dei fanali sulle imbarcazioni sportive e da diporto con lunghezza dello scafo uguale o superiore a 20 m è di:
Tranne che sulle imbarcazioni sportive e da diporto, i fanali d’albero, i fanali d’albero tricolori, i fanali laterali e i fanali laterali combinati devono essere fanali chiari, mentre i fanali di poppa e i fanali bianchi visibili per tutto l’orizzonte devono essere fanali ordinari.
Le tavole, le bandiere ed i palloni prescritti vanno disposti in modo da essere ben visibili. I loro colori devono essere facilmente riconoscibili. Le tavole e le bandiere avranno un’altezza ed una larghezza di almeno 60 cm. I palloni devono avere un diametro di almeno 30 cm.
I palloni possono essere sostituiti da dispositivi equivalenti che impediscano qualsiasi confusione.
È vietato portare segnali a vista diversi da quelli che sono prescritti o di utilizzarli in condizioni diverse da quelle prescritte o ammesse.
Per determinati scopi, l’Ufficio federale dei trasporti (UFT) può autorizzare altri segnali a vista. 57
Nel caso che i fanali prescritti cessino di funzionare devono essere sostituiti senza indugio con fanali di rispetto. Se il fanale prescritto dev’essere chiaro, esso può essere sostituito con un fanale ordinario. Appena possibile si provvederà a ristabilire la segnalazione conformemente alle prescrizioni.
Se i fanali di rispetto non possono essere messi in servizio tempestivamente e se la sicurezza lo esige, un fanale ordinario bianco visibile su l’intero orizzonte sarà messo in loro vece.
È vietato fare uso di lampade e di riflettori:
Di notte e in caso di scarsa visibilità, i battelli motorizzati devono portare durante la navigazione:
Per imbarcazioni di pescatori professionisti sono pure autorizzati:
Di notte e in caso di scarsa visibilità, le imbarcazioni sportive e da diporto motorizzate nonché i battelli a vela che navigano a motore portano:
I battelli a vela che navigano a motore e che di notte e in caso di scarsa visibilità portano un fanale d’albero, un fanale di poppa e fanali laterali, possono anche riunire i fanali laterali e il fanale di poppa in un fanale d’albero tricolore.
Un fanale a luce bianca visibile per tutto l’orizzonte è sufficiente:
Di notte e in caso di scarsa visibilità, durante la navigazione, i natanti non motorizzati portano un fanale ordinario a luce bianca visibile per tutto l’orizzonte. Su battelli a remi questo fanale può essere anche a luce lampeggiante (art. 2 cpv. 1 lett. c n. 2).
Di notte e in caso di scarsa visibilità, i battelli a vela che navigano soltanto a vela portano:
Oltre a quanto stabilito nel capoverso 2, di notte e in caso di scarsa visibilità i battelli a vela che navigano soltanto a vela possono portare due fanali visibili per tutto l’orizzonte collocati verticalmente uno sopra l’altro, sempreché non portino un fanale d’albero tricolore. I fanali devono essere collocati dove risultano più visibili. Il fanale superiore è a luce rossa, quello inferiore a luce verde. Oltre a questi fanali i battelli menzionati devono portare i fanali laterali e il fanale di poppa prescritti.
Di notte, i battelli in stazionamento, ad eccezione di quelli che sono ormeggiati a riva o in un luogo di stazionamento ufficialmente autorizzato, devono portare un fanale ordinario a luce bianca, visibile per tutto l’orizzonte 60 . 61
Quando la sicurezza della navigazione lo esige, gli impianti galleggianti devono essere illuminati in modo tale da poter riconoscere i loro contorni.
I battelli con precedenza portano:
I battelli con precedenza sui quali, a causa dei passaggi sotto i ponti previsti nella loro zona di navigazione, non è possibile collocare i segnali a vista prescritti al capoverso 1 in modo che siano visibili da tutti i lati, devono portare tali segnali in modo che siano visibili dal davanti su un arco d’orizzonte il più ampio possibile.
I natanti destinati a compiti speciali (misurazioni, ricerche idrologiche e azioni di salvataggio) che devono essere protetti dal moto ondoso possono portare, previo accordo con le autorità competenti:
I natanti, quando sono ancorati in maniera di mettere in pericolo la navigazione devono portare:
Qualora la sicurezza della navigazione lo richieda, l’ancora è inoltre segnalata di notte con fanali ordinari a luce bianca, visibili da ogni lato, di giorno con corpi galleggianti gialli. 65
I battelli dell’esercito, della polizia e dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) 67 possono portare uno o più fanali a luce intermittente blu, visibili da ogni lato. Previa autorizzazione delle autorità competenti, anche i battelli dei pompieri, dei servizi per la lotta contro l’inquinamento e dei servizi di salvataggio e di soccorso possono portare siffatti fanali. 68
Se un battello della polizia o dei servizi di sorveglianza di frontiera o di vigilanza sulla pesca intende entrare in comunicazione con un altro natante, esso deve esporre la bandiera corrispondente alla lettera «K» del codice internazionale dei segnali (metà lato asta di colore giallo, l’altra metà blu).
Le imbarcazioni dei pescatori professionisti portano durante la posa e il ritiro delle reti:
Le imbarcazioni intente di giorno alla pesca con la sciabica portano un pallone bianco.
Durante le immersioni che si svolgono da riva dev’essere mostrata una tavola con la lettera «A» del codice internazionale dei segnali (bandiera a due punte, con la metà lato asta bianca e l’altra metà blu). 71
In caso di immersioni svolte al largo la tavola di cui al capoverso 1 dovrà essere issata sull’imbarcazione ed essere ben visibile per tutto l’orizzonte 72 i lati. 73
Di notte e in caso di scarsa visibilità la tavola di cui ai capoversi 1 e 2 deve essere illuminata in modo che sia ben visibile. 74
I segnali acustici prescritti e quelli ammessi secondo l’allegato 3 devono essere emessi:
I segnali acustici devono essere emessi sotto forma di suoni di intensità costante. Un suono breve deve avere una durata di circa un secondo, un suono prolungato una durata di circa quattro secondi. L’intervallo tra due suoni successivi è di circa un secondo.
Il segnale dato mediante rintocchi di campana deve avere una durata di circa quattro secondi. Esso può essere sostituito da colpi battuti su un oggetto metallico.
I natanti della polizia possono fare uso, durante gli interventi urgenti, di un avvisatore acustico a due suoni alternati oppure di una sirena. Previa autorizzazione dell’autorità competente, i medesimi apparecchi possono essere utilizzati dai natanti dell’UDSC, dei pompieri, dei servizi per la lotta contro l’inquinamento e dei servizi di salvataggio durante gli interventi urgenti. 76
I seguenti segnali acustici devono essere emessi solo se la sicurezza della navigazione e di altri utenti della via navigabile lo esige:
È vietato emettere segnali acustici diversi da quelli previsti oppure di utilizzarli in condizioni diverse da quelle prescritte o ammesse.
Per determinati scopi, l’UFT può autorizzare l’uso di altri segnali acustici. 77
Senza pregiudizio delle altre disposizioni della presente ordinanza, i conduttori devono attenersi alle prescrizioni e tener conto delle raccomandazioni o indicazioni portate a loro conoscenza mediante i segnali della via navigabile riprodotti nell’allegato 4.
L’autorità competente fissa il posto ed il tipo dei segnali da posare o da togliere.
Gli specchi d’acqua in cui è vietata qualsiasi navigazione sono segnalati mediante boe gialle di forma sferica. Questa segnalazione può essere completata mediante le tavole A.1.
Gli specchi d’acqua in cui la navigazione è vietata soltanto per certe categorie di natanti sono segnalati mediante boe gialle di forma sferica e da tavole indicanti la natura del divieto (A.2, A.3 oppure A.4).
Gli specchi d’acqua e i corridoi di lancio aperti al wake surf e allo sci nautico nelle zone rivierasche, sono segnalati mediante boe gialle di forma sferica e mediante tavole E.5 (all. 4 cifra I) collocate sulla riva. 78 Le boe dei corridoi di lancio al largo hanno un diametro doppio delle altre; la parte superiore della boa sinistra, vista dal largo, è dipinta di rosso, quella della boa destra, di verde. 79
I passi navigabili per l’accesso ai porti ed alle foci dei fiumi e dei canali possono essere segnalati, visti dal largo, a sinistra mediante boe di color rosso di forma cilindrica, a destra mediante boe di color verde di forma conica, oppure ancora mediante segnali fissi. Di notte, la segnalazione può essere costituita da fari a luce lampeggiante rossa a sinistra e verde a destra.
I passi navigabili dei fiumi e dei canali possono essere segnalati mediante tavole A.12 oppure D.2.
Se lungo la riva sono aperti corridoi di lancio per il kite surf, tali corridoi possono essere segnalati mediante tavole E.5ter (all. 4 cifra I) collocate sulla riva. 80
Le entrate dei porti aperti al traffico generale come pure quelle dei fiumi e canali navigabili sono segnalate, di notte e in caso di scarsa visibilità, sul molo di destra, visto dal largo, mediante un faro a luce verde, su quello di sinistra mediante un faro a luce rossa. È consentito di collocare un faro supplementare di direzione a luce gialla.
Gli scali per i battelli per passeggeri situati fuori dei porti devono essere segnalati generalmente, di notte e in caso di scarsa visibilità mediante uno o più fari a luce rossa. In più può essere collocato un faro di direzione a luce gialla.
Previo accordo con l’autorità competente, anche i porti e gli imbarcatoi, diversi da quelli menzionati ai capoversi 1 e 2, possono essere segnalati nella stessa maniera.
I fari menzionati ai capoversi 1 e 2 possono essere a luce intermittente o cadenzata ad eccezione del faro di direzione. 81
I luoghi in cui la balneazione è vietata (art. 77) possono essere segnalati mediante la tavola A.14 (all. 4). 82
Di notte o in caso di scarsa visibilità si possono emettere mediante impianto 84 fisso i segnali acustici previsti nell’allegato 4 cifra II, oppure accendere i fari a luce intermittente di color giallo.
Se la sicurezza della navigazione lo esige, i ponti, gli ostacoli alla navigazione e gli impianti per la navigazione devono essere segnalati dai rispettivi proprietari mediante riflettori radar fissi o galleggianti secondo l’allegato 4 cifra I lettera G.4.
L’avviso di vento forte (luce arancione intermittente con circa 40 accensioni al minuto) viene emesso in caso di pericolo per l’avvicinarsi di venti con raffiche da 25 a 33 nodi (ca. 46–61 km/h), senza precisare l’ora. L’avviso viene emesso il più presto possibile.
L’avviso di tempesta (luce arancione intermittente con circa 90 accensioni al minuto) viene emesso in caso di pericolo per l’avvicinarsi di venti con raffiche superiori a 33 nodi (ca. 61 km/h). 86
È considerato in ogni caso incapace di condurre per effetto dell’alcol (ebrietà) chiunque partecipi alla conduzione di un natante se:
Per concentrazione di alcol qualificata s’intende:
È considerato incapace di condurre per effetto di stupefacenti chiunque presenti valori del sangue pari o superiori ai seguenti valori limite:
La presenza attestata di una delle sostanze di cui al capoverso 3 non è sufficiente per stabilire l’incapacità di condurre di una persona in grado di provare che assume una o più di queste sostanze su prescrizione medica.
Sono escluse dal divieto di condurre per effetto dell’alcol e di stupefacenti di cui ai capoversi 1–4 le persone su:
La conduzione sotto l’effetto dell’alcol è vietata per chiunque partecipi alla conduzione di un natante destinato all’impiego professionale se:
Per accertare il consumo di alcol, la polizia può utilizzare apparecchi per l’analisi preliminare che danno indicazioni sullo stato di ebrietà.
Se vi sono indizi che lasciano supporre che la persona controllata sia inidonea alla guida a causa dell’assunzione di una sostanza diversa dall’alcol e che in tale stato ha condotto un natante o ha partecipato alla sua conduzione o ha esercitato un servizio nautico a bordo, la polizia può eseguire analisi preliminari per rilevare la presenza di stupefacenti o di medicamenti, in particolare nelle urine, nella saliva o nel sudore.
Le analisi preliminari vanno eseguite conformemente alle prescrizioni del fabbricante dell’apparecchio.
Se le analisi preliminari forniscono un risultato negativo e la persona controllata non palesa indizi d’incapacità di condurre si rinuncia a ulteriori esami.
Se l’analisi preliminare del consumo di alcol fornisce un risultato positivo o la polizia ha rinunciato all’impiego di un apparecchio per l’analisi preliminare, essa esegue un’analisi dell’alito.
L’analisi della concentrazione di alcol nell’alito può essere effettuata con:
Se una misurazione è effettuata mediante etilometro precursore, determinati valori possono essere riconosciuti tramite apposizione della firma (art. 40 c cpv. 5 e 6).
L’analisi della concentrazione di alcol nell’alito con un etilometro precursore può essere effettuata:
Gli etilometri precursori devono soddisfare i requisiti dell’ordinanza del 15 febbraio 2006 89 sugli strumenti di misurazione e le pertinenti disposizioni di esecuzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia.
L’impiego degli etilometri precursori per l’esecuzione di analisi della concentrazione di alcol nell’alito è disciplinato dalle prescrizioni emanate dall’Ufficio federale delle strade in virtù dell’articolo 11 capoverso 5 dell’ordinanza del 28 marzo 2007 90 sul controllo della circolazione stradale (OCCS).
Per l’analisi sono necessarie due misurazioni. Se queste differiscono di oltre 0,05 mg/l, è necessario effettuare due nuove misurazioni. Se anche da queste nuove misurazioni risulta uno scarto superiore a 0,05 mg/l e vi sono indizi di uno stato d’ebrietà, deve essere condotta un’analisi della concentrazione di alcol nell’alito con un etilometro probatorio oppure ordinata una prova del sangue.
Se le misurazioni di cui al capoverso 4 non differiscono di oltre 0,05 mg/l, il valore determinante delle misurazioni è quello più basso. L’incapacità di condurre per effetto dell’alcol (ebrietà) è considerata accertata se sono adempiute le seguenti condizioni:
Una persona che ha partecipato alla conduzione di un natante destinato all’impiego professionale è considerata incapace di condurre secondo l’articolo 40 a bis capoverso 1 se il valore più basso delle due misurazioni corrisponde a una concentrazione di alcol nell’alito pari o superiore a 0,05 mg/l, ma inferiore a 0,40 mg/l, e se riconosce questo valore apponendo la propria firma.
L’analisi della concentrazione di alcol nell’alito con un etilometro probatorio può essere effettuata non prima di 10 minuti dopo l’assunzione di bevande.
Se l’etilometro probatorio rileva la presenza di alcol in bocca, occorre attendere almeno altri 5 minuti prima di procedere all’analisi della concentrazione di alcol nell’alito.
Gli etilometri probatori devono soddisfare i requisiti dell’ordinanza del 15 febbraio 2006 92 sugli strumenti di misurazione e le pertinenti disposizioni di esecuzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia.
L’impiego degli etilometri probatori per l’esecuzione dell’analisi della concentrazione di alcol nell’alito è disciplinato dalle prescrizioni emanate dall’Ufficio federale delle strade in virtù dell’articolo 11 capoverso 5 OCCS 93 .
Il prelievo del sangue per rilevare la presenza di alcol deve essere disposto se:
Il prelievo del sangue può essere disposto se vi sono indizi di incapacità di condurre e non è possibile eseguire un’analisi della concentrazione di alcol nell’alito o se quest’ultima non è idonea ad accertare l’infrazione.
Il prelievo del sangue deve essere disposto se vi sono indizi di incapacità di condurre non attribuibili o non unicamente attribuibili all’effetto dell’alcol e la persona interessata ha partecipato in questo stato alla conduzione di un natante. È possibile disporre anche un prelievo delle urine.
Se non è possibile stabilire chi tra più persone partecipava alla conduzione di un natante, tutte le persone in questione possono essere sottoposte agli esami di cui agli articoli 40 b –40 d bis .
La polizia deve informare la persona interessata in particolare che:
La persona interessata che si rifiuta di sottoporsi a un’analisi preliminare, all’analisi della concentrazione di alcol nell’alito, al prelievo del sangue, al prelievo delle urine o all’esame medico, viene informata sulle conseguenze del suo rifiuto (art. 20 b cpv. 1 lett. d in combinato disposto con il cpv. 2 e l’art. 41 a cpv. 1 LNI).
L’esecuzione dell’analisi della concentrazione di alcol nell’alito, il prelievo delle urine, gli accertamenti della polizia, il riconoscimento dei risultati delle misurazioni dell’alcol nell’alito e l’ordine di prelievo del sangue e di prelievo delle urine o la conferma di tale ordine devono essere accertati in un rapporto. I requisiti minimi riguardanti la forma e il contenuto del rapporto sono disciplinati per analogia secondo l’articolo 13 capoverso 3 OCCS 98 .
Il sangue deve essere prelevato da un medico o, sotto la sua responsabilità, da un ausiliario qualificato da lui designato.
Il prelievo delle urine è effettuato da una persona qualificata, che deve esercitare un’adeguata sorveglianza sul prelievo effettuato.
Il recipiente contenente il sangue o le urine deve essere munito di iscrizioni inequivocabili, messo in un imballaggio adatto al trasporto, conservato a bassa temperatura e inviato per l’esame, per la via più rapida, a un laboratorio riconosciuto secondo l’articolo 14 capoverso 3 OCCS 99 .
Se è stato ordinato un prelievo del sangue, il medico incaricato a tal fine deve esaminare se la persona interessata presenta indizi d’incapacità di condurre dovuti al consumo di alcol, stupefacenti o medicamenti, accertabili a livello medico. I requisiti minimi riguardanti la forma e il contenuto del rapporto sono disciplinati per analogia secondo l’articolo 15 capoverso 1 OCCS 100 .
L’autorità competente può dispensare il medico dall’obbligo di effettuare un’analisi se la persona interessata non presenta, nel suo comportamento, alcun indizio rivelatore d’incapacità di condurre dovuta a una sostanza diversa dall’alcol.
I risultati dell’analisi del sangue o delle urine sono sottoposti a un perito riconosciuto che ne valuta l’incidenza sullʼidoneità alla guida se:
Il perito tiene conto degli accertamenti della polizia, dei risultati dell’esame medico e dell’analisi chimico-tossicologica e motiva le proprie conclusioni.
Il riconoscimento della qualità di perito è disciplinato secondo l’articolo 16 capoverso 3 OCCS 101 .
In particolare se non è stato possibile effettuare l’analisi dell’alito, l’analisi preliminare per rilevare tracce di stupefacenti o di medicamenti né il prelievo del sangue, è possibile stabilire l’ebrietà o l’influsso di una sostanza diversa dall’alcol in grado di ridurre lʼidoneità alla guida:
Sono fatte salve disposizioni più estese in materia procedurale.
Le ulteriori esigenze concernenti la procedura per accertare l’incapacità di condurre nella navigazione a seguito dell’influsso di alcol, stupefacenti e medicamenti sono rette dalle disposizioni esecutive dell’OCCS 102 .
Le persone che partecipano alla conduzione di un natante e che beneficiano di privilegi e immunità diplomatici o consolari non possono essere sottoposte, senza il loro consenso, a esami per l’accertamento dell’incapacità di condurre.
La polizia dispone il divieto di proseguire la rotta o di partecipare alla conduzione di natanti se la persona controllata:
La polizia sequestra immediatamente la licenza di condurre natanti se:
Il sequestro della licenza di condurre natanti di una determinata categoria, sottocategoria o categoria speciale comporta il sequestro della licenza di condurre natanti di tutte le categorie, sottocategorie e categorie speciali, fino alla restituzione della licenza di condurre o fino a quando l’autorità amministrativa ha emanato la sua decisione.
Il servizio competente deve confermare per scritto il sequestro della licenza di condurre e il divieto di esercitare l’attività nautica indicando le conseguenze giuridiche del provvedimento.
I permessi di condurre sequestrati devono essere inviati all’autorità amministrativa del Cantone di domicilio. Occorre allegare il rapporto di polizia.
Se i motivi che hanno originato il sequestro della licenza oppure il divieto di esercitare l’attività nautica cessano di esistere, la licenza deve essere restituita e l’attività nautica deve essere nuovamente consentita.
Le persone in possesso di privilegi e di immunità diplomatici o consolari che commettono infrazioni nella navigazione possono essere fermate per l’accertamento dell’identità. Esse devono esibire la carta di legittimazione rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri.
I documenti di legittimazione come anche i permessi di condurre non possono essere sequestrati a queste persone.
La polizia vieta alla persona interessata di condurre il natante se questʼultima si trova in uno stato che rende impossibile la conduzione del natante senza mettere in pericolo gli altri utenti della via navigabile.
Se sussistono seri dubbi sull’idoneità alla guida di una persona che partecipa alla conduzione di un natante, la licenza di condurre può essere revocata a titolo preventivo.
L’autorità amministrativa può stabilire la revoca della licenza di condurre natanti per i mesi da aprile a settembre.
Il conduttore deve regolare la velocità del natante in modo da poter soddisfare, in ogni momento, ai suoi doveri nei confronti della navigazione. Egli esegue ogni manovra tempestivamente e in maniera da non generare confusione nelle proprie istruzioni.
I cambiamenti di rotta e di velocità non devono creare pericolo di collisione.
… 109
I natanti di lunghezza inferiore a 2,50 m (art. 16 cpv. 2 lett. b), le imbarcazioni da spiaggia e altri natanti simili (art. 16 cpv. 2 lett. c) possono navigare esclusivamente nella zona rivierasca interna (150 m) o a una distanza massima di 150 m dai natanti che li accompagnano.
In caso di avvicinamento di un battello con precedenza, le acque nella sua direzione di navigazione devono essere lasciate libere.
Ogni natante deve allontanarsi dalla rotta di quelli che portano il fanale blu a luce intermittente previsto all’articolo 30 capoverso 1 o che emettono i segnali acustici menzionati all’articolo 33 capoverso 4. Se necessario, essi devono ridurre la loro velocità o fermarsi.
Fatto salvo l’articolo 43, in caso d’incrocio o di sorpasso devono allontanarsi:
I convogli rimorchiati sono considerati come battelli con precedenza, i convogli spinti come battelli per il trasporto di merci.
I battelli in servizio regolare godono sempre di precedenza rispetto ad altri battelli con precedenza (art. 2 cpv. 1 lett. a n. 22).
Quando due battelli a motore, di cui né l’uno né l’altro è tenuto ad allontanarsi ai sensi dell’articolo 44, seguono rotte che si incrociano in modo da non poter escludere un pericolo di collisione, è tenuto ad allontanarsi il battello che vede l’altro da dritta.
Quando due battelli a motore seguono rotte direttamente o quasi oppposte in modo da ingenerare pericolo di collisione, ognuno di loro deve venire a dritta, così da passare sinistra su sinistra. In caso di dubbio si presume la possibilità di una tale situazione.
In circostanze speciali, segnatamente durante le manovre d’attracco, il conduttore può chiedere di accostare a sinistra, sempre che ciò sia possibile senza pericolo. In tale caso egli emette il segnale «due suoni brevi». L’altro battello deve allora rispondere con il medesimo segnale e lasciare lo spazio necessario per la manovra.
Sempre che non goda di precedenza ai sensi dell’articolo 44, ogni battello a motore che ne sorpassa un altro si allontana dalla rotta di quest’ultimo. 113
Un battello viene considerato come battello sorpassante quando esso si avvicina ad un altro da dietro in modo che di notte vedrebbe soltanto il fanale di poppa di quest’ultimo. In caso di dubbio si presume la possibilità di una tale situazione.
In seguito ad un ulteriore cambiamento della posizione dei due natanti quello che effettua il sorpasso non può essere considerato come battello incrociante ai sensi dell’articolo 45, e per conseguenza non può ritenersi dispensato dall’obbligo di spostarsi dalla rotta del battello sorpassato.
Si considera lato da dove proviene il vento quello che si trova in posizione perpendicolare alla vela maestra convessa.
Allorquando due battelli a vela si avvicinano l’uno all’altro in maniera tale che un pericolo di collisione non possa essere escluso, uno dei due deve allontanarsi dalla rotta dell’altro, nel modo seguente:
I natanti tenuti ad allontanarsi da altri natanti devono lasciare a questi ultimi lo spazio necessario in modo che possano proseguire la loro rotta e manovrare. Essi devono mantenere una distanza di almeno 50 m nei confronti di convogli rimorchiati e di imbarcazioni dei pescatori professionisti che portano i segnali previsti all’articolo 31 capoverso 1, e una distanza di 200 m almeno se essi incrociano da poppavia imbarcazioni dei pescatori professionisti che portano i segnali previsti all’articolo 31 capoverso 1.
Le distanze dai battelli con precedenza devono essere scelte in modo da non ostacolarli e non metterli in pericolo durante la navigazione.
Per quanto possibile:
In caso di pericolo di collisione fanno comunque stato gli articoli 44 a 46 senza restrizioni.
Ogni natante deve mantenere una distanza di almeno 50 m dai natanti o dai luoghi sulla riva contrassegnati secondo l’articolo 32.
La velocità dovrà essere ridotta in modo adeguato e mantenuta la maggior distanza possibile dai natanti contrassegnati secondo l’articolo 28.
I natanti impossibilitati a manovrare devono agitare una bandiera o un fanale a luce rossa all’approssimarsi di altri natanti. Essi devono inoltre emettere un segnale acustico costituito da «quattro suoni brevi».
Tutti i natanti devono allontanarsi da quelli impossibilitati a manovrare.
I natanti che escono da un porto hanno la precedenza su quelli che vi entrano, salvo che non si tratti di battelli con precedenza o di natanti in difficoltà. I battelli con precedenza o i natanti in difficoltà devono segnalare tempestivamente la loro entrata emettendo il segnale acustico «tre suoni prolungati». 115
I natanti non devono ostacolare l’entrata o l’uscita da un porto. È perciò vietata la sosta in prossimità dell’imboccatura di un porto.
I battelli con precedenza che vogliono approdare a un imbarcatoio o scalo oppure che si allontanano da questo non devono essere ostacolati. È vietato ormeggiare agli imbarcatoi o scali segnalati mediante la tavola A.9 completata dal cartello supplementare: «ad eccezione dei battelli in servizio regolare». 116
Le imbarcazioni dei pescatori professionisti sono esonerate dall’obbligo di osservare le disposizioni di cui ai capoversi 2 e 3 durante la posa ed il ritiro delle reti, sempreché la circolazione lo consenta e i battelli con precedenza non ne siano ostacolati. 117
È considerata come zona rivierasca interna, lo specchio d’acqua che si estende fino a 150 m dalla riva; come zona rivierasca esterna, lo specchio d’acqua che si estende oltre la zona rivierasca interna fino a 300 m sia dalla riva, sia dalle zone di piante acquatiche situate davanti la stessa o dalle costruzioni erette nell’acqua.
Ad eccezione dei battelli in servizio regolare che circolano secondo l’orario ufficiale, dei battelli della polizia, dell’UDSC e delle forze di salvataggio, i battelli a motore non possono:118
Il capoverso 1 lettera a non si applica:
È vietato navigare nelle zone di vegetazione acquatica (canneti, giuncheti e ninfee). Di regola, occorre tenere una distanza di almeno 25 m. 121
L’autorità competente può limitare la velocità massima a 10 km/h alla sola zona rivierasca interna, quando:
La pratica del wake surf, dello sci nautico, della tavola a vela, del kite surf o l’impiego di attrezzature gonfiabili rimorchiate o analoghe è autorizzata solamente di giorno e con buona visibilità, dalle ore 8 alle ore 21. 122
La pratica del wake surf, dello sci nautico o l’impiego di attrezzature analoghe è vietata nelle zone rivierasche al di fuori dei corridoi di lancio autorizzati ufficialmente e degli specchi d’acqua segnalati come luogo riservato esclusivamente a tale uso. 123
… 124
L’autorità competente può limitare la pratica del kite surf nelle zone rivierasche ai corridoi di lancio autorizzati ufficialmente e segnalati come tali. 125
Il conduttore del natante rimorchiatore deve essere accompagnato da una persona incaricata di servire il cavo di traino dell’attrezzatura e di sorvegliare le persone trainate; tale persona deve essere idonea a svolgere questo compito. 126
Il natante rimorchiatore, lo sciatore nautico e le attrezzature rimorchiate devono mantenere una distanza di almeno 50 m dagli altri natanti e dai bagnanti. Il cavo di traino non deve essere elastico e non deve essere trainato a vuoto nell’acqua. 127
È vietato il traino simultaneo di più di due sciatori nautici o di attrezzature. 128
È parimenti vietato rimorchiare attrezzature per il volo (aquiloni, paracaduti ascensionali e dispositivi similari).
Le persone che vengono trainate devono poter essere riprese sul natante rimorchiatore. In tal caso il numero massimo di persone indicato nella licenza di navigazione non deve essere superato. 129
In linea di principio gli scooter da immersione possono essere impiegati solo per spostarsi sotto la superficie dell’acqua. Gli spostamenti in superficie sono consentiti solo a scopo di salvataggio e per brevi tratti ai fini dell’immersione o dell’emersione.
Gli scooter da immersione possono essere utilizzati solo da sommozzatori che:
In caso di scarsa visibilità (p. es. nebbia, nevischio, pioggia intensa) tutti i natanti devono adeguare la velocità alle circostanze esistenti. A questo proposito devono tenere conto del tipo e dell’ampiezza dell’attrezzatura per la navigazione disponibile e della segnalazione sulle acque o sul settore navigabile che stanno percorrendo.
Se le circostanze lo richiedono, i natanti devono arrestare la propria corsa.
I natanti che non adempiono i requisiti di cui all’articolo 55 a capoverso 1 e che stanno navigando quando il tempo si offusca, devono raggiungere quanto prima un porto o avvicinarsi alla riva.
Il conduttore di un natante che rileva solo al radar la presenza di un’altra imbarcazione deve determinare se sussiste un pericolo di collisione. In tal caso, il conduttore deve prendere provvedimenti adeguati per evitare la collisione.
Sui battelli e sui convogli nei quali la distanza tra posto di governo 132 e prua supera i 15 m deve essere posta una vedetta a prora. Essa deve essere in grado di vedere o sentire il conduttore oppure di comunicare con il conduttore mediante un’adeguata istallazione.
In caso di navigazione a mezzo radar è possibile rinunciare alla vedetta di cui al capoverso 5.
I natanti che escono in caso di scarsa visibilità devono essere equipaggiati con le installazioni per l’emissione dei segnali ottici e acustici prescritti.
I natanti che escono in caso di scarsa visibilità adeguando la velocità alle condizioni di visibilità esistenti devono essere equipaggiati con una bussola oppure con un apparecchio Satnav o un apparecchio radar. 134
I natanti che navigano a mezzo radar, devono disporre almeno della seguente attrezzatura135 o per la navigazione:
Gli apparecchi che comprendono diverse funzioni degli apparecchi menzionati al capoverso 3 e che adempiono lo standard corrispondente secondo l’articolo 133 possono essere riconosciuti come equivalenti.
Al conduttore spetta sapere utilizzare un apparecchio radar, Satnav o radio in qualunque momento in tutta sicurezza. Se necessario, è tenuto a frequentare un apposito corso di formazione.
I battelli con precedenza la cui lunghezza sul piano di galleggiamento è superiore a 20 m e che circolano secondo un orario ufficiale, devono essere dotati di un’attrezzatura per la navigazione pronta all’uso di cui all’articolo 55 a capoverso 3.
In caso di scarsa visibilità, i battelli con precedenza emettono i segnali acustici «due suoni prolungati», gli altri natanti «un suono prolungato». Questi segnali vengono ripetuti almeno una volta al minuto.
Durante la navigazione a mezzo radar di cui all’articolo 55 a capoverso 2 il conduttore del natante deve conoscere in misura sufficiente il funzionamento dell’apparecchio radar e le modalità di valutazione delle relative informazioni o ricorrere all’ausilio di un radarista qualificato.
Il conduttore o il radarista di un natante in navigazione radar deve essere titolare di un brevetto radar ufficiale o di un’autorizzazione ufficiale per la navigazione a mezzo radar. 139
Durante la navigazione a mezzo radar il conduttore del natante deve tenere il radiotelefono pronto a ricevere e trasmettere sul canale OUC 16.
Il canale OUC 16 può essere utilizzato solo per inviare le informazioni necessarie per il servizio di salvataggio e la sicurezza della navigazione.
Il rilascio della concessione di radiocomunicazione per l’esercizio del radiotelefono è retto dall’ordinanza del 9 marzo 2007 141 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione.
Per chiedere aiuto, un natante in difficoltà può utilizzare i seguenti mezzi di segnalazione:
I luoghi di stazionamento sono scelti in modo da non ostacolare la navigazione. È vietato stazionare nelle zone di vegetazione acquatica (canneti, giunchi e ninfee). Di regola, occorre tenere una distanza di almeno 25 m. 142
I natanti in stazionamento devono essere ancorati o ormeggiati in maniera sicura, tenuto altresì conto del moto ondoso e del risucchio provocato dai natanti in navigazione. Essi devono poter seguire le variazioni del livello dell’acqua.
L’ancoraggio è vietato in prossimità degli impianti dei pescatori professionisti segnalati come tali.
All’esterno dei luoghi di stazionamento autorizzati, i natanti possono restare ancorati od ormeggiati per più di 24 ore soltanto se una persona si trova a bordo. Questa disposizione non è applicabile agli impianti galleggianti. 143
Il presente capitolo si applica alla navigazione sui fiumi e canali navigabili come pure su quelle superfici d’acqua che sono loro equiparate e designate come tali dall’autorità competente.
Nel presente capitolo, il termine «a monte» significa la direzione verso la sorgente, il termine «a valle» quella verso la foce.
Le disposizioni degli articoli 44 (natanti tenuti ad allontanarsi da altri), 45 capoverso 1 (incrocio), 46 (sorpasso), 47 (comportamento dei battelli a vela tra di loro), 52 capoverso 1 (porti) come pure 53 capoverso 1 e 2 (navigazione nella zona rivierasca) non sono applicabili sui fiumi e canali.
I natanti possono incrociare o sorpassare soltanto se il passo navigabile offre spazio sufficiente per una manovra senza rischio.
In caso d’incrocio, ciascun natante deve tenere la propria dritta. Se ciò non è possibile, si può chiedere di passare a sinistra emettendo a tempo «due suoni brevi». L’altro natante risponde con lo stesso segnale e lascia lo spazio necessario.
In deroga a quanto detto al capoverso 2, tutti i natanti devono sempre allontanarsi da quelli che risalgono il corso d’acqua servendosi di un’asta e tenendosi al margine del passo navigabile.
I battelli a vela possono veleggiare contro vento soltanto se non ostacolano altri natanti.
Quando il passo navigabile non offre spazio sufficiente per un incrocio sicuro, il natante in ascesa deve attendere a valle della strettoia che sia transitato quello in discesa. Qualora l’incrocio nella strettoia si renda inevitabile, i conduttori devono prendere tutte le misure per evitare o ridurre il pericolo.
È vietato incrociare o sorpassare sotto i ponti e nelle loro immediate vicinanze. Se sussiste il pericolo di incrociare in vicinanza o sotto un ponte, il natante in ascesa deve attendere a valle del ponte che quello in discesa sia transitato. Qualora la sicurezza della navigazione lo richieda, i natanti devono annunciare a tempo il loro avvicinarsi al ponte emettendo «un suono prolungato».
L’incrocio in prossimità di un ponte o sotto lo stesso è consentito quando il passo navigabile presenta una larghezza sufficiente o se esistono passaggi separati.
I conduttori devono attenersi alle istruzioni che vengono loro impartite dal personale addetto alle chiuse ed alle rampe di passaggio, al fine di garantire la sicurezza della navigazione.
I battelli con precedenza godono sempre di precedenza, e ciò in deroga agli articoli 63 capoversi 3 e 5 nonché 64 capoverso 1.
Ad eccezione dei battelli a remi, i natanti che attraversano un fiume o un canale devono tenersi lontani da quelli in discesa o in ascesa.
Dai battelli con precedenza, dai battelli per il trasporto di merci e dai convogli occorre mantenere una distanza di almeno 200 m quando questi sono in discesa e di almeno 100 m quando sono in ascesa. 146
I natanti possono virare se ciò è possibile senza pericolo per il traffico e senza costringere altri natanti a modificare bruscamente la loro rotta o la loro velocità.
La pratica dello sci nautico o l’impiego di altre attrezzature analoghe è autorizzata esclusivamente sui percorsi che sono segnalati sulle due rive mediante le tavole E.5.
Lo stazionamento è vietato nelle strettoie, nei passi navigabili come pure in prossimità e sotto i ponti.
Gli impianti galleggianti ed i natanti intenti ad eseguire lavori in acqua, come pure i natanti incagliati o affondati devono portare:
Questi segnali devono trovarsi ad un’altezza tale da essere visibili da tutti i lati. Qualora i segnali non possano essere applicati su un natante affondato, a causa della sua posizione, essi dovranno essere disposti in un altro modo appropriato.
Le gare di velocità, le feste nautiche e tutte le altre manifestazioni che possono originare concentrazioni di natanti o intralciare la navigazione sono soggette ad autorizzazione dell’autorità competente.
L’autorizzazione viene accordata soltanto:
Contemporaneamente all’autorizzazione della manifestazione nautica l’autorità competente può autorizzare deroghe a certe disposizioni della presente ordinanza, a condizione che la sicurezza della navigazione non ne sia compromessa.
I trasporti mediante battelli o convogli che non possono ottemperare alle prescrizioni sulla circolazione, come pure i trasporti di stabilimenti galleggianti e di natanti o corpi galleggianti senza licenza di navigazione sono sottoposti ad autorizzazione da parte dell’autorità competente.
Il trasporto di persone mediante battelli destinati al trasporto di merci è soggetto ad autorizzazione dell’autorità competente.
L’autorizzazione può essere accordata soltanto qualora:
Il trasporto di merci che possono inquinare le acque è vietato. Sono considerate merci che possono inquinare le acque:
Da questo divieto sono esclusi i seguenti trasporti:
Alle imprese di navigazione che trasportano merci che possono inquinare le acque si applicano per analogia i capitoli 1.3 e 1.4 RID.
Per il trasporto su chiatte da traghetto di merci che possono inquinare le acque occorre attenersi alla parte 4 RID relativa all’utilizzazione degli imballaggi e delle cisterne.
Le reti da pesca, le nasse e gli altri attrezzi per la pesca:154
La posa di reti da pesca, di nasse e di altri attrezzi per la pesca è consentita solo nel limite in cui la navigazione non ne sia intralciata nei seguenti punti:
Al di fuori degli specchi d’acqua autorizzati ufficialmente e segnalati come tali, la balneazione è vietata nella fascia situata entro i 100 m dalle entrate dei porti e dei luoghi di stazionamento dei battelli per passeggeri. Questo divieto vale anche per altre entrate di porti, se la navigazione ne risulta pregiudicata.
Alle persone non autorizzate è vietato avvicinarsi a nuoto ai battelli in rotta, attaccarsi o avvicinarsi ad essi.
Le immersioni subacquee sportive sono vietate:
Le denunce per infrazioni alle disposizioni sulla navigazione a carico di titolari di permessi di condurre natanti sono notificate dalla polizia all’autorità competente in materia di navigazione interna del Cantone in cui è domiciliato lʼautore dellʼinfrazione.
Se la polizia viene a conoscenza di fatti che possono comportare un rifiuto o una revoca della licenza di condurre, quali una grave malattia o una tossicomania, li comunica all’autorità competente in materia di navigazione interna che ha rilasciato la licenza.
La polizia notifica all’autorità di ammissione i natanti che hanno subito danni gravi a seguito di un incidente o che hanno presentato gravi difetti nel corso di un controllo.
La polizia notifica immediatamente al Dipartimento federale degli affari esteri le infrazioni accertate commesse da conduttori che godono di privilegi e di immunità diplomatici o consolari. Questo si applica parimenti se è stata vietata la conduzione del natante secondo l’articolo 40 o .
La notifica deve indicare il natante e i dati personali del conduttore.
Per pilotare un natante è richiesto una licenza di condurre se:
Il conduttore di un natante motorizzato deve avere compiuto gli anni 14.
La licenza di condurre è rilasciata per le seguenti categorie di natanti:
Le licenze della categoria B sono suddivise in sottocategorie. Queste sono rette dalle disposizioni dell’articolo 45 dell’ordinanza del 14 marzo 1994 158 sulla costruzione dei battelli e dalle pertinenti disposizioni esecutive del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC). 159
Equivalenze da iscrivere nella licenza di condurre:
I conduttori di battelli ammessi per il trasporto a titolo professionale di un massimo di 12 passeggeri conformemente alla licenza di navigazione devono disporre, secondo il tipo di propulsione del natante, di una licenza di condurre della categoria A, D oppure E. In casi di dubbio, la categoria della licenza viene stabilita dall’autorità competente. 161
Il titolare di una licenza delle categorie A, B o C è autorizzato a condurre natanti a vela motorizzati con una superficie velica di più di 15 m 2 , nella misura in cui navighi unicamente a motore.
Il titolare della licenza della categoria D è autorizzato a condurre natanti a vela motorizzati con una potenza propulsiva di più di 6 kW, nella misura in cui navighi unicamente a vela.
Il brevetto radar ufficiale vale per tutta la Svizzera, comprese le acque di confine, sempreché non vi siano prescrizioni diverse per i conduttori di battelli nelle convenzioni internazionali o in disposizioni fondate sulle stesse concernenti la navigazione su tali acque.
L’autorizzazione ufficiale per la navigazione a mezzo radar vale solo sulle acque per le quali il conduttore è stato sottoposto a esame, sempreché non vi siano prescrizioni diverse per i conduttori di battelli nelle convenzioni internazionali o in disposizioni fondate sulle stesse concernenti la navigazione su tali acque.
La licenza di condurre può contenere prescrizioni (p. e. obbligo di portare gli occhiali, ecc.).
La validità della licenza della categoria A può essere limitata ai battelli a vela con motore, quella della licenza della categoria E ad un determinato tipo di natante.
I permessi delle categorie A, C, D, e E sono valevoli su tutte le superfici d’acqua aperte alla navigazione. Sono parimenti valevoli sulle acque di confine, nella misura in cui accordi internazionali o disposizioni fondate su questi ultimi, concernenti la navigazione su dette acque, non impongano prescrizioni più severe per l’ammissione di conduttori.
La licenza della categoria B è valida soltanto sulle acque per le quali il conduttore è stato esaminato.
La validità territoriale deve essere iscritta nella licenza di condurre se è limitata o se un accordo internazionale o prescrizioni fondate sul medesimo e concernenti il diritto di condurre natanti su determinate acque di confine impongono un’iscrizione ad hoc.
L’età minima per ottenere una licenza è di:
L’età minima per ottenere una licenza della categoria B, comprese le sue sottocategorie, è retta dall’articolo 43 dell’ordinanza del 14 marzo 1994 165 sulla costruzione dei battelli e dalle pertinenti disposizioni d’esecuzione del DATEC 166 . 167
In deroga alle disposizioni del capoverso 1 lettera b, l’età minima per ottenere una licenza per condurre natanti della categoria A è di 16 anni per i membri della famiglia dei pescatori professionisti che cooperano all’esercizio, nonché per gli apprendisti in possesso di un contratto valido di tirocinio di pescatore professionista, fabbricante 168 nautico o manutentore nautico. I permessi possono essere utilizzati solo in relazione all’esercizio dell’attività professionale durante il tempo di lavoro. Questa restrizione è menzionata nella licenza dalle autorità che lo rilasciano. 169
Il candidato all’ottenimento di una licenza di condurre deve:170
La vista e l’udito sono considerati sufficienti se sono adempiuti i requisiti minimi seguenti di cui all’allegato 1 dell’ordinanza del 27 ottobre 1976172 sull’ammissione alla circolazione (OAC):173
I requisiti riguardanti l’esame della vista e la durata di validità dello stesso sono retti dall’articolo 9 capoversi 1 e 3 dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione. 176
Un certificato medico può essere richiesto nel caso che si dubiti dell’attitudine psichica o fisica del candidato. Un certificato medico è invece obbligatorio per i candidati all’ottenimento di permessi delle categorie B e C, come pure per tutti coloro di età superiore a 65 anni.
I titolari di una licenza della categoria B o C devono sottoporsi a un esame medico ogni cinque anni fino a 50 anni compiuti, ogni tre anni da 51 a 75 anni compiuti e ogni due anni dopo quest’età. I titolari di una licenza di tutte le altre categorie devono sottoporsi a un esame medico ogni due anni dopo i 75 anni compiuti. 177
L’esame medico deve essere effettuato sotto la responsabilità di un medico di cui all’articolo 5abis OAC:
I candidati e i titolari di permessi delle categorie B e C devono soddisfare le esigenze mediche minime per il gruppo 2 secondo l’allegato 1 dell’ordinanza del 27 ottobre 1976 179 sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli. 180
… 181
… 183
Il candidato all’ottenimento della licenza della categoria C deve dimostrare di possedere una pratica di navigazione di 150 giorni. Se è titolare di una licenza della categoria B per natanti di portata non superiore a 60 passeggeri, dieci giorni sono sufficienti.
La pratica di navigazione dev’essere stata effettuata a bordo di un natante della stessa categoria per la quale sarà valevole la licenza di condurre. Il numero di giorni dev’essere provato per mezzo di un libro di bordo o di un altro documento (per es. attestazione del datore di lavoro o del detentore del natante). È considerato tempo di navigazione quello durante il quale il candidato si trova su un natante in servizio e si familiarizza con i compiti di conduttore. Un giorno è computato se il tempo di formazione o di navigazione durante il medesimo a bordo di un natante è durato almeno 5 ore.
Ai conduttori di battelli per passeggeri si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 14 marzo 1994 184 sulla costruzione dei battelli e le pertinenti disposizioni d’esecuzione del DATEC. 185
La licenza di condurre dev’essere compilato secondo i modelli riprodotti nell’allegato 5. Il DATEC definisce nell’allegato 5 la forma e il contenuto della licenza di condurre. 186
Sempre che non sia di competenza della Confederazione, la licenza di condurre, il brevetto radar ufficiale o l’autorizzazione ufficiale per la navigazione a mezzo radar sono rilasciati dall’autorità del Cantone nel quale il candidato ha il suo domicilio o soggiorna in modo permanente. Se non è possibile ottenere i permessi, i brevetti o le autorizzazioni nel Cantone di domicilio o di dimora, il Cantone del luogo di stazionamento del natante è competente per il rilascio. In mancanza di un tale Cantone, la licenza, il brevetto o l’autorizzazione è rilasciato dal Cantone scelto dal candidato. 187
Ogni persona fisica può essere titolare al massimo di una licenza di condurre secondo la presente ordinanza. 188
Quando il titolare di una licenza di condurre, rilasciata da un’autorità cantonale, trasferisce il suo domicilio in un altro Cantone, deve sostituire la sua licenza, entro un termine di 15 giorni, con altro richiesto al Cantone del nuovo domicilio.
In caso di smarrimento della licenza di condurre l’autorità competente rilascerà, dietro richiesta, un duplicato designato come tale. In caso di ritrovamento del documento originale, il titolare è tenuto a restituire spontaneamente il duplicato all’autorità che l’ha rilasciato.
Modifiche e aggiunte ai permessi di condurre possono essere apportate soltanto dall’autorità competente.
Il titolare è tenuto ad annunciare all’autorità competente, entro un termine di 15 giorni, tutto ciò che richiede modifiche o aggiunte alla licenza di condurre o la sua eventuale sostituzione presentando alla stessa il documento precedente.
Il candidato all’ottenimento della licenza di condurre deve dimostrare le sue attitudini sostenendo un esame teorico e pratico conformemente all’allegato 19. Il candidato è esaminato da esperti designati dall’autorità competente.
Su domanda fondata e con il consenso dell’autorità cantonale competente secondo l’articolo 84 capoverso 2, l’esame può essere sostenuto in un altro Cantone.
I L’ammissione all’esame e l’entità dell’esame teorico e pratico per l’ottenimento della licenza della categoria B, comprese le sottocategorie, sono rette dagli articoli 43 e 45 dell’ordinanza del 14 marzo 1994 190 sulla costruzione dei battelli e dalle pertinenti disposizioni d’esecuzione del DATEC. 191
e 3ter … 192
Devono sostenere soltanto un esame pratico:
In deroga alle disposizioni di cui al capoverso 1, le persone in possesso di una delle seguenti qualifiche di cui al regolamento del 2 giugno 2010193 concernente il personale di navigazione sul Reno e richiedenti una licenza di condurre della categoria A devono svolgere soltanto un esame teorico:
L’esame teorico ha lo scopo di stabilire se il candidato conosce le prescrizioni e le basi della navigazione. 197
I competenti organi cantonali elaborano le domande per l’esame teorico. Possono affidare tale compito a terzi. Per l’esame teorico delle categorie A e D pubblicano un modello di questionario con rispettive spiegazioni e una valutazione dell’esame. 198
Un nuovo esame teorico è richiesto se il candidato non supera l’esame pratico entro i 24 mesi che seguono la riuscita dell’esame teorico. 199
L’esame pratico ha lo scopo di stabilire se il candidato è capace di condurre un natante in modo sicuro, conformemente alle regole della circolazione e in circostanze particolari. 201
L’esame pratico si svolge su un natante della categoria per la quale il candidato vuole ottenere la licenza.
L’esame pratico della categoria D può essere sostenuto soltanto se il vento raggiunge almeno la forza 2 sulla scala di Beaufort. 202
L’esame pratico può essere sostenuto soltanto quando quello teorico è stato superato. 203
Chi intende ottenere il brevetto radar ufficiale o l’autorizzazione ufficiale per la navigazione a mezzo radar deve dimostrare le proprie attitudini sostenendo un esame teorico e un esame pratico. L’esame pratico può essere sostenuto soltanto dopo aver superato quello teorico. 205
È ammesso all’esame per l’ottenimento del brevetto radar ufficiale soltanto chi ha assolto il relativo corso di formazione. I corsi di formazione e gli esami per l’ottenimento del brevetto radar ufficiale sono condotti da organizzazioni riconosciute dall’UFT. L’UFT emana una direttiva che definisce i requisiti per l’organizzazione e i contenuti della formazione e dell’esame.
È ammesso all’esame per l’ottenimento dell’autorizzazione ufficiale per la navigazione a mezzo radar soltanto chi ha assolto il relativo corso di formazione. Il corso di formazione deve essere assolto presso un’impresa idonea e sotto la direzione di un istruttore titolare di un brevetto radar ufficiale. L’esame è condotto dall’istruttore dell’impresa.
Sugli esami deve essere redatto un rapporto da presentare all’autorità competente per il rilascio dei brevetti radar o delle autorizzazioni per la navigazione a mezzo radar. Il brevetto radar ufficiale e l’autorizzazione ufficiale per la navigazione a mezzo radar sono rilasciati tramite iscrizione nella licenza di condurre.
Chi non supera l’esame teorico o pratico per l’acquisizione della licenza di condurre, del brevetto radar ufficiale o dell’autorizzazione ufficiale per la navigazione a mezzo radar ha la facoltà di ripeterlo. Qualora si tratti dell’esame teorico, la ripetizione si estende all’intera materia; qualora si tratti di quello pratico, la ripetizione può essere limitata alla parte che il candidato non ha superato. 206
L’esame pratico può essere ripetuto al più presto dopo un mese. Questa disposizione non si applica agli esami per conduttori di natanti militari. 207
Su richiesta, i titolari di permessi di condurre svizzeri delle categorie A, B, C e D possono ottenere dall’autorità che li ha rilasciati un «Certificato internazionale per conduttori di imbarcazioni da diporto», compilato conformemente ai modelli 1 o 2 dell’allegato 6. Tale certificato non è valevole come licenza di condurre nelle acque svizzere.
Il campo di validità del certificato internazionale rilasciato in virtù dei permessi di condurre di cui al capoverso 1 va limitato alle vie navigabili interne. 209
Il certificato internazionale rilasciato in Svizzera è valido fino a quando il titolare può presentare una licenza di condurre svizzero valida, ma al massimo per dieci anni a contare dal rilascio.
Chi soggiorna temporaneamente in Svizzera è autorizzato a condurre un natante svizzero della categoria per la quale è in grado di presentare uno dei documenti seguenti:
Chi soggiorna temporaneamente in Svizzera è autorizzato a condurre il suo natante estero, se da uno dei documenti menzionati al capoverso 1 sia desumibile che egli è autorizzato a condurre tale natante nel suo Paese.
Possono beneficiare dei diritti definiti nei capoversi 1 e 2 i titolari di permessi di condurre che hanno raggiunto l’età minima secondo l’articolo 82. 211
I certificati internazionali devono essere compilati conformemente al modello 1 o 2 dell’allegato 6.
Le patenti per il Reno valide e rilasciate in Svizzera, di cui al § 6.04 del regolamento del 2 giugno 2010212 concernente il personale della navigazione sul Reno, che autorizzano alla conduzione di battelli a motore, sono riconosciute come licenze di condurre delle categorie A e C secondo la presente ordinanza come segue:
Le patenti per il Reno superiore valide e rilasciate in Svizzera, di cui al regolamento del 19 aprile 2002214 concernente il rilascio delle patenti per il Reno superiore, sono riconosciute come licenze di condurre delle categorie A e C secondo la presente ordinanza come segue:
Devono essere in possesso di una licenza di condurre svizzero:
Il Cantone di residenza rilascia la licenza di condurre svizzera senza esame teorico né pratico al titolare di una licenza di condurre internazionale o estero valido. La licenza originaria deve essere stata rilasciata da un Paese che pone requisiti analoghi alle disposizioni svizzere in materia di addestramento ed esami e che accorda la reciprocità nei confronti dei titolari di licenza di condurre svizzera.
L’UFT redige un elenco di questi Stati. Può stabilire quale categoria di licenza internazionale o estera possa essere convertita nella corrispondente categoria di licenza svizzera e se debba essere limitato il campo di validità.
Per ottenere la licenza svizzera il richiedente deve soddisfare tutte le condizioni mediche di cui all’articolo 82. Al momento dell’acquisizione della licenza svizzera deve inoltre avere compiuto l’età minima prescritta nell’articolo 82 per la licenza della rispettiva categoria.
La licenza svizzera è rilasciata solo a coloro che al momento del rilascio della licenza internazionale o estera risiedevano nel Paese nel quale è stato sostenuto l’esame. I permessi rilasciati all’estero a persone residenti in Svizzera possono altresì essere riconosciuti qualora il rilascio sia avvenuto durante un soggiorno di almeno 12 mesi consecutivi nello Stato che li ha emessi.
… 217
Su richiesta del titolare di un certificato radar ufficiale estero, l’autorità competente può rilasciare senza esami un brevetto radar ufficiale secondo la presente ordinanza, a condizione che il titolare dimostri di aver seguito una formazione specifica nel Paese di rilascio del brevetto radar estero e di aver superato un esame teorico e un esame pratico presso un’organizzazione o un’amministrazione riconosciute e che la formazione, l’esame e l’organizzazione adempiano requisiti almeno equivalenti a quelli stabiliti nella direttiva dell’UFT di cui all’articolo 88 a capoverso 2.
L’UFT tiene un elenco dei certificati radar esteri che possono essere convertiti in brevetti secondo la presente ordinanza.
I brevetti radar ufficiali rilasciati da un’autorità svizzera in virtù di altri atti normativi in materia di navigazione sono equiparati ai brevetti radar ufficiali rilasciati secondo la presente ordinanza.
I brevetti radar ufficiali di cui al capoverso 3 devono essere iscritti nella licenza di condurre svizzera con l’apposito codice.
I natanti che devono essere provvisti di contrassegni (art. 16) nonché i natanti di imprese che beneficiano di una concessione federale necessitano di una licenza di navigazione.
Le licenze di navigazione vengono rilasciate per:
Le licenze per l’ammissione normale e quelle per l’ammissione di natanti per i quali non vi è stata un’imposizione doganale, si suddividono in licenze per:222
La licenza di navigazione può essere sottoposta a condizioni.
La licenza di navigazione può anche essere limitata a taluni specchi d’acqua o settori navigabili.
Un detentore che offre in leasing il proprio natante può chiedere all’organismo d’ammissione mediante un formulario ufficiale che un cambiamento del detentore necessiti del consenso della società di leasing. L’organismo d’ammissione iscrive tale limitazione nella licenza di navigazione e conserva l’originale del modulo o un’altra sua forma riproducibile fino a quando l’annotazione rimane nella licenza di navigazione. 223
La licenza di navigazione è valevole, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 94 capoverso 2, su tutte le acque aperte alla navigazione, comprese le acque di confine. 225
Non è tuttavia valevole:
La licenza di navigazione è rilasciata se:
Per le imbarcazioni sportive la dichiarazione di conformità di cui all’articolo 148 j , unitamente all’attestato sulle conclusioni dell’ispezione ufficiale di cui all’articolo 100 capoverso 2, costituisce la prova che le prescrizioni in materia di costruzione sono soddisfatte. 231
I natanti che per costruzione o per uso sono destinati prevalentemente a scopi di abitazione (per esempio, casette o abitazioni galleggianti) ed i veicoli anfibi non sono ammessi.
Il DATEC prende le disposizioni necessarie per l’ammissione dei natanti il cui tipo di costruzione o di propulsione è insolito o nuovo. 232
L’UDSC informa le autorità d’ammissione sulle categorie di natanti per i quali non è necessario ottenere un’autorizzazione o fornire la prova dell’imposizione doganale. Nessuna autorizzazione è necessaria per la concessione di una licenza di navigazione collettiva. 233
Qualora all’organismo d’ammissione sia presentata una licenza di navigazione provvista dell’annotazione di cui all’articolo 94 capoverso 3, esso rifiuta:
Il rifiuto di cui al capoverso 5 è nullo qualora vi sia il consenso scritto dell’impresa di leasing o una sentenza di tribunale passata in giudicato concernente i rapporti di proprietà. 235
È reputato masserizia di trasloco un natante che è importato in Svizzera da una persona fisica che abbandona il proprio domicilio all’estero e si stabilisce in Svizzera. Come documento di prova vale la copia munita del bollo doganale della «Dichiarazione/Domanda di sdoganamento per masserizie di trasloco» (formulario 18.44). Deve risultare evidente che si tratta dell’importazione di un natante avvenuta nell’ambito del trasferimento del domicilio dall’estero nel territorio doganale svizzero. È necessario che l’immigrante abbia usato personalmente all’estero il natante per almeno sei mesi. L’importazione del natante deve avvenire in correlazione cronologica con il trasferimento del domicilio. Il proprietario del natante fornisce la prova del rispetto delle presenti disposizioni. 236
La licenza di navigazione collettiva è rilasciata alle persone e imprese che:
Devono essere in possesso della necessaria licenza di condurre.
Sono autorizzati a condurre un natante con licenza di navigazione collettiva:
La licenza di navigazione collettiva può essere utilizzata soltanto:
Come un qualsiasi detentore, il titolare della licenza di navigazione collettiva è responsabile della sicurezza d’esercizio e dell’attrezzatura prescritta del natante.
La licenza di navigazione deve essere compilata conformemente al modello 1 o 2 dell’allegato 7. Il DATEC definisce la forma e il contenuto della licenza di navigazione nell’allegato 7. 241
Per quanto non sia di competenza della Confederazione, la licenza di navigazione è rilasciata dal Cantone nel quale il natante ha il suo luogo di stazionamento. Il luogo di stazionamento è, di regola, il luogo dove il natante staziona con l’autorizzazione dell’autorità. Nei casi in cui tale luogo manca, determinante è il luogo dove il natante viene principalmente utilizzato. Se non esistono né l’uno né l’altro, si prende come luogo, quello in cui il natante staziona normalmente prima e dopo l’uso.
Deve essere rilasciata una nuova licenza quando il luogo di stazionameto d’un natante è trasferito in un altro Cantone, oppure in caso di cambiamento di proprietà o di detentore.
In caso di perdita della licenza di navigazione, l’autorità competente rilascia, a richiesta, un duplicato designato come tale. Se il documento originale viene ritrovato, il titolare deve restituire spontaneamente il duplicato all’autorità che l’ha rilasciato.
La licenza di navigazione collettiva è rilasciata dal Cantone sede dell’impresa; è compilata in nome dell’impresa o del suo capo responsabile. 242
Se un natante ha più detentori, questi devono indicare alle autorità d’ammissione una persona responsabile che è iscritta nella licenza di navigazione come detentore. 243
Soltanto l’autorità competente può apportare modifiche ed aggiunte alle licenze di navigazione.
Il titolare è tenuto a notificare all’autorità competente, entro un termine di 15 giorni, ogni fatto che richieda una modifica o un’aggiunta oppure che determini la sostituzione presentando il documento precedente.
Di regola, per l’ispezione il natante dev’essere presentato in acqua e a vuoto. Deve essere pulito e accessibile in tutte le sue parti essenziali. 245
Le persone incaricate di presentare il natante sono tenute, durante l’ispezione, a fornire gratuitamente l’aiuto e il materiale necessari.
Qualora la sicurezza o la protezione dell’ambiente lo esigano, l’autorità competente può domandare che i compartimenti chiusi siano resi accessibili.
I natanti devono essere sottoposti a un’ispezione ufficiale individuale antecedente il rilascio della prima licenza di navigazione. L’ispezione ha lo scopo di controllare se la costruzione del natante è conforme alle prescrizioni. Per i battelli a vela deve essere calcolata la superficie velica conformemente all’allegato 12.
Per le imbarcazioni sportive, nell’ispezione ufficiale secondo il programma di cui all’allegato 32 si verifica se le disposizioni degli articoli 107 capoverso 1, 108 e 109 a sono rispettate. Le disposizioni degli articoli 18 a , 18 b , 19, 24 e 25 sono escluse dalla verifica del rispetto delle prescrizioni della circolazione secondo l’articolo 107 capoverso 1. 247
Sono dispensati dall’ispezione ufficiale individuale tutti i natanti omologati in Svizzera. 248
Per ogni natante giusta il capoverso 3 deve essere redatto il verbale di collaudo conformemente all’allegato 33. L’originale, o un’altra sua forma riproducibile, di tale verbale e dei verbali secondo l’allegato 32 sono conservati dall’autorità per 25 anni dal rilascio della prima licenza di navigazione.
Nel caso di natanti motorizzati e omologati in Svizzera con una potenza totale di tutti i motori di propulsione superiore a 40 kW, per i quali non si dispone di un verbale della misurazione del rumore, l’ispezione si limita alle emissioni acustiche ai sensi dell’allegato 10. 249
Su richiesta, l’autorità può delegare la redazione del verbale di collaudo per il rilascio della prima licenza di navigazione per imbarcazioni sportive o imbarcazioni da diporto secondo l’allegato 33 a persone o imprese, purché siano titolari di una licenza di navigazione collettiva e possano garantire il controllo e la verifica ineccepibili dell’imbarcazione sportiva o dell’imbarcazione da diporto. 251
La persona o l’impresa autorizzata deve confermare nel verbale di collaudo di aver verificato i punti indicati dal programma di collaudo per imbarcazioni sportive o imbarcazioni da diporto e che i documenti e i verbali richiesti sono disponibili. L’autorità effettua controlli per campionatura. Può ritirare la delega qualora si constatino gravi o ripetute mancanze. 252
Gli impianti e gli equipaggiamenti elettrici sui natanti, esclusi quelli sulle imbarcazioni sportive che dispongono di una dichiarazione di conformità secondo l’articolo 148 j , sono sottoposti al controllo dell’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte. 253
Gli impianti per gas liquefatto sui natanti, esclusi quelli sulle imbarcazioni sportive che dispongono di una dichiarazione di conformità secondo l’articolo 148 j , devono essere controllati da specialisti conformemente alla direttiva della Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL) emanata in virtù dell’articolo 129 capoverso 6. 254
Per quanto concerne le ispezioni e i controlli di cui ai capoversi 3 e 4 deve essere presentato un attestato all’autorità.
I natanti immatricolati sono sottoposti a ispezioni periodiche a intervalli regolari. La frequenza delle ispezioni è la seguente:255
In casi particolari e per determinati impianti, l’autorità competente può prevedere altre scadenze. 257
La frequenza delle ispezioni di impianti per gas liquefatto sui natanti immatricolati è disciplinata dalla direttiva della CFSL emanata in virtù dell’articolo 129 capoverso 6. 258
La frequenza delle ispezioni degli impianti elettrici sui natanti immatricolati è disciplinata dalle prescrizioni federali concernenti gli impianti a corrente debole e a corrente forte. 259
Gli estintori e gli impianti di estinzione incendi devono essere verificati e la loro manutenzione effettuata periodicamente nei termini indicati dal fabbricante. Gli intervalli tra i termini non devono superare tre anni. 260
Per le imbarcazioni da diporto e le imbarcazioni sportive l’ispezione periodica ha luogo in acqua. L’autorità competente ha la facoltà di richiedere che l’ispezione di questi natanti si svolga a terra. 261
Per tutti gli altri natanti l’autorità competente stabilisce se l’ispezione periodica si svolge a terra o in acqua. 262
Dopo ogni importante modifica o riparazione tale da influire sulla resistenza dello scafo, sulle caratteristiche menzionate nella licenza di navigazione o sulla stabilità o la sicurezza, il proprietario o il detentore è tenuto a presentare il natante per una nuova ispezione prima della sua messa in servizio.
L’autorità competente può esigere un’ispezione d’ufficio nel caso in cui si dubiti che il natante non risponda alle prescrizioni.
Se sono accertati difetti, l’autorità competente può limitare o vietare l’impiego del natante, trattenere la licenza di navigazione o far ritirare il natante dalla circolazione finché si sia provato che i difetti sono stati eliminati.
L’obbligo di portare i contrassegni conformemente all’articolo 16 si applica senza restrizione anche ai natanti con luogo di stazionamento all’estero.
Per la messa in servizio o lo stazionamento, in acque aperte alla navigazione pubblica, di natanti con luogo di stazionamento all’estero è richiesta un’autorizzazione. Essa viene accordata dal Cantone sul cui territorio il natante estero viene messo in servizio o staziona per la prima volta dopo aver varcato la frontiera. 264
L’autorizzazione è valevole a decorrere dalla data del rilascio fino alla fine del mese seguente su tutte le acque aperte alla navigazione. 265 Le restrizioni di carattere genere secondo il diritto cantonale o internazionale restano riservate. L’autorizzazione non può essere rinnovata nel corso di un anno civile.
L’autorità competente può autorizzare delle eccezioni alle disposizioni dei capoversi 1 e 2 per i natanti che prendono parte a manifestazioni nautiche.
L’autorizzazione per i natanti con luogo di stazionamento all’estero viene accordata se:
L’autorizzazione deve essere compilata secondo il modello 1 dell’allegato 7. 270
I natanti devono essere costruiti, equipaggiati e mantenuti secondo le regole della tecnica, in modo che:
Possono essere impiegati soltanto materiali da costruzione appropriati. Occorre dimostrare le proprietà di materiali nuovi, di cui si ignorano le caratteristiche.
L’autorità competente può esigere da una società di classificazione riconosciuta la classificazione di natanti di costruzione particolare (natante su cuscini d’aria, scafo ad ala portante, sottomarino ecc.). 271
Gli articoli 110–120, 121 capoversi 1–4 e 122–129 non si applicano alle imbarcazioni sportive, ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettera a numero 15. 273
L’articolo 125 (Impianto elettricho) non si applica alle imbarcazioni da diporto con tensioni fino a 24 V.
L’articolo 132 capoverso 2 (Attrezzatura minima) non si applica alle imbarcazioni sportive o alle imbarcazioni da diporto motorizzate la cui potenza di propulsione non supera i 30 kW e ai natanti che devono portare soltanto il fanale a luce bianca visibile per tutto l’orizzonte di cui all’articolo 25 capoverso 1 o all’articolo 25 capoverso 2 lettera d. 274
… 275
e 6 … 276
I natanti dotati di locali di soggiorno, d’installazioni per la cucina o d’impianti sanitari devono essere forniti di recipienti da vuotare a terra, destinati alla raccolta di sostanze fecali, delle acque di scarico e dei rifiuti.
Il fasciame esterno di un natante non può essere usato nello stesso tempo quale parete di recipienti destinati a contenere sostanze pericolose per le acque.
Sotto i motori fissi e gli aggregati vanno posti recipienti di raccolta appropriati per impedire che materie inquinanti possano disperdersi in acqua, a meno che lo stesso risultato sia ottenuto mediante altre misure.
… 277
Contro l’eccessivo rumore in esercizio a bordo devono essere adottati adeguati provvedimenti.
Il livello massimo di pressione sonora di imbarcazioni sportive con un solo motore la cui la potenza nominale è uguale o inferiore a 10 kW non deve essere superiore a 67 dB(A).
Per le imbarcazioni sportive dotate di due o più motori la cui la potenza nominale di un singolo motore è uguale o inferiore a 10 kW il valore limite può essere innalzato di 3 dB(A).
Il livello massimo di pressione sonora di natanti, eccettuate le imbarcazioni sportive di cui ai capoversi 1 e 2, non deve essere superiore a 72 dB(A).
La prova del rispetto del rumore in esercizio consentito è fornita mediante una dichiarazione di conformità secondo l’articolo 148j per:
Per le imbarcazioni sportive che non rientrano tra quelle indicate al capoverso 1 e per tutti gli altri natanti, la prova del rispetto del livello di pressione sonora è fornita mediante una misurazione del rumore in esercizio secondo l’allegato 10. Se del caso, l’Ufficio federale dei trasporti può precisare in una circolare le prescrizioni per le misurazioni di cui all’allegato 10. 281
Per le imbarcazioni sportive per le quali è prescritta una misurazione del rumore in esercizio secondo il capoverso 2, l’autorità competente può riconoscere dichiarazioni di conformità secondo l’articolo 148 j come prova del rispetto del livello massimo di pressione sonora, se dalle stesse risulta che il livello massimo di pressione sonora dell’imbarcazione sportiva non supera 72 dB(A).
L’autorità competente può rinunciare alla misurazione del livello di pressione sonora di natanti, escluse le imbarcazioni sportive, secondo il capoverso 2, se la potenza totale di tutti i motori di propulsione è uguale o inferiore a 40 kW. Se sussistono dubbi sul rispetto da parte di un natante del valore limite di cui all’articolo 109 a capoverso 3, l’autorità competente può disporre la misurazione del rumore in esercizio, secondo l’allegato 10.
Il carico ammissibile viene fissato secondo il genere del natante, tenuto conto della stabilità, del bordo libero, della galleggiabilità in caso di falla e delle condizioni dei posti. Se è stato fissato dal fabbricante, il carico ammissibile non può essere aumentato. 282
Il peso di una persona, bagaglio compreso, è fissato in 75 kg.
In luogo ben visibile devono essere apposti:
I numeri dello scafo e del motore devono essere indelebili.
Se non è indicata sul motore, la potenza di propulsione deve essere attestata dal fabbricante o dal suo mandatario 285 . 286
I locali abitabili e di soggiorno devono avere forme e dimensioni tali da offrire piene garanzie per la sicurezza e la salute delle persone che li utilizzano. Essi devono essere sufficientemente arieggiati, disporre di un accesso direttamente da coperta e possedere finestre, oblò o sopraluce.
I natanti devono presentare a pieno carico un bordo libero sufficiente.
Il bordo libero è misurato dalla linea d’acqua di massimo carico fino al punto più basso del bordo superiore dello scafo oppure, se quest’ultimo è fornito di aperture, al punto più basso delle stesse.
I natanti devono presentare una stabilità sufficiente in qualsiasi condizione normale di carico, tenuto conto del loro genere di utilizzazione.
In casi particolari si possono esigere prove di stabilità.
Lo scafo deve essere costruito in maniera tale da poter resistere alle sollecitazioni alle quali può essere sottoposto in condizioni normali. Misure appropriate devono essere prese contro le vibrazioni.
I telai degli oblò devono essere fissati sul lato esterno dello scafo in modo da garantirne la chiusura stagna.
Le tubazioni raccordate al di sotto della linea d’acqua di carico massimo devono essere munite di rubinetti di chiusura facilmente accessibili e disposte il più vicino possibile alle pareti dello scafo. Questa disposizione non si applica:
Qualora la galleggiabilità in caso di falla sia prescritta e garantita da paratie, le stesse devono essere totalmente stagne. 288 I passi d’uomo ed i fori per il passaggio dei cavi di comando, degli alberi di trasmissione, di cavi elettrici, ecc. devono essere resi stagni.
Nel limite in cui la sicurezza delle persone a bordo lo richieda, si devono prevedere dei passaggi di soccorso che garantiscano un’uscita senza ostacoli. Le dimensioni di questi passaggi devono essere almeno di 50 x 40 cm.
I pavimenti che non costituiscono una parte di compartimenti stagni devono essere tali da consentire un accesso alle parti essenziali dello scafo.
I rivestimenti devono essere amovibili.
I natanti devono essere equipaggiati di impianti o di attrezzi sufficientemente dimensionati per prosciugare l’acqua di sentina. Le pompe devono essere autoaspiranti.
Sui natanti dotati di paratie stagne si deve poter prosciugare ciascun compartimento. Sono eccettuati i compartimenti di minor importanza come pure i cassoni ad aria e gli altri dispositivi analoghi. 290
La potenza dei motori di propulsione deve essere calcolata in maniera che, in condizioni normali, la manovrabilità del natante e dei convogli sia garantita. Sono applicabili le seguenti disposizioni supplementari:
I motori entrobordo non installati in un compartimento delle macchine devono essere coperti in modo appropriato e ben arieggiati. Per motori a carburante volatile, installati sotto coperta o in un cofano chiuso, dev’essere previsto un impianto di ventilazione protetto contro le esplosioni. 293
… 294
I motori a combustione interna usati per la propulsione di natanti come pure i loro impianti di scappamento devono essere costruiti e tenuti in modo tale da rispondere alle prescrizioni dell’ordinanza del 14 ottobre 2015 295 sui requisiti per i motori di battelli nelle acque svizzere. 296
I battelli di cui all’articolo 16 capoverso 2 lettere b, c e d nonché i canotti gonfiabili ed altri simili mezzi di svago e da bagno non possono essere dotati di motore. Questa disposizione non si applica agli scooter da immersione con una lunghezza inferiore a 2,50 m. 297
I tubi di scappamento non devono permettere fughe di gas. Essi devono essere istallati e, se necessario, isolati o raffreddati in modo da escludere i pericoli d’incendio e danni per la salute.
L'impianto per il carburante devono essere fabbricate con materiali appropriati.
I serbatoi per carburante devono essere isolati, fissati solidamente e, se necessario, muniti di paratie frangiflutti. I raccordi di serbatoi di carburante devono essere accessibili. 299
I serbatoi fissi devono essere provvisti di tubazioni d’aerazione. 300 Le condotte che passano attraverso lo scafo devono essere stagne.
… 301
… 302
Le tubazioni di riempimento e svuotamento degli impianti dei serbatoi devono essere costruite e disposte all’interno del natante in modo tale che, durante l’uso conforme del battello, non possano verificarsi spandimenti di carburante. 303
Le tubazioni che portano ai motori devono essere ben accessibili e fornite di valvole di chiusura o di rubinetti.
I compartimenti e i cassoni nei quali sono depositati serbatoi di carburante devono poter essere arieggiati in modo efficace. 304
Inoltre, nel caso di impianti per carburanti volatili:
Deve essere possibile l’impiego di pistole erogatrici dotate di dispositivo per il ritorno dei vapori. 305
Le prescrizioni federali concernenti le installazioni e l’esercizio dei recipienti sotto pressione si applicano analogamente alle installazioni ad aria compressa.
La costruzione, l’esercizio e la manutenzione dell'impianto elettrico devono essere conformi alle prescrizioni federali in materia di installazioni elettriche a corrente debole e forte.
Per l'impianto elettrico dei natanti si possono impiegare soltanto materiali appropriati, in particolare che siano resistenti all’ambiente, al calore, all’umidità e ignifughi.
Tensioni più elevate possono essere autorizzate per impianto speciale, a condizione che le misure di protezione necessarie siano osservate.
La tensione ammessa è fissata come segue:
Nel caso in cui possano verificarsi correnti di intensità superiore al valore nominale dell’impianto, occorre prevedere misure appropriate atte a garantire il funzionamento degli apparecchi elettrici indispensabili al servizio nautico.
I fanali di navigazione devono essere allacciati ad un circuito elettrico indipendente e poter essere comandati dal posto del timoniere.
Ad eccezione delle imbarcazioni da diporto, le apparecchiature ed i cavi elettrici saranno posati in modo che la loro influenza magnetica sulla bussola sia inferiore a 0,5°.
Gli accumulatori saranno fissati solidamente e protetti contro il danneggiamento, in modo da evitare lo spargimento dell’elettrolita sullo scafo. I compartimenti e le casse per accumulatori devono poter essere arieggiati in modo efficace.
I cavi di raccordo con la rete di distribuzione a terra devono essere flessibili, abbastanza lunghi e ben isolati. Disposizioni appropriate devono garantire che le connessioni non abbiano ad essere sottoposte a sforzi di trazione. Quando la tensione impiegata è superiore a 50 V lo scafo dev’essere dotato di una messa a terra efficace. Sul quadro principale di comando una lampada di controllo deve indicare se il raccordo alla rete di distribuzione pubblica è sotto tensione.
Ogni natante dev’essere fornito di un impianto di governo dal funzionamento sicuro e di buona manovrabilità. Questa disposizione non è applicabile alle imbarcazioni, la cui manovra viene effettuata tramite altri battelli. 308
Le deviazioni angolari del timone devono essere limitate nella misura in cui lo esige la sicurezza d’esercizio.
I posti di governo devono essere disposti in modo da garantire una condotta sicura del natante e assicurare una vista sufficiente sulla via navigabile e sugli impianti d’approdo e di partenza alle banchine.
In condizioni normali d’esercizio, al posto di governo il livello d’intensità sonora prodotto dal natante stesso, ad eccezione delle imbarcazioni sportive e da diporto, non deve superare 72 dB (A) all’altezza della testa del timoniere.
Gli impianti e le installazioni per il deposito e l’utilizzazione di gas liquefatto (impianti per gas liquefatto) a bordo di natanti devono essere costruiti, esercitati e sottoposti a manutenzione in modo da evitare qualsiasi incendio, esplosione, ritorno di fiamma e intossicazione e da limitare i danni in caso di guasto.
Gli impianti per gas liquefatto devono essere protetti dai danneggiamenti meccanici e dagli effetti di incendi.
Le aree in cui sono ubicati impianti per gas liquefatto devono essere sufficientemente ventilate. Lo scarico dei gas e dell’aria deve avvenire senza pericolo. I recipienti del gas devono trovarsi al di sopra della linea di galleggiamento ed essere fabbricati in modo che, in condizioni normali di assetto e di sbandamento, lo scarico del gas fuoriuscente avvenga senza pericolo.
Gli impianti per gas liquefatto devono essere controllati prima della messa in servizio, dopo lavori di manutenzione e modifiche, nonché periodicamente, in particolare per quanto concerne la tenuta.
Gli impianti per gas liquefatto possono essere costruiti, modificati, sottoposti a manutenzione e controllati solo da persone che possono dimostrare di possedere sufficienti conoscenze in materia.
L’emanazione di direttive in merito alla presente disposizione è retta dall’articolo 32 c capoverso 6 dell’ordinanza del 19 dicembre 1983 312 sulla prevenzione degli infortuni. Se necessario, l’Ufficio federale dei trasporti può emanare istruzioni complementari.
I natanti devono essere equipaggiati in funzione della loro grandezza e conformemente all’uso al quale sono destinati.
Gli oggetti dell’attrezzatura prescritti devono sempre essere pronti all’uso e trovarsi in un luogo apposito.
I natanti che devono essere provvisti di contrassegni devono essere forniti almeno degli oggetti d'attrezzatura o menzionati nell’allegato 15. 314
I fanali prescritti negli articoli 24, 25, 27 e 30 devono essere istallati in modo fisso.
I segnalatori acustici azionati meccanicamente o elettricamente prescritti nell’articolo 33 devono essere collocati in maniera da favorire al massimo la propagazione del suono. A 1 m di distanza dal centro dell’apertura di fuoruscita del suono devono produrre un livello massimo di pressione sonora ponderato con frequenza A (L pASmax ), compreso tra 120 e 130 dB. La misurazione per determinare il L pASmax viene effettuata con i tempi di «slow/risposta lenta». 315
Durante l’emissione dei segnali acustici prescritti, la disposizione dei segnalatori acustici di cui al capoverso 3 non deve creare pericoli per l’udito delle persone che si trovano a bordo durante l’uso conforme del battello. 316
Il cordame e i dispositivi dell’ancora devono sopportare una sufficiente forza di trazione. 317
… 318
A bordo di natanti che effettuano navigazioni a mezzo radar, gli indicatori di velocità di virata e gli apparecchi radar devono soddisfare i requisiti dell’allegato M del regolamento del 18 maggio 1994 320 per l’ispezione dei battelli del Reno (omologazione).
A bordo di natanti che effettuano navigazioni a mezzo radar su acque lacustri si possono inoltre impiegare apparecchi radar e indicatori di velocità di virata che dispongono di un’omologazione CE e di una dichiarazione CE di conformità del fabbricante secondo la direttiva 2014/90/UE 321 , secondo la sua versione applicabile nell’UE. 322
Gli apparecchi radar devono essere conformi alle norme legali in materia di telecomunicazioni e il loro esercizio deve essere conforme alle medesime.
I requisiti per gli apparecchi Satnav e la loro sistemazione a bordo di natanti in navigazione radar sono retti dall’allegato 34. 323
Sono ritenuti mezzi di salvataggio i mezzi di salvataggio individuali o collettivi. Giubbotti di salvataggio con collo e salvagenti anulari sono considerati mezzi di salvataggio individuali. Zattere gonfiabili e imbarcazioni di salvataggio sulle quali le persone possono salire sono considerate mezzi di salvataggio collettivi. 324
I mezzi di salvataggio individuali devono avere una spinta idrostatica di almeno 75 N; sono esclusi quelli su natanti di cui all’articolo 134 a . 325
I giubbotti di salvataggio gonfiabili sono riconosciuti se il dispositivo di gonfiamento è azionato automaticamente o a mano. 326
Le esigenze per le zattere gonfiabili e le imbarcazioni di salvataggio sulle quali le persone possono salire sono rette dall’ordinanza del 14 marzo 1994 327 sulla costruzione dei battelli e dalle pertinenti disposizioni d’esecuzione del DATEC. I palischermi non sono ammessi come canotti di salvataggio. 328
Per ogni persona a bordo di un natante deve essere disponibile un mezzo di salvataggio individuale o un posto in un mezzo di salvataggio collettivo. 329
La disposizione di cui al capoverso 4 non si applica:
A bordo di imbarcazioni da diporto e di imbarcazioni sportive motorizzate con una potenza di propulsione superiore a 30 kW come pure di battelli a vela con una superficie velica superiore a 15 m 2 oltre ai mezzi di salvataggio menzionati nel capoverso 4 deve trovarsi un salvagente appropriato, dotato di una spinta idrostatica di almeno 75 N e di una sagola di lancio galleggiante di almeno 10 m. 333
La spinta idrostatica dei giubbotti di salvataggio per ragazzi al di sotto di 12 anni non è prescritta. Devono tuttavia essere utilizzati giubbotti di salvataggio con collo di misura adeguata. 334
… 335
Sono considerati attrezzature nautiche idonee alla competizione i kite surf e le tavole a vela, i natanti da competizione per regate, i caiachi, le canoe, i gommoni, le tavole per lo stand-up-paddling idonei alla competizione e altri natanti simili, nonché i battelli a vela che non dispongono di un invaso stagno agli spruzzi e alle intemperie e sufficientemente grande per il trasporto di mezzi di salvataggio ai sensi dell’articolo 134. 337
A bordo di attrezzature nautiche idonee alla competizione impiegate su fiumi o laghi al di fuori della zona rivierasca interna o esterna è ammesso recare, al posto dei mezzi di salvataggio di cui all’articolo 134, l’equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento.
Sono considerati equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento i giubbotti di salvataggio che corrispondono alla norma SN EN ISO 12402-5:2006 nella versione del novembre 2006 338 .
L’equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento deve corrispondere alla taglia di chi lo indossa.
Il bordo libero (F) delle imbarcazioni da diporto deve misurare almeno:
In deroga all’articolo 113 capoverso 2, il bordo libero, secondo il capoverso 1, dei natanti con ponte parzialmente coperto è misurato al capodibanda o alla parte superiore dello scafo a una distanza di 20 cm al massimo dal profilo esterno del parabordo o, se siffatto profilo manca, dalla murata.
Nel terzo posteriore del natante, il bordo libero allo specchio di poppa (f) ed agli orifizi nello scafo deve essere almeno pari all’80 per cento del bordo libero prescritto nel capoverso 1.
Per i natanti con ponte coperto continuo o con galleggianti chiusi e stagni, ad eccezione dei canotti pneumatici, è ammesso un bordo libero minore quando la stabilità è sufficiente.
In caso di carico asimmetrico, devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:
All’atto dell’ispezione, un carico (P) è posato sul ponte o sul capodibanda, in modo che la distanza dall’asse longitudinale corrisponda al 40 per cento della larghezza massima e che il natante non risulti fuori assetto. Il carico è di:
I natanti giusta il capoverso 1 lettere d ed e devono essere costruiti in modo da permettere agli spruzzi di defluire liberamente.
In caso di allagamento completo, devono restare a galla, completamente equipaggiati e non danneggiati:
La spinta idrostatica residua deve essere di almeno 15 kg per persona ammessa.
Il numero di persone ammesse sulle imbarcazioni monoscafo da diporto è determinato dall’allegato 18. Deve inoltre essere conforme alle disposizioni degli articoli 107, 110, 136, 137 e 138.
La potenza di propulsione ammessa per le imbarcazioni da diporto d’una lunghezza fino a 6,5 m deve essere conforme all’allegato 11. Comunque essa non deve superare in nessun caso la potenza indicata dal fabbricante del natante.
Le imbarcazioni da diporto munite di motori fuoribordo devono avere un comando a distanza quando la potenza di propulsione supera i 30 kW oppure se la sicurezza d’esercizio del natante lo richiede.
… 345
La manovrabilità di un natante a vela è considerata sufficiente se non abbisogna di altri mezzi di propulsione oltre alla vela per ritornare al punto di partenza.
In applicazione delle particolari disposizioni della presente sezione si riportano le seguenti definizioni:
L’autorità competente sorveglia la costruzione, l’esercizio e la manutenzione dei battelli per il trasporto di merci e degli impianti galleggianti in funzione dei rischi.
Può esigere rapporti sulla sicurezza, analisi dei rischi e altre prove. Può procedere autonomamente a ispezioni a campione.
Se constata che un battello per il trasporto di merci o un impianto galleggiante può pregiudicare la sicurezza di persone o beni o la protezione dell’ambiente oppure se vi sono indizi concreti in merito, ordina che il proprietario o il detentore adotti le misure necessarie per garantire tale sicurezza e tale protezione.
Se le misure adottate dal proprietario o dal detentore non sono sufficienti a garantire la sicurezza di persone e beni e la protezione dell’ambiente, può:
I costi per le misure di cui al capoverso 4 lettera b sono a carico del proprietario o del detentore.
L’autorità competente può limitare o vietare con effetto immediato l’esercizio e ritirare la licenza di navigazione, nella misura in cui la sicurezza di persone e di beni o la protezione dell’ambiente lo impone.
Il proprietario o il detentore è tenuto a fornire in ogni momento informazioni e a presentare tutta la documentazione pertinente ai rappresentanti dell’autorità competente, nonché a garantire loro il trasporto gratuito e il libero accesso ai battelli e agli impianti galleggianti.
Il proprietario o il detentore deve coadiuvare gratuitamente i rappresentanti dell’autorità competente e i periti da essa incaricati nelle attività di ispezione e di controllo.
Il proprietario o il detentore provvede affinché la costruzione dei battelli e degli impianti galleggianti sia conforme alle prescrizioni, il loro esercizio sia sicuro e la manutenzione sia effettuata.
L’organizzazione dell’esercizio deve corrispondere alle caratteristiche dell’impresa di navigazione e allo stato tecnico dei battelli, degli impianti galleggianti, degli impianti di propulsione, dei gruppi ausiliari e dei vettori energetici utilizzati; deve inoltre garantire la manutenzione.
Il proprietario o il detentore emana le necessarie prescrizioni d’esercizio.
I battelli per il trasporto di merci devono portare su ogni lato linee d’immersione disposte rispettivamente a una distanza dalla prua e dalla poppa di circa un sesto della loro lunghezza. 356
Le linee di immersione devono avere la forma indicata nell’allegato 13. Esse saranno pitturate in maniera indelebile di colore chiaro su fondo scuro o di colore scuro su sfondo chiaro e trovarsi in modo che il loro bordo inferiore corrisponda all’immersione massima.
Per i battelli per il trasporto di merci che portano il loro carico prevalentemente sul ponte e per quelli per i quali in base alla costruzione o al collocamento del carico si può prevedere una scarsa stabilità, la sufficiente stabilità deve essere comprovata mediante un calcolo. In caso di dubbio, l’autorità competente decide se occorre fornire tale prova.
La stabilità è comprovata se l’angolo d’inclinazione trasversale del natante, pronto all’esercizio e a pieno carico, applicando i carichi esterni sotto indicati, non supera 5 gradi e la linea di intersezione del ponte e dello scafo nel punto più basso non è immersa in acqua. L’altezza metacentrica del natante pronto all’esercizio e a pieno carico non dev’essere inferiore a 1,00 m.
Occorre tenere conto dell’influsso sulla stabilità di eventuali superfici di liquidi liberi.
Se la posizione del baricentro del natante pronto all’esercizio e privo di carico può essere calcolata con sufficiente precisione, la prova di sbandamento non è richiesta.
dove: L CWL è la lunghezza sul piano di galleggiamento in m; c è il coefficiente fissato dal cantiere di costruzione o dal gestore del natante, comunque non minore di 0,4; v è la velocità del natante in acque alte e calme alla potenza nominale del/i motore/i in m/s; T è il pescaggio del natante a pieno carico in m; D è il dislocamento del natante a pieno carico in t; KG è l’altezza del baricentro dal limite superiore delle chiglia in m.
Per i momenti di sbandamento devono valere contemporaneamente almeno le seguenti ipotesi di carico:
Qualora sia prevedibile che nell’esercizio concreto del natante si verifichino altri momenti di sbandamento, questi vanno parimenti considerati nel calcolo dell’angolo di sbandamento.
Qualora le condizioni di impiego locali facciano prevedere pressioni di vento più elevate, l’autorità competente può prescrivere le maggiorazioni del caso.
Il bordo libero dei battelli per il trasporto di merci viene stabilito secondo la zona di navigazione nella quale essi circolano. 358 Il lago Lemano, il lago di Neuchâtel ed il lago di Costanza fanno parte della zona 2, tutte le altre superfici d’acqua appartengono alla zona 3 (detta classificazione risulta dalla raccomandazione della commissione economica europea).
Il bordo libero, misurato dalla zona di galleggiamento a pieno carico al punto più basso del bordo superiore dello scafo, è il seguente:
Per i battelli senza insellamento o con sovrastrutture, il bordo libero prescritto al capoverso 2 lettera a può essere ridotto, ma al massimo fino a In tale caso il bordo libero si calcola secondo l’allegato 14.
Le sovrastrutture possono essere prese in considerazione per il calcolo del bordo libero conformemente al capoverso 3, soltanto se:
Il bordo libero per gli impianti galleggianti è di:
Il bordo libero può essere opportunamente ridotto se si dimostra con un calcolo di stabilità che, con un carico sfavorevole dell’impianto galleggiante e con l’applicazione dei momenti di sbandamento come previsto nel capoverso 7, il bordo libero restante minimo in posizione di sbandamento non è inferiore a 20 cm. Il calcolo della stabilità deve basarsi sui risultati di una prova di sbandamento eseguita sull’impianto galleggiante completamente equipaggiato e pronto all’esercizio. Deve essere considerato l’influsso di eventuali superfici di liquidi liberi. 361
Per i momenti di sbandamento devono valere contemporaneamente almeno le seguenti ipotesi di carico:
Qualora le condizioni di impiego locali facciano prevedere pressioni più elevate di vento, l’autorità competente può imporre le maggiorazioni del caso. 363
Indipendentemente dalle distanze di sicurezza prescritte, le aperture devono avere una soglia di almeno 15 cm di spessore al di sopra della coperta.
La distanza di sicurezza per i battelli per il trasporto di merci misurata dalla linea di galleggiamento a pieno carico al punto più basso delle aperture, quali porte, finestre e oblò muniti di chiusura resistente e stagna agli spruzzi e alle intemperie, deve essere di almeno:
La linea di sicurezza, misurata dalla linea di galleggiamento a pieno carico al punto più basso della soglia della stiva dei battelli che navigano con stive da carico aperte, dev’essere aumentata, in rapporto alla distanza di sicurezza, secondo il capoverso 1:
Le aperture sui ponti di impianti galleggianti, come porte, finestre, oblò muniti di chiusura resistente e stagna agli spruzzi e alle intemperie, devono avere una paratia di almeno 15 cm al di sopra del ponte. 365
Il dimensionamento degli elementi che compongono lo scafo di battelli per il trasporto merci e di impianti galleggianti deve corrispondere alle prescrizioni d’una società di classificazione riconosciuta. 366
I natanti devono avere almeno una paratia di collisione e due paratie per il compartimento delle macchine. Nel caso in cui il compartimento delle macchine si trovi nella parte posteriore del natante, la seconda paratia non è richiesta. 367
La distanza tra la paratia di collisione e l’intersezione del dritto di prua con la linea di galleggiamento a pieno carico deve essere compresa tra 1 / 12 e 1 / 8 della lunghezza di questa linea di galleggiamento. Se questa distanza è inferiore, occorre provare mediante calcoli che il natante pronto a essere messo in esercizio e a pieno carico resta a galla in caso di allagamento dei due primi compartimenti. La prova non è necessaria se il natante, fino a 1 / 8 della lunghezza sulla linea di galleggiamento misurato dal punto di intersezione della linea di galleggiamento a pieno carico con il dritto di prua, dispone di compartimenti stagni su entrambi i lati, la cui larghezza su ogni lato del natante in quel punto corrisponde ad almeno 1 / 5 della larghezza dello scafo al livello della linea di galleggiamento a pieno carico. 368
La prova della galleggiabilità in caso di allagamento dei primi due compartimenti è considerata valida se il natante, in tutte le fasi intermedie e ad allagamento ultimato non affonda tanto da sommergere la linea di intersezione del ponte e dello scafo. Nel calcolo vanno considerati gli sbandamenti provocati da un eventuale allagamento su un solo lato. 369
La paratia di collisione deve essere stagna e andare da sponda a sponda. Deve estendersi dal fondo del natante al ponte e non deve avere porte, boccaporti, passi d’uomo o altre aperture. 370
Il numero e il peso delle ancore, il diametro e la lunghezza della catena dell’ancora devono corrispondere alle prescrizioni di una società di classificazione riconosciuta dall’Ufficio federale dei trasporti.
L’autorità competente può permettere una riduzione massima del peso dell’ancora di prua del 50 per cento per natanti circolanti su laghi, se il peso previsto per l’ancora è stato determinato secondo una prescrizione che presuppone acque correnti. L’autorità competente può richiedere l’allungamento della catena dell’ancora. Non è ammessa la somma di più riduzioni di peso grazie all’impiego di ancore ad alta tenuta.
L’estremità della catena dell’ancora deve essere saldamente fissata allo scafo del natante.
Ciascun compartimento stagno di battelli per il trasporto di merci o di impianti galleggianti deve poter essere esaurito. Ciò non vale per i compartimenti stagni solitamente chiusi ermeticamente. 373
Devono essere in dotazione due pompe di sentina autoaspiranti indipendenti che non devono essere installate nello stesso locale e di cui almeno una deve essere azionata da un motore a combustione interna.
Ogni pompa di sentina deve essere utilizzabile per ogni compartimento stagno.
La portata minima Q della pompa di sentina deve essere calcolata secondo la formula seguente: d è il diametro interno dei tubi di sentina e va calcolato secondo la formula seguente:
dove:
Qualsiasi persona che lavora a bordo di un impianto galleggiante deve disporre di un mezzo di salvataggio individuale. Inoltre, se l’impianto è stazionato al largo, per le persone che lavorano a bordo deve essere a disposizione una barca a remi o a motore con un numero sufficiente di posti.
Per la costruzione e l’attrezzatura dei battelli per passeggeri si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 14 marzo 1994 378 sulla costruzione dei battelli. 379
Per i battelli che servono al trasporto professionale di 12 passeggeri al massimo si applicano gli articoli 107–114, 124 e 131–140 a . Si applicano inoltre i requisiti di cui all’articolo 1 capoverso 3 dell’ordinanza del 14 marzo 1994 sulla costruzione dei battelli. 380
In deroga al capoverso 2, i battelli adibiti al trasporto a titolo professionale di dodici passeggeri al massimo non devono soddisfare le disposizioni dell’articolo 27 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza sulla costruzione dei battelli e dell’articolo 138, sempre che per ogni passeggero ammesso a bordo venga recato un mezzo di salvataggio individuale e sia previsto a bordo un posto in un mezzo di salvataggio collettivo in cui le persone possano salire. Le esigenze relative al materiale di salvataggio sono rette dall’ordinanza del 14 marzo 1994 sulla costruzione dei battelli e dalle pertinenti disposizioni d’esecuzione del DATEC. 381
I battelli per il trasporto di merci utilizzati principalmente per il trasporto a titolo professionale di oltre 12 persone e sui quali le merci vengono trasportate solo occasionalmente, devono soddisfare le disposizioni dell’ordinanza del 14 marzo 1994 sulla costruzione dei battelli e le pertinenti disposizioni d’esecuzione del DATEC. Nella licenza di navigazione devono essere indicati quali battelli per passeggeri. 382
Le imprese che gestiscono i battelli di cui al capoverso 4 devono disporre di un piano d’emergenza per garantire che in caso di evento su un battello le persone a bordo possano essere messe tempestivamente in sicurezza. Se per attuarlo sono necessari servizi d’intervento, il piano d’emergenza deve essere convenuto con tali servizi. 383
Il numero di passeggeri ammessi a bordo di un gommone è fissato in base alle indicazioni del fabbricante. Esso può superare il numero calcolato secondo l’allegato 18 cifra 1 lettera c al massimo di un’unità.
Il numero di passeggeri ammessi deve essere scritto a bordo in modo chiaramente visibile.
L’obbligo di apporre la marcatura CE non viene applicato. Se è già stata apposta conformemente alle prescrizioni dell’UE, la marcatura CE può essere mantenuta.
D’intesa con la Segreteria di Stato dell’economia, l’UFT determina le norme tecniche atte a concretizzare i requisiti essenziali relativi alla progettazione e alla costruzione di imbarcazioni sportive nonché alle emissioni acustiche per le imbarcazioni sportive, le imbarcazioni sportive parzialmente completate e quelle sottoposte a una trasformazione rilevante o per i loro componenti. Fa pubblicare tali norme tecniche sul Foglio federale con il titolo e l’indirizzo per l’ordinazione.
Se le imbarcazioni sportive, le imbarcazioni sportive parzialmente completate e quelle sottoposte a una trasformazione rilevante o i loro componenti sono costruiti secondo le norme tecniche di cui al capoverso 3, si presuppone che i requisiti di sicurezza essenziali siano adempiuti. 388
Se queste norme non sono applicate o sono applicate soltanto in parte, la persona che immette in commercio l’imbarcazione deve poter comprovare che i requisiti di sicurezza essenziali sono adempiuti in altro modo.
La documentazione o le informazioni necessarie per la sua valutazione devono essere fornite alle autorità competenti in una lingua ufficiale svizzera o in inglese. Per la documentazione in inglese, l’autorità competente può richiedere la traduzione parziale o totale in una lingua ufficiale svizzera.
Ai fini della valutazione della conformità si applicano:
Se un organismo di valutazione della conformità è coinvolto nella valutazione della conformità, occorre apporre il suo numero di identificazione sull’imbarcazione sportiva o sul componente.
I laboratori di prova e gli organismi di valutazione della conformità a cui occorre far ricorso per la valutazione della conformità secondo le prescrizioni pertinenti della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto393 devono, per il relativo settore specifico:
Le valutazioni della conformità di organismi notificati giusta l’articolo 26 della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto vengono riconosciute.
Chiunque immette in commercio, mette a disposizione sul mercato o mette in servizio un’imbarcazione sportiva o un componente, deve presentare una dichiarazione di conformità giusta l’articolo 15 paragrafi 1–4 e l’allegato IV ivi menzionato della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto 396 .
Chiunque immette in commercio o mette a disposizione sul mercato un’imbarcazione sportiva parzialmente completata deve allegare soltanto una dichiarazione giusta l’articolo 15 paragrafo 5 e l’allegato III ivi menzionato della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto.
La dichiarazione giusta l’articolo 15 paragrafo 5 e l’allegato III ivi menzionato della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto come pure la dichiarazione di conformità giusta l’articolo 15 paragrafi 1–4 e l’allegato ivi menzionato della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto devono essere redatte in una lingua ufficiale svizzera o in inglese. Per la documentazione in inglese, l’autorità competente può richiedere la traduzione parziale o totale in una lingua ufficiale svizzera.
La documentazione tecnica di cui agli articoli 7 paragrafo 2 e 25 nonché all’allegato IX ivi menzionato della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto 398 o le informazioni necessarie per la sua valutazione devono essere fornite alle autorità competenti in una lingua ufficiale svizzera o in inglese. Per la documentazione in inglese, l’autorità competente può richiedere la traduzione parziale o totale in una lingua ufficiale svizzera.
Per le imbarcazioni sportive, le imbarcazioni sportive parzialmente completate e quelle sottoposte a una trasformazione rilevante o i componenti che sono stati immessi in commercio, messi a disposizione sul mercato o messi in servizio, le autorità competenti possono effettuare controlli anche al di fuori delle scadenze per le ispezioni periodiche prescritte dall’articolo 101. I controlli garantiscono che tali prodotti ottemperino alle prescrizioni della presente ordinanza. A questo scopo vengono effettuati controlli a campione e si verificano indizi motivati secondo i quali le prescrizioni della presente ordinanza non sono rispettate.
Nel quadro della vigilanza del mercato, ai fini della prova della conformità di imbarcazioni sportive, di imbarcazioni sportive parzialmente completate, di quelle sottoposte a una trasformazione rilevante o di componenti, le autorità competenti sono autorizzate a:
Le autorità competenti possono ordinare, a spese dell’operatore economico o dell’importatore privato interessato, una verifica tecnica dell’imbarcazione sportiva, dell’imbarcazione sportiva parzialmente completata, di quella sottoposta a una trasformazione rilevante o del componente, se:
Se dal controllo o dall’ispezione risulta che le prescrizioni della presente ordinanza sono violate, le autorità competenti dispongono misure secondo l’articolo 10 capoversi 2–5 della legge federale del 12 giugno 2009 400 sulla sicurezza dei prodotti.
Prima di ordinare la verifica di cui al capoverso 3 o di disporre le misure di cui al capoverso 4, le autorità competenti danno l’opportunità di pronunciarsi all’operatore economico o all’importatore privato interessato.
Durante la navigazione i battelli e gli impianti galleggianti devono essere dotati, oltre che del conduttore, di un equipaggio sufficientemente numeroso e qualificato per garantire la sicurezza delle persone a bordo e quella della navigazione. 401
I membri dell’equipaggio devono avere un’età di almeno 16 anni. Uno di essi deve essere capace di sostituire temporaneamente il conduttore e conoscere i comandi dell’impianto delle macchine. 402
L’effettivo dell’equipaggio dei battelli per il trasporto di merci è fissato dall’autorità competente.
Di regola, esso si compone:
Esso può essere aumentato:
Su battelli con una capacità di carico di meno di 350 t e in condizioni di buona visibilità durante il giorno è possibile rinunciare a un marinaio se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
Se le circostanze locali lo richiedono, l’autorità competente può imporre ulteriori oneri. 404
L’effettivo dell’equipaggio degli impianti galleggianti durante la navigazione e quello dei rimorchiatori e dei battelli da spinta sono fissati in ogni singolo caso dall’autorità competente.
L’effettivo dell’equipaggio dei battelli per passeggeri deve essere conforme alle prescrizioni federali concernenti la navigazione sottoposta a concessione o ad autorizzazione.
Nessun natante può essere messo in servizio o stazionare in acque aperte alla navigazione pubblica fintanto che non sia stata stipulata un’assicurazione sulla responsabilità civile. 405
Sempreché non siano utilizzati a scopo professionale, sono esonerati dall’obbligo di assicurazione i seguenti natanti:406
Nonostante le deroghe del capoverso 2, i natanti utilizzati come kite surf sono sottoposti all’assicurazione obbligatoria di cui al capoverso 1. 409
La stipulazione dell’assicurazione sulla responsabilità civile obbligatoria deve essere provata mediante un attestato d’assicurazione.
L’assicurazione sulla responsabilità civile dev’essere stipulata presso un istituto d’assicurazione autorizzato dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).
Per i natanti motorizzati e i natanti a vela con superficie velica superiore a 15 m 2 , il cui esercizio non è sottoposto a concessione, l’assicurazione dovrà coprire i diritti delle persone lese almeno fino alla concorrenza di due milioni di franchi per ciascun sinistro, per l’insieme dei danni alle persone e quelli materiali.
Per i battelli adibiti al trasporto professionale di passeggeri deve essere garantita una copertura minima per ciascun sinistro di 70 000 franchi per ogni passeggero ammesso, per un importo totale minimo di 5 milioni di franchi. 412
… 413
Per i battelli destinati al trasporto di merci per terzi, la copertura minima per ciascun sinistro deve essere portata a 5 milioni di franchi.
L’assicurazione minima per ciascun sinistro ammonta a 750 000 franchi:
In caso di manifestazioni nautiche si dovrà stipulare un’assicurazione speciale, essa deve coprire la responsabilità degli organizzatori, dei partecipanti e delle persone ausiliarie per i danni causati da natanti agli spettatori ed a terzi estranei alla manifestazione, nella misura in cui tale responsabilità non è coperta dall’assicurazione del natante che vi prende parte. L’autorità competente che rilascia le autorizzazioni fissa l’importo minimo dell’assicurazione in relazione alle circostanze. Gli importi assicurati non possono essere inferiori a quelli previsti per l’assicurazione ordinaria.
I contratti d’assicurazione sulla responsabilità civile e le successive modifiche devono essere comunicati all’Ufficio federale dei trasporti.
L’UFT può esigere che l’ammontare della copertura assicurativa sia aumentato, qualora questa sia manifestamente insufficiente.
L’attestato e la notifica dell’assicuratore in caso di interruzione o di cessazione dell’assicurazione devono essere rilasciati conformemente ai modelli riprodotti nell’allegato 9. Il DATEC determina nell’allegato 9 la forma e il contenuto dei modelli di notifica. 417
Un nuovo attestato d’assicurazione dovrà essere presentato all’autorità nel caso che un natante resti oppure venga rimesso in circolazione:
L’assicuratore non può far valere nei confronti del danneggiato la mancanza di un nuovo attestato d’assicurazione nei casi secondo il capoverso 2 lettere a, b e d, fintanto che il natante è al beneficio della licenza di navigazione precedente.
Per i casi di cui al capoverso 2, come pure al momento della messa fuori servizio del natante, la licenza di navigazione deve essere riconsegnata all’autorità che l’ha rilasciata. 418 La validità dell’assicurazione cessa il giorno successivo a quello della consegna dei documenti, a meno che non venga presentato un nuovo attestato d’assicurazione. L’autorità comunica all’assicuratore la restituzione della licenza di navigazione. Essa tiene un elenco delle licenze di navigazione depositate, dal quale sia desumibile la data a partire dalla quale gli effetti dell’assicurazione sono sospesi.
Il DATEC emana istruzioni in cui disciplina le modalità secondo cui l’autorità d’ammissione trasmette agli assicuratori, mediante un ufficio di clearing, i dati elettronici concernenti la messa in servizio e la messa fuori servizio di natanti, nonché ulteriori notifiche. 419
Il detentore o la persona autorizzata a disporre del natante non deve tollerare l’uso dello stesso da parte di terzi, quando sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l’attenzione richiesta dalle circostanze, che il natante non è ammesso alla circolazione o che il conduttore non è autorizzato a condurre.
Il prestito di natanti per i quali non vi è stata un’imposizione doganale è ammesso soltanto con il consenso dell’UDSC. 420
L’esistenza di una cessione a titolo professionale di un natante con conduttore per il trasporto di persone o di merci viene valutata per analogia secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera b della legge del 20 marzo 2009 421 sul trasporto di viaggiatori e delle relative prescrizioni esecutive. 422
I natanti per la condotta dei quali è necessario una licenza di condurre possono essere dati in noleggio soltanto a persone che possono esibire al noleggiatore la loro licenza di condurre.
I natanti per la condotta dei quali non occorre una licenza di condurre possono essere dati in noleggio soltanto a persone che hanno raggiunto l’età minima seguente:
È vietato dare in noleggio natanti alle persone per le quali si possa presumere che manchino della necessaria esperienza oppure della capacità a condurre in modo sicuro.
Il noleggiatore di natanti è tenuto a segnalare ai clienti le zone dove la navigazione è pericolosa, ammesso che gli stessi possano raggiungere tali zone. Egli deve pure richiamare l’attenzione dei clienti sulle particolarità locali, sulle condizioni di navigazione, sulle prescrizioni e su tutte le altre circostanze, nella misura in cui le stesse siano importanti per i clienti.
Il noleggiatore deve equipaggiare ogni natante dato in noleggio conformemente alle prescrizioni. I natanti dovranno inoltre essere dotati dei fanali prescritti, a meno che sia stato convenuto di noleggiarli soltanto durante le ore diurne. Il numero di persone ammesso deve essere iscritto sul natante in modo ben visibile.
Per quanto non di competenza della Confederazione, gli impianti destinati alla navigazione possono essere costruiti soltanto con il consenso del Cantone sul territorio del quale essi si trovano.
Detti impianti devono essere costruiti, equipaggiati e mantenuti in maniera da poter soddisfare le esigenze della presente ordinanza e garantire la sicurezza della navigazione.
La segnalazione dei posti di ormeggio mediante boe o altri oggetti analoghi non deve dare adito a confusioni con quella della via navigabile.
Le entrate nei porti, i luoghi di noleggio ed i luoghi di ormeggio come pure gli altri impianti fissi in acqua devono trovarsi ad una distanza appropriata dagli imbarcatoi e dalla rotta dei battelli in servizio regolare.
I natanti delle autorità, quelli di istituti scientifici e quelli dei servizi di salvataggio sono esonerati dall’osservanza delle disposizioni degli articoli 36 e 37 (segnali della via navigabile), 53 (navigazione nelle zone rivierasche) e 70 (stazionamento), nella misura in cui ciò sia assolutamente richiesto dall’adempimento dei loro compiti. Quando svolgono servizi di sorveglianza, i natanti della polizia e dell’UDSC sono inoltre esonerati dall’osservanza delle disposizioni concernenti i fanali di bordo, nella misura in cui non risulti pregiudicata la sicurezza della navigazione.
Per i natanti di cui al capoverso 1, l’autorità competente può autorizzare deroghe a determinate disposizioni di costruzione, qualora l’utilizzazione specifica dei medesimi l’esiga.
L’autorità competente può autorizzare deroghe alle seguenti disposizioni:425
... 433
Altre deroghe possono essere consentite soltanto con l’accordo dell’Ufficio federale dei trasporti. Tale disposizione non si applica invece alle deroghe previste all’articolo 72 capoverso 3 (manifestazioni nautiche) ed all’articolo 73 (trasporti speciali).
Le disposizioni speciali relative alla navigazione militare, ai natanti dell’esercito ed ai loro conduttori restano riservate.
I Cantoni e le autorità federali competenti per il rilascio delle licenze di navigazione notificano alla Direzione generale delle dogane i natanti ammessi per la prima volta.
La Direzione generale delle dogane è autorizzata a verificare se gli annunci trasmessi sono esatti e completi.
I Cantoni sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.
Essi documentano gli spazi interessati dalle limitazioni e dai divieti che hanno emanato in applicazione dell’articolo 3 capoverso 2 LNI. L’Ufficio federale dei trasporti fornisce il modello di geodati minimo e il modello di rappresentazione minimo. 435
L’UFT agisce per la Confederazione in quei casi in cui la presente ordinanza conferisce a quest’ultima compiti per i quali non esiste una regolamentazione specifica.
Il DATEC può emanare istruzioni per l’esecuzione della presente ordinanza. Di regola, consulta dapprima gli esperti e i Cantoni. 436
I permessi di condurre per natanti rilasciati anteriormente al 1° aprile 1979 conservano la loro validità; essi devono comunque essere sostituiti entro il 1° aprile 1989 con una licenza di condurre conformemente all’allegato 5.
… 437
… 438
Gli articoli 109 capoverso 1 e 121 capoverso 1, modificati il 1° gennaio 1992, si applicano soltanto ai natanti messi in servizio la prima volta dopo il 1° gennaio 1992. A partire dal momento in cui i motori sono sostituiti, questi articoli si applicano ai natanti che, il 31 dicembre 1991, erano provvisti di una licenza di navigazione valida. 439
L’articolo 144 capoverso 5 si applica soltanto agli impianti galleggianti ordinati dopo il 1° gennaio 1992. 440
… 441
… 442
Le licenze di navigazione per gommoni, rilasciate prima dell’entrata in vigore della modifica dell’8 aprile 1998, rimangono valide al massimo per 15 anni dalla data del rilascio purché sia garantita la sicurezza di funzionamento del gommone e vengano eseguiti i controlli periodici. 443
L’articolo 123 capoversi 3 quater e 7 si applica a tutti gli impianti di carburante su battelli messi in servizio per la prima volta dopo il 1° gennaio 1999. Esso si applica inoltre agli impianti di carburante modificati dopo l’entrata in vigore della modifica dell’8 aprile 1998. 444
La potenza di propulsione indicata nelle licenze di navigazione rilasciate prima dell’entrata in vigore della modifica dell’8 aprile 1998 rimane invariata fino alla sostituzione del motore o dei motori. 445
Le licenze di navigazione per imbarcazioni sportive che prima del 1° maggio 2001 sono state rilasciate secondo il diritto anteriore per imbarcazioni da diporto, rimangono valide purché siano soddisfatte le disposizioni dell’articolo 153 concernenti l’assicurazione obbligatoria. In seguito a modifiche o ammodernamenti che migliorano notevolmente la sicurezza deve essere rilasciata una nuova licenza. Relativamente alle modifiche e agli ammodernamenti le imbarcazioni sportive sono soggette alle disposizioni della sezione 46. 446
Le imbarcazioni sportive messe in circolazione in Svizzera per la prima volta antecedentemente al 1° maggio 2001 non devono rispondere ai requisiti della sezione 46, purché non siano riscontrati difetti che potrebbero influire negativamente sull’ambiente e sulla salute degli utenti o di altre persone. 447
Le imbarcazioni sportive che il 1° maggio 2001 sono in costruzione presso un fabbricante con sede in Svizzera sono escluse dalle disposizioni della sezione 46. Devono tuttavia essere registrate prima del 1° gennaio 2002 presso l’Associazione svizzera dei fabbricante navali 448 indicando il fabbricante, il tipo di imbarcazione e il numero di costruzione. Al collaudo deve essere presentato un attestato dell’Associazione dei fabbricante navali che certifichi la registrazione dell’imbarcazione sportiva entro i termini. 449
I natanti che rientrano nel campo d’applicazione della direttiva CE e per i quali non sussiste la necessaria dichiarazione di conformità secondo l’articolo 148 j , fino al 1° gennaio 2002 possono essere immatricolati secondo il diritto anteriore come imbarcazioni da diporto. 450
Le licenze di navigazione di battelli adibiti al trasporto a titolo professionale di 12 passeggeri al massimo rimangono valide fino al 31 dicembre 2007, purché siano state svolte le ispezioni periodiche previste senza riscontro di anomalie e siano rispettate le disposizioni dell’articolo 153 concernente l’assicurazione obbligatoria. Dal 1° gennaio 2008 devono essere rilasciate nuove licenze di navigazione. A tal fine, le imbarcazioni dovranno superare un nuovo collaudo. Si applicano le disposizioni dell’articolo 148 capoversi 2 e 3. 451
L’articolo 143 a si applica a tutti i battelli per il trasporto di merci. Per quelli esistenti per i quali non vi sia la prova di una sufficiente stabilità ai sensi dell’articolo 143 a , essa dovrà essere fornita all’autorità competente al più tardi entro il 31 dicembre 2007. L’autorità competente può prescrivere misure volte a migliorare la stabilità. Gli articoli 146 capoversi 2–5, 146 a e 147 si applicano ai battelli per il trasporto di merci che vengono immatricolati in Svizzera per la prima volta dopo il 1° maggio 2001. Per quelli esistenti esse si applicano sono nel caso in cui i settori in questione siano interessati da modifiche o ristrutturazioni. 452
… 453
Attestati e certificati di capacità internazionali rilasciati all’estero fino al momento dell’entrata in vigore della modifica del 2 maggio 2007 454 sono riconosciuti fino alla scadenza della loro validità. Attestati e certificati internazionali di capacità rilasciati in Svizzera vengono sostituiti, su richiesta del titolare del certificato alle autorità di rilascio, da un «Certificato internazionale per conduttori di imbarcazioni da diporto», sempre che siano adempiute le disposizioni dell’articolo 90. 455
I battelli per il trasporto di merci, per i quali è possibile comprovare che fino all’entrata in vigore della modifica del 2 maggio 2007 sono stati utilizzati per il trasporto professionale di persone e sui quali le merci sono state trasportate solo occasionalmente, possono ancora essere impiegati fino al 31 dicembre 2014 per il trasporto professionale di persone, purché siano state svolte le ispezioni periodiche previste senza riscontro di anomalie e siano rispettate le disposizioni dell’articolo 153 concernente l’assicurazione obbligatoria. Dal 1° gennaio 2015 si applicano le disposizioni dell’articolo 148 capoverso 4. 456
Le autorizzazioni accordate secondo l’articolo 74 per il trasporto di persone con battelli per il trasporto di merci restano valide fino alla loro scadenza, ma al più tardi fino al 31 dicembre 2010. È possibile prorogare tale termine soltanto se sono soddisfatte le condizioni dell’articolo 74. In merito alle necessarie categorie di permessi per conduttori, in casi eccezionali debitamente motivati l’autorità competente può accordare un’ulteriore dilazione del termine oltre il 31 dicembre 2010, ma al più tardi fino al 31 dicembre 2011. 457
Collari di salvataggio, cuscini di salvataggio e scialuppe di salvataggio possono essere sostituiti solo con mezzi di salvataggio di cui all’articolo 134 capoverso 1. Sono da sostituire al più tardi entro il 31 dicembre 2012. In casi particolari questo termine, su richiesta, può essere prorogato dalle autorità competenti fino al 31 dicembre 2017. 458
Le licenze di navigazione di battelli azionati da motori a due tempi ad accensione comandata e per i quali non vi è un certificato d’omologazione relativo ai gas di scarico né una dichiarazione di conformità secondo l’OGMot 459 , rimangono valide fino al 31 dicembre 2017. Dal 1° gennaio 2018 i battelli azionati da motori a due tempi ad accensione comandata possono ancora circolare solo se i motori soddisfano alle disposizioni dell’OGMot. 460
In deroga all’articolo 96 capoverso 1 lettera a, e fatte salve le disposizioni dell’OGMot, la licenza di navigazione per imbarcazioni da diporto o imbarcazioni sportive che sono importate in Svizzera nell’ambito di un trasferimento dall’estero del proprietario o del detentore dell’imbarcazione (masserizia di trasloco) può essere rilasciata se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
Fino alla sostituzione del documento, il titolare di una licenza può condurre natanti della grandezza di quelli che ha condotto fino al 30 novembre 2007. Il titolare di una licenza di condurre secondo il diritto anteriore che richiede una licenza della nuova categoria B II/2 è tenuto a presentare un certificato scritto di un’impresa di navigazione che attesti che egli ha condotto natanti di questa grandezza come conduttore responsabile. Non è necessario presentare il certificato se la licenza secondo il diritto anteriore autorizza la condotta di battelli per passeggeri con più di 300 persone (menzione scritta dell’autorità competente). La validità del nuovo documento deve essere limitata alle acque per le quali era valido la licenza secondo il diritto anteriore (art. 81 cpv. 2). 462
I permessi di condurre della categoria B rilasciati entro il 30 novembre 2007 devono essere sostituiti da nuovi documenti entro il 31 dicembre 2012. A dipendenza dell’attuale campo di validità della categoria di permessi B, si iscrivono le seguenti nuove categorie:
I fanali d’albero disposti conformemente alle previgenti disposizioni dell’articolo 18 a possono essere lasciati immutati.
I fanali di poppa delle imbarcazioni sportive e di quelle da diporto disposti conformemente alle previgenti disposizioni dell’articolo 18 a possono essere lasciati immutati.
La potenza ammissibile per i natanti determinata sulla base della definizione di cui all’articolo 2 lettera b numero 2 secondo trattino nella versione del 1° dicembre 2007 464 può essere mantenuta invariata.
I natanti che non dispongono dell’attrezzatura necessaria per effettuare navigazioni a mezzo radar possono continuare a circolare in caso di scarsa visibilità fino al 15 febbraio 2019 secondo il diritto previgente.
I conduttori che non dispongono di un brevetto radar ufficiale o di un’autorizzazione ufficiale per la navigazione a mezzo radar possono continuare a condurre natanti in caso di scarsa visibilità fino al 15 febbraio 2019 secondo il diritto previgente.
I conduttori che hanno effettuato navigazioni a mezzo radar prima dell’entrata in vigore della modifica del 15 gennaio 2014 possono presentare domanda all’autorità competente fino al 15 febbraio 2019 per il rilascio senza esami di un’autorizzazione ufficiale per la navigazione a mezzo radar. Alla domanda deve essere allegata una conferma scritta del datore di lavoro. Dalla stessa deve risultare che il conduttore ha effettuato almeno 50 giorni di navigazione con impiego di radar.
I conduttori che hanno frequentato un corso sull’impiego del radar e che hanno superato un esame teorico e pratico prima dell’entrata in vigore della modifica del 15 gennaio 2014 possono presentare domanda all’autorità competente entro due anni dall’entrata in vigore della stessa modifica per ottenere il rilascio di un brevetto radar ufficiale. Alla domanda deve essere allegato un certificato comprovante la formazione assolta e gli esami superati. Il brevetto può essere rilasciato solo se il corso sull’impiego del radar e gli esami adempiono requisiti almeno equivalenti a quelli stabiliti nella direttiva dell’UFT di cui allʼarticolo 88 a capoverso 2.
I Cantoni verificano entro il 15 febbraio 2019 se nel loro territorio vi sono acque o settori navigabili che devono essere segnalati, per motivi di sicurezza, con riflettori radar secondo l’allegato 4 cifra I lettera G.4 (art. 39 cpv. 2) e provvedono alla loro segnalazione.
I giubbotti di salvataggio per gommoni utilizzati conformemente al diritto previgente possono continuare a essere utilizzati legalmente senza modifiche.
L’equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento utilizzato conformemente al diritto previgente (SN EN 393:1994) può continuare a essere utilizzato legalmente senza modifiche.
Le imprese che gestiscono i battelli di cui all’articolo 148 capoverso 4 devono predisporre il piano d’emergenza di cui all’articolo 148 capoverso 5 entro tre anni dall’entrata in vigore della modifica del 14 ottobre 2015.
I natanti immatricolati sui quali il posizionamento dei fanali soddisfa il diritto previgente possono restare in esercizio.
I natanti immatricolati sui quali il rumore in esercizio soddisfa il diritto previgente possono restare in esercizio.
Le dichiarazioni di conformità di imbarcazioni sportive immatricolate che sono state rilasciate in base alla direttiva 94/25/CE 467 rimangono valide finché l’imbarcazione sportiva non viene sottoposta a trasformazioni rilevanti ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettera d numero 5.
Le imbarcazioni sportive che sono state immesse in commercio o messe in servizio in Svizzera o nell’UE prima del 18 gennaio 2017 secondo le disposizioni previgenti della presente ordinanza, possono continuare a essere messe a disposizione sul mercato in Svizzera. Possono inoltre essere messe in servizio in Svizzera, sempreché adempiano le condizioni per il rilascio della licenza di navigazione di cui all’articolo 96.
Gli apparecchi radar e gli indicatori di velocità di virata conformi alla direttiva 96/98/CE 468 e già installati a bordo alla data di entrata in vigore delle modifiche del 14 ottobre 2015, possono continuare a essere utilizzati finché saranno sostituiti.
Gli apparecchi radar e gli indicatori di velocità di virata conformi alla direttiva 96/98/CE possono essere installati a bordo soltanto fino al 15 febbraio 2017.
Sui battelli a motore occorre controllare entro il 15 febbraio 2021 se la disposizione dei segnalatori acustici da parte del proprietario o del detentore rispetta le disposizioni di cui all’articolo 132 capoverso 3bis. Se tali disposizioni non sono rispettate, entro la data summenzionata il proprietario o il detentore deve adottare misure atte a garantire il loro rispetto.
Le licenze per conduttori e battelli rilasciate secondo il diritto previgente rimangono valide. In caso di modifiche che comportano cambiamenti nella licenza, quest’ultima deve essere sostituita con una licenza conforme al diritto vigente.
I gommoni immatricolati possono restare in esercizio, a condizione che dai controlli periodici prescritti non risultino criticità che richiedono la revoca dell’ammissione.
I gommoni che rientrano nel campo d’applicazione della direttiva UE 470 sulle imbarcazioni da diporto e per i quali non è stata presentata la dichiarazione di conformità prescritta dall’articolo 148 j possono essere immatricolati fino al 1° gennaio 2025 in base al diritto previgente come imbarcazioni da diporto.
I salvagenti con sagola di lancio non galleggiante devono essere dotati di una sagola galleggiante conformemente all’articolo 134 capoverso 5 o sostituiti prima del prossimo controllo periodico, tuttavia entro il 1° gennaio 2022.
Le prescrizioni d’esercizio di cui all’articolo 142 e devono essere emanate entro il 1° gennaio 2022.
Le imbarcazioni sportive e quelle da diporto munite di motore fuoribordo con potenza di propulsione superiore a 25 kW già in esercizio devono essere dotate di un estintore, in conformità con la norma SN EN ISO 9094: 2018, Unità di piccole dimensioni – Protezione antincendio 471 , entro il 1° gennaio 2025 (allegato 15). Non è richiesto un post-equipaggiamento di impianti di estinzione fissi su imbarcazioni sportive o da diporto con motori entrobordo.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1979.
(art. 2 cpv. 2)
1. Per interpretare correttamente la direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto 473 a cui rimanda la presente ordinanza occorre tener conto delle equivalenze seguenti:
Espressione utilizzata nell’UE | Espressione utilizzata in Svizzera |
Immissione sul mercato della Comunità/ dell’Unione europea | Immissione in commercio in Svizzera |
Messa in servizio nella Comunità/nell’Unione europea | Messa in servizio in Svizzera |
Persona stabilita nella Comunità/nell’Unione europea | Persona stabilita in Svizzera |
Stato membro | Svizzera |
Nazionale | Svizzero |
Organismo notificato | Organismo di valutazione della conformità |
Dichiarazione di conformità CE/UE | Dichiarazione di conformità |
Certificato di esame CE per tipo | Certificato di esame del tipo |
Certificato CE per tipo | Certificato del tipo |
Esame per tipo CE/UE | Esame del tipo |
Procedura di esame per tipo CE/UE | Procedura di esame del tipo |
(art. 16 cpv. 1 e 17 cpv. 3)
I natanti sottoposti al controllo cantonale devono essere contrassegnati con due lettere maiuscole seguite da numeri come segue:
Zurigo | ZH | Sciaffusa | SH |
Berna | BE | Appenzello Esterno | AR |
Lucerna | LU | Appenzello Interno | AI |
Uri | UR | San Gallo | SG |
Svitto | SZ | Grigioni | GR |
Untervaldo Soprasselva | OW | Argovia | AG |
Untervaldo Sottoselva | NW | Turgovia | TG |
Glarona | GL | Ticino | TI |
Zugo | ZG | Vaud | VD |
Friburgo | FR | Vallese | VS |
Soletta | SO | Neuchâtel | NE |
Basilea Città | BS | Ginevra | GE |
Basilea Campagna | BL | Giura | JU |
I natanti della Confederazione devono essere contrassegnati con una lettera maiuscola seguita da numeri come segue:
natanti dell’Amministrazione | A | natanti dell’esercito | M |
Esempio: | ||
Stampa:
| ||
Esempio: | |
Stampa:
|
(art. 18)
Generalità
luce fissa visibile per tutto l’orizzonte | luce fissa visibile soltanto su un arco d’orizzonte limitato | luce fissa visibile soltanto su un arco d’orizzonte limitato non visibile per chi la guarda | ||
luce intermittente | ||||
tavola o bandiera | pallone | ||
1 | Battelli motorizzati Articolo 24 capoverso 1 – battelli isolati o rimorchianti altri natanti fanale d’albero o fanale di prua: luce chiara bianca fanali laterali: luce chiara verde luce chiara rossa fanale di poppa: luce ordinaria bianca |
1a | – convogli spinti fanale d’albero: luce chiara bianca sul natante di testa fanali laterali: luce chiara verde luce chiara rossa fanale di poppa: luce ordinaria bianca |
2 |
i fanali secondo il capoverso 3 lettera a |
3 | capoversi 2 lettera a e 3 lettera a
i fanali secondo il capoverso 1 |
4 | capoversi 2 lettera b e 3 lettera d
fanale a luce bianca visibile per tutto l’orizzonte fanali laterali: luce verde luce rossa |
4a | capoverso 3 lettere c e d
fanale a luce bianca visibile per tutto l’orizzonte fanali laterali: luce verde luce rossa I fanali laterali possono essere collocati nella parte anteriore uno accanto all’altro o riuniti in un fanale laterale combinato. |
4b | capoverso 3 lettere a e b
fanale d’albero: luce bianca fanali laterali: luce verde luce rossa fanale di poppa: luce bianca I fanali laterali possono essere collocati nella parte anteriore del natante uno accanto all’altro o riuniti in un fanale laterale combinato. |
4c | capoverso 4
fanale d’albero: luce bianca I fanali laterali e il fanale di poppa possono essere riuniti in un fanale d’albero tricolore collocato sulla punta dell’albero o nelle sue vicinanze. |
5 | capoverso 5 Su natanti la cui potenza propulsiva non supera 6 kW e su imbarcazioni sportive e da diporto la cui lunghezza non supera 7 m e la cui velocità al suolo non supera 7 nodi: fanale ordinario a luce bianca |
6 | |
7 | Natanti senza motore Articolo 25 capoverso 1
fanale ordinario a luce bianca visibile per tutto l’orizzonte |
8 | capoverso 2
fanale ordinario a luce bianca visibile per tutto l’orizzonte |
9 | capoverso 2 lettere a e b fanali laterali: luce verde luce rossa I fanali laterali possono essere collocati nella parte anteriore del natante uno accanto all’altro o riuniti in un fanale laterale combinato. Fanale di poppa: luce bianca |
9a | lettera c fanale d’albero tricolore collocato sulla punta o vicino alla punta dell’albero |
9b | capoverso 3 due fanali visibili per tutto l’orizzonte collocati verticalmente uno sopra l’altro, un fanale di poppa e fanali laterali combinati o separati; i fanalivisibili per tutto l’orizzonte devono essere collocati dove risultano più visibili; il fanale superiore è a luce rossa, quello inferiore a luce verde |
10 | Natanti in stazionamento Articolo 26 capoverso 1 luce ordinaria bianca, visibile per tutto l’orizzonte |
11 | capoverso 2 – impianti galleggianti quando la sicurezza della navigazione lo esige: illuminazione che consenta di distinguere i contorni |
12 | Battelli con precedenza Articolo 27 lettera a fanale d’albero: luce chiara bianca fanali laterali: luce chiara verde luce chiara rossa fanale di poppa: luce ordinaria bianca e inoltre almeno 1 m più in alto del fanale d’albero: fanale chiaro a luce verde visibile per tutto l’orizzonte |
13 | lettera b pallone verde |
14 | Protezione contro il moto ondoso Articolo 28 lettera a in più dei fanali prescritti: luce ordinaria rossa, visibile per tutto l’orizzonte, collocata sopra la luce ordinaria bianca visibile per tutto l’orizzont |
15 | lettera b bandiera, di cui la metà superiore è di color rosso e la metà inferiore di color bianc |
16 | oppure due bandiere, quella superiore rossa e quella inferiore bianca |
17 | Ancoraggi pericolosi Articolo 29 capoverso 1 lettera a luce ordinaria bianca, visibile per tutto l’orizzonte, collocata sopra la luce bianca visibile per tutto l’orizzonte giusta l’articolo 26 capoverso 1 |
18 | lettera b due bandiere bianche sovrapposte |
19 | capoverso 2 quando la sicurezza della navigazione lo esige: luci bianche visibili da tutti i lati che contrassegnano ciascun ancoraggio |
20 | boe gialle che segnalino ciascun ancoraggio |
21 | Battelli della polizia e dei servizi ausiliari Articolo 30 capoverso 1 |
22 | luce blu intermittente |
23 | capoverso 2 – battelli della polizia, dei servizi di sorveglianza di frontiera o di vigilanza sulla pesca se intendono entrare in comunicazione con altri natanti: bandiera, secondo lettera «K» (bandiera, di cui la metà lato asta è gialla e l’altra metà blu) |
24 | Imbarcazioni da pesca Articolo 31 capoverso 1 lettera a – imbarcazioni dei pescatori professionisti luce ordinaria gialla, visibile per tutto l’orizzonte |
25 | lettera b pallone giallo |
26 | capoverso 2 – imbarcazioni per la pesca con la sciabica pallone bianco |
27 | Segnalazione durante le immersioni Articolo 32 capoverso 1 – durante le immersioni svolte da riva tavola, secondo la lettera «A» (tavola o bandiera a due punte, di cui la metà lato asta è bianca, l’altra metà blu) |
28 | capoverso 2 – durante le immersioni svolte al largo tavola, secondo la lettera «A» (tavola o bandiera a due punte, di cui la metà lato asta è bianca, l’altra metà blu) visibile per tutto l’orizzonte |
29 | Natanti impossibilitati a manovrare Articolo 51 capoverso 1 agitare un fanale |
30 | agitare una bandiera rossa |
31 | Natanti in difficoltà Articolo 58 lettera a agitare un fanale con movimento rotatorio |
32 | agitare una bandiera rossa oppure un altro oggetto appropriato con movimento rotatorio |
33 | lettera f alzare ed abbassare lentamente le braccia allargate |
34 | Impianti galleggianti, natanti al lavoro e natanti incagliati o affondati Articolo 71 capoverso 1 lettera a – sul lato o sui lati dove il passaggio è libero fanale ordinario rosso fanale ordinario bianco – sul lato o sui lati dove il passaggio è ostacolato fanale ordinario rosso |
35 | lettera b – sul lato o sui lati dove il passaggio è libero bandiera, di cui la metà superiore è di color rosso e la metà inferiore di color bianco – sul lato o sui lati dove il passaggio è ostacolato bandiera rossa |
36 | oppure – sul lato o sui lati dove il passaggio è libero due bandiere sovrapposte, di cui la superiore di color rosso, quella inferiore di color bianco – sul lato o sui lati dove il passaggio è ostacolato: bandiera rossa |
(art. 33 cpv. 1)
Segnale | Significato | Articolo | ||||
— | «Attenzione» o | 34 | ||||
un suono prolungato | «mantengo la rotta» | |||||
– | «Accosto a dritta» | 34 | ||||
un suono breve | ||||||
– – | «Accosto a sinistra» | 34 | ||||
due suoni brevi | ||||||
– – – | «Batto a ritroso» | 34 | ||||
tre suoni brevi | ||||||
– – – – | «Sono impossibilitato a manovrare» | 34 e 51 | ||||
quattro suoni brevi | ||||||
………… | «Pericolo di collisione» | 34 | ||||
serie di suoni molto brevi | ||||||
– – due suoni brevi | «L’incrocio deve avvenire a dritta su dritta» | 45 cpv. 3 | ||
— | «Segnale di passaggio di ponti» | 64 cpv. 1 | ||
un suono prolungato |
— un suono prolungato | «Segnale d’uscita da un porto» | — | ||
— — — tre suoni prolungati | «Segnale d’entrata in un porto dei battelli con precedenza e dei natanti in difficoltà» | 52 cpv. 1 |
Segnale | Significato | Articolo | |
— un suono prolungato almeno una volta al minuto | «Segnale dei natanti ad eccezione dei battelli con precedenza» | 56 | |
— — due suoni prolungati almeno una volta al minuto | «Segnale dei battelli con precedenza» | 56 |
— — — — | «Segnale di natanti in difficoltà» | 58, lett. c | ||
serie di suoni prolungati o – – – — — — – – – tre suoni brevi, tre suoni prolungati, tre suoni brevi (SOS) o rintocchi continui di campana | «Segnale di natanti in difficoltà» «Segnale di natanti in difficoltà» | 58, lett. d 58, lett. e |
(art. 36 cpv. 1, 37, 38 cpv. 5 e 39)
A.1 | Divieto di passaggio – segnale di divieto generale | |
oppure – due fanali sovrapporti | ||
A.2 | Divieto per i natanti motorizzati | |
A.3 | Divieto per lo sci nautico | |
A.4 | Divieto per i battelli a vela | |
A.4bis | Divieto di navigare con le tavole a vela | |
A.5 | Divieto di sorpasso | |
A.6 | Divieto di incrociare e sorpassare | |
A.7 | Divieto di stazionare | |
A.8 | Divieto d’ancorare | |
A.9 | Divieto d’ormeggiare | |
A.10 | Divieto di virare | |
A.11 | Divieto di cagionare moto ondoso o risucchi | |
A.12 | Divieto di navigare fuori dei limiti indicati | |
A.13 | Divieto d’accesso, ancorché occorra preparare il proseguimento della rotta | |
A.14 | Divieto di balneazione |
B.1 | Obbligo di prendere la direzione indicata dalla freccia | |
B.2 | Obbligo di fermarsi in determinate condizioni | |
B.3 | Obbligo di non superare la velocità indicata in chilometri orari km/h | |
B.4 | Obbligo di emettere un segnale acustico | |
B.5 | Obbligo di osservare una prudenza particolare |
C.1 | Altezza del passaggio limitata (al di sopra del pelo d’acqua) | |
C.2 | Larghezza limitata del passaggio | |
C.3 | La via navigabile si restringe; il numero indicato sul segnale rappresenta, in metri (m), la distanza della riva, cui devono tenersi i natanti | |
C.4 | Profondità limitata dell’acqua |
D.1 | Passaggio raccomandato sotto i ponti
| |
| o | |
D.2 | Raccomandazione di tenersi entro lo spazio indicato con il colore «verde» |
E.1 | Autorizzazione di passaggio | |
E.2 | Autorizzazione di stazionare | |
E.3 | Autorizzazione di gettare l’ancora | |
E.4 | Autorizzazione d’ormeggiare | |
E.5 | Autorizzazione di praticare lo sci nautico | |
E.5bis | Tavole a vela autorizzate | |
E.5ter | Kite surf autorizzati | |
E.6 | Raccomandazione di dirigersi nel senso della freccia | |
E.7 | Chiatta di traghetto che non naviga liberamente | |
E.8 | Chiusa | |
E.9 | Posto per mettere in acqua i natanti | |
E.10 | Posto per toglieredall'acqua i natanti | |
E.11 | Fine di un divieto o di un obbligo | |
E.12 | Linea ad alta tensione |
I segnali della via navigabile A.1 fino a E.12 possono essere completati con:
Esempio: Obbligo di non superare 12 km/h a 1000 m |
Esempio: Autorizzazione di stazionamento |
Esempio: Fermata per la dogana |
G.1 | Ostacoli isolati cono con il vertice verso il basso verniciato in rosso o non verniciato | |||||
G.2 | Segnalazione dell’idrovia cilindri verniciati in rosso o non verniciati coni con il vertice verso l’alto verniciati in verde o non verniciati | |||||
Esempio: Segnalazione di un basso fondale in prossimità della riva
| ||||||
Esempio: Segnalazione di un’idrovia in zona di bassi fondali
| ||||||
G.3 | Ostacoli estesi
| |||||
Esempio: Base fondale esteso I segnali indicano che delle acque profonde si trovano nel quadrante nord ed in quelle ovest. | ||||||
G.4 | Segnali supplementari per la navigazione a mezzo radar (se necessario) conformemente all’allegato 8 sezione V lettere A e B del regolamento di polizia del 1° dicembre 1993478 per la navigazione sul Reno. | |||||
A. Segnalazione di obiettivi radar | ||||||
| ||||||
| ||||||
B. Segnalazione di linee elettriche aeree | ||||||
| ||||||
| ||||||
H.1 | Avviso di vento forte | |||
H.2 | Avviso di tempesta | |||
Segnali | Significato | Articolo | |
– – due suoni brevi tre volte al minuto oppure rintocchi continui di campana oppure suono di una sirena | «segnali di impianti fissi in caso di scarsa visibilità» «segnali di impianti fissi in caso di scarsa visibilità» «segnali degli impianti fissi in caso di scarsa visibilità» | 39 39 39 |
(art. 84 cpv. 1)
1.1 I permessi di condurre devono essere stampati su carta di sicurezza dotata dei seguenti elementi di sicurezza:
1.2 I permessi di condurre devono essere stampati su carta di sicurezza blu (SICPA n. 144 860) di formato A5 (21×14,8 cm).
2.1 I permessi di condurre per conduttori di imprese di navigazione con concessione federale sono compilati conformemente al modello 1.
2.2 I permessi di condurre cantonali sono compilati conformemente al modello 2.
3.1 I permessi di condurre rilasciati entro il 28 febbraio 2002 rimangono validi.
3.2 Per la modifica di permessi o il rilascio di nuovi permessi, dal 1° gennaio 2003 si applicano le disposizioni del presente allegato. I nuovi permessi possono essere rilasciati conformemente alle disposizioni del presente allegato dal 1° marzo 2002.
Modello 1
Licenza di condurre per conduttori di imprese di navigazione con concessione federale
Modello 2
Licenza di condurre cantonale
(art. 90 e 91)
I certificati ai sensi dei modelli 1 e 2 del presente allegato misurano 105 × 75 mm. Essi sono redatti conformemente alla norma ISO/CEI 7810.
Il codice del Paese deve corrispondere al codice ISO ALPHA 2.
I certificati devono essere stampati su carta di sicurezza dotata dei seguenti elementi di sicurezza:
Modello 1, pagine 1 e 4
Condizioni: | CONFEDERAZIONE SVIZZERA |
CH | |
INTERNATIONAL CERTIFICATE | |
FOR OPERATORS OF PLEASURE CRAFT | |
in conformity with resolution No 40. of the Working Party on Inland Water Transport United Nations Economic Commission for Europe | |
CERTIFICATO INTERNAZIONALE | |
PER CONDUTTORI DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO | |
conformemente alla risoluzione n. 40 del Gruppo di lavoro per il trasporto su vie navigabili Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite |
Modello 1, pagine 2 e 3
Certificato n. | ||
Valido per | ||
Vie navigabili*) | Acque costiere*) | |
Imbarcazione da diporto a motore/a vela*) che non supera i seguenti limiti | ||
Firma del titolare: (Valido solo se firmato dal titolare del certificato) | Lunghezza, peso del natante a pieno carico, potenza*) | Lunghezza, peso del natante a pieno carico, potenza*) |
Nome: | ||
Luogo e data di nascita: | Data del rilascio | |
Nazionalità: | Valido fino al | |
Indirizzo: | ||
Rilasciato da: | ||
Autorizzato da: | ||
*) cancellare ciò che non fa al caso | ||
Modello 2, recto
CERTIFICATO INTERNAZIONALE PER CONDUTTORI DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO | |||
CONFEDERAZIONE SVIZZERA | CH | ||
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
7. | |||
8. | 6. | ||
9. | |||
10. I | C | M | S |
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | 5. | ||
Modello 2, verso
INTERNATIONAL CERTIFICATE FOR OPERATORS OF PLEASURE CRAFT | |
(Resolution No. 40 of the UN/ECE Working Party on Inland Water Transport) | |
CERTIFICATO INTERNAZIONALE PER CONDUTTORI DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO | |
(Risoluzione n. 40 del Gruppo di lavoro CEE/ONU per il trasporto su vie navigabili) | |
1. | Nome del titolare |
2. | Altri nomi del titolare |
3. | Luogo e data di nascita |
4. | Data del rilascio |
5. | Numero del certificato |
6. | Fotografia del titolare |
7. | Firma del titolare |
8. | Indirizzo del titolare |
9. | Nazionalità del titolare |
10. | Valevole per I (vie navigabili interne), C (acque costiere), M (imbarcazioni a motore) e S (imbarcazioni a vela) |
11. | Imbarcazione che non supera i seguenti limiti (lunghezza, peso del natante a pieno carico, potenza) |
12. | Valevole fino al |
13. | Rilasciato da |
14. 15. | Autorizzato da Obblighi |
(art. 97 cpv. 1 e 106 cpv. 2)
1.1 Le licenze di navigazione per natanti sottoposti alla vigilanza cantonale devono essere stampate su carta di sicurezza dotata dei seguenti elementi di sicurezza:
1.2 Le licenze di navigazione per natanti sottoposti alla vigilanza cantonale devono essere stampate su carta di sicurezza grigia (SICPA n. 170 449) di formato A5 (21×14,8 cm).
1.3 Le licenze di navigazione per natanti di imprese di navigazione con concessione federale devono essere stampate su carta bianca impermeabile (tipo «neobond» rivestita, bianca) di formato A4 (29,7×21 cm).
2.1 Le licenze di navigazione per l’ammissione ordinaria di natanti soggetti alla vigilanza cantonale e le autorizzazioni per natanti con luogo di stazionamento all’estero sono compilate conformemente al modello 1. Le autorizzazioni per natanti con luogo di stazionamento all’estero si distinguono mediante un’annotazione apposita sulla licenza.
2.2 Le licenze di navigazione per natanti di imprese di navigazione con concessione federale sono compilate conformemente al modello 3.
2.3 Le licenze di navigazione per natanti non sdoganati e le licenze di navigazione collettive sono compilate conformemente al modello 1; si distinguono mediante un’annotazione apposita sulla licenza.
Modello 1
Licenza di navigazione per l’immatricolazione ordinaria di natanti soggetti alla vigilanza cantonale, licenza di navigazione collettiva e licenza di navigazione per i natanti per i quali non vi è stata un’imposizione doganale
Modello 2
Licenze di navigazione per battelli di imprese di navigazione con concessione federale
(art. 156 cpv. 1)
Modello 1
Attestato d’assicurazione | ||||
Contrassegno: | ||||
Genere di natante: | ||||
Marca/Tipo: | ||||
N. dello scafo/HIN o CIN: | ||||
N. di matricola: | ||||
Uso speciale: | ||||
Natante da noleggio | Trasporto professionale di passeggeri | Licenza collettiva | Trasporto professionale di merci | |
Osservazioni: | ||||
Valido dal: | ||||
Motivo entrata in circol.: | ||||
Detentore: | ||||
Data di nascita: | Paese d’origine: | |||
Codice della società: | ||||
Società: | ||||
N. della polizza: | Firma: | |||
N. di controllo: | di chi rilascia l’attestato: | |||
Ritiro definitivo dalla circolazione: | Data: | |||
Motivo della modifica: | ||||
Modello 2
(art. 100 cpv. 5 e 109 b cpv. 2 e 4)
(art. 139)
Tipo di natante | c |
Natanti di lunghezza da 3 a 4 m | 48 |
Natanti di lunghezza di più di 4 m fino a 6,5 m | |
| 15 |
| 27 |
|
|
(art. 100)
La superficie velica risulta, in caso di vele Marconi, dalla somma dei triangoli della vela di prora e della vela maestra.
Nel caso di ketsch o di jole, la vela di randa è considerata come una seconda vela maestra; per il cutter il triangolo della vela di prora è contato fino allo straglio più avanzato.
Gli spinnakers non vengono presi in considerazione.
Per la determinazione della superficie velica globale in m 2 , il risultato del calcolo è arrotondato al numero inferiore interno.
La superficie del triangolo della vela di prora si calcola secondo la formula seguente:
0 1 = (m 2 )
Nella formula:
La superficie del triangolo della vela maestra si calcola secondo la formula seguente:
0 2 = = (m 2 )
Nella formula:
In caso di legature particolari, il calcolo della superficie velica viene fissato caso per caso.
Gli arrotondamenti prodotti dalle ralinghe non vengono presi in considerazione.
(art. 143)
Esempi:
a. batelli naviganti in zona 2
b. batelli naviganti in zona 3
c. Disposizione delle marche di immersione per le zone 2 o 3
d. Disposizione che navigano sia in zona 2 sia in zona 3
e. Disposizione delle marche di immersione per le zone 2 o 3
*) Altezza delle cifre 8 cm
(art. 144 e 145)
x/L | 0,25 e di più | 0,20 | 0,15 | 0,10 | 0,05 | 0 |
p | 1 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0 |
| per la zona 2 per la zona 3 | 200 cm 100 cm |
| per la zona 2 per la zona 3 | 100 cm 50 cm |
le =
Qualora è inferiore a 0,6 la lunghezza efficace le è uguale a zero.
b/B | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | |
Aumento (cm) | in zona 2 in zona 3 | 25 12,5 | 30 15 | 34 17 | 37 18,5 | 39 19,5 | 40 20 |
(art. 132 cpv. 1, 163 cpv. 1 lett. m e 166 cpv. 5)
Sui natanti che devono essere provvisti di contrassegni vanno tenuti mezzi di salvataggio ai sensi dell’articolo 134 o 134a. A questi si aggiungono gli oggetti dell’attrezzatura elencati qui di seguito.
1 Vanno presi a bordo dei gommoni o dei convogli:
2 Ogni persona a bordo di un gommone deve indossare il seguente equipaggiamento:
(art. 111)
(art. 138 a e 148 f )
Genere di imbarcazione | c |
Imbarcazione a remi | 1,5 |
Imbarcazione a vela | 3 |
| |
| 1,5 |
|
|
p =
(art. 86 cpv. 1)
111 Leggi e ordinanze
112 Basi elementari della condotta dei battelli 501
211 Attracco del battello alla galloccia, alle bitte, a un anello e a un palo, almeno 4 nodi
212 Determinazione della rotta sulla carta nautica
213 Rilevamento della posizione
221 Lotta antincendio
222 Pericolo di acqua nella sentina
223 Provvedimenti in caso di avarie e collisioni
224 Guasto alle macchine
225 Posa del natante su fondale basso
226 Valutazione delle condizioni meteorologiche ed eventuali provvedimentida adottare
227 Manovre di ancoraggio
241 Manovra in spazio ristretto
242 Ricupero dell’uomo in acqua
243 Navigazione su diverse rotte
244 Issare e ammainare le vele, a una boa e in corso di rotta
245 Manovra con virate con vento di prua e di poppa
246 Sulle acque correnti: virata a monte, approdo nella corrente e nelle acque calme
Il programma d’esame per la licenza di condurre della categoria B è retto dall’articolo 43 dell’ordinanza del 14 marzo 1994 502 sulla costruzione dei battelli e dalle pertinenti disposizioni d’esecuzione del DATEC.
111 Leggi, ordinanze e regolamenti
112 Permessi e documenti
121 Carico e bordo libero
122 Stabilità e assestamento
123 Impianti delle macchine
[cfr. indicazioni sugli allegati 4 e 5]
124 Impianti di bordo, installazioni e attrezzature
131 Conoscenza delle manovre
141 Conoscenza delle acque (solo per il lago di Costanza, l’Untersee ed il Reno tra Stein am Rhein e Sciaffusa)
142 Rotta
143 Mezzi di navigazione
144 Meteorologia
151 Orario
152 Trasporti speciali
241 Ricupero dell’uomo in acqua (ricupero a babordo e a tribordo)
242 Falla
243 Posa del natante su fondale basso
244 Naufragio del battello
245 Incendio
246 Navigazione con barra di emergenza
247 Ancoraggio
248 Servizio di rimorchiaggio
249 Soccorso a natanti in difficoltà
250 Collisione
111 Leggi e ordinanze
112 Basi elementari della condotta dei natanti 503
211 Attracco del battello alla galloccia, alle bitte, a un anello e a un palo, almeno 4 nodi
212 Determinazione della rotta sulla carta nautica
213 Rilevamento della posizione
221 Lotta antincendio
222 Pericolo di acqua nella sentina
223 Riduzione della superficie velica in corso di rotta (terzarolare o cambiare le vele), a una boa o all’ancora
224 Provvedimenti in caso di avarie e collisioni
225 Posa del natante su fondale basso
226 Valutazione delle condizioni meteorologiche e degli eventuali provvedimenti da adottare
227 Manovre di ancoraggio
241 Manovra in spazio ristretto
242 Ricupero dell’uomo in acqua
243 Navigazione su diverse rotte
244 Issare e ammainare le vele, a una boa e in corso di rotta
245 Manovra con virate con vento di prua e di poppa
246 Accosto a una boa o a un pontile e partenza
(art. 100 cpv. 2 e 4)
(art. 100 cpv. 4)
(art. 133 cpv. 4)
Gli apparecchi Satnav devono soddisfare almeno i seguenti requisiti:
Indice
1 Disposizioni generali
2 Disposizioni relative alla circolazione
21 Generalità
22 Contrassegni dei natanti
23 Segnalazione dei battelli
24 Segnalazioni acustiche dei natanti
25 Segnalazione della via navigabile
25 a Incapacità di condurre e valori limite
25 b Controllo dellʼidoneità alla guida
25 c Provvedimenti concernenti il divieto di esercitare un’attività nautica e il sequestro la licenza di condurre
25 d Periodo di revoca della licenza
Art. 40 p
26 Regole di rotta e di stazionamento
27 Disposizioni particolari per fiumi e canali
28 Disposizioni complementari
281 Manifestazioni e trasporti sottoposti ad autorizzazione
282 Comportamento dei pescatori e dei sommozzatori
29 Notifiche degli organi di polizia
3 Disposizioni di ammissione
31 Conduttori
311 Licenza di condurre
312 Esame
313 Documenti internazionali ed esteri
32 Natanti
321 Licenza di navigazione
322 Ispezione
323 Natanti esteri
4 Disposizioni sulla costruzione
41 Disposizioni comuni
411 Generalità
412 Bordo libero e stabilità
413 Scafo
414 Impianto delle macchine
415 Impianto elettrico
416 Impianti di timoneria e di governo
417 Impianti per gas liquefatto
Abrogato Art. 130
418 Attrezzatura
42 Disposizioni particolari per le imbarcazioni da diporto
Abrogato Art. 135
Abrogato Art. 140 b
Abrogato Art. 141
43 Disposizioni particolari per i battelli per il trasporto di merci e gli impianti galleggianti
44 Disposizioni particolari per i battelli che servono al trasporto professionale di persone
Art. 148
45 Disposizioni particolari per i gommoni
46 Disposizioni particolari per le imbarcazioni sportive
5 Equipaggio
6 Assicurazione sulla responsabilità civile
7 Prestito e noleggio di natanti
8 Impianti per la navigazione
9 Disposizioni speciali
10 Disposizioni finali
Allegato 1
Equivalenze terminologiche
Allegato 1 a
Contrassegni dei battelli
Allegato 2
Segnali a vista dei natanti
Allegato 3
Segnali acustici dei natanti
Allegato 4
Segnaletica della via navigabile
Allegato 5
Licenza di condurre
Allegato 6
Documenti internazionali
Allegato 7
Licenze di navigazione
Allegato 8 Abrogato
Allegato 9
Documenti d’assicurazione
Allegato 10
Misurazione del rumore in esercizio causato dai battelli a motore
Allegato 11
Potenza di propulsione ammissibile per le imbarcazioni da diporto
Allegato 12
Calcolo della superficie velica
Allegato 13
Marca di immersione
Allegato 14
Calcolo del bordo libero dei battelli per il trasporto delle merci con insellamento e sovrastrutture
Allegato 15
Attrezzatura minima
Allegato 16 e 17
Abrogati
Allegato 18
Numero di persone ammesso sulle imbarcazioni da diporto e sui gommoni
Allegato 19
Programmi d’esame
Allegato 20 a 26
Abrogati
Allegato 26 a
Abrogato
Allegato 27 a 31
Abrogati
Allegato 32
Programma d’esame per le imbarcazioni sportive
Allegato 33
Verbale di collaudo
Allegato 34
Requisiti degli apparecchi Satnav e della loro istallazione