I battelli dell’Amministrazione possono essere condotti e utilizzati unicamente da impiegati della Confederazione. Tali impiegati devono essere titolari di una licenza di condurre natanti federale della categoria corrispondente.
Il personale civile dei cantieri navali può condurre battelli dell’Amministrazione soltanto durante corse di prova o trasferimenti. A tal fine, è sufficiente una licenza di condurre natanti cantonale della categoria corrispondente.
Gli agenti di polizia, i pompieri e il personale dei servizi sanitari non necessitano di una licenza di condurre natanti federale se durante la loro attività professionale conducono battelli dell’Amministrazione con una licenza di condurre natanti cantonale della categoria corrispondente. La licenza di condurre battelli dell’Amministrazione è rilasciata, per una durata massima di cinque anni, dal comando della Formazione d’addestramento del genio/salvataggio/NBC una volta conclusa l’istruzione complementare.
I battelli dell’Amministrazione possono essere utilizzati unicamente per corse di servizio.
Eccezionalmente, è permesso trasportare terzi se lo scopo della corsa lo esige, nonché in casi d’urgenza o per prestare soccorso. Per trasportare terzi ad altri fini è necessario il consenso dell’UCNEs.