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747.219.1

Ordinanza
sulla protezione del tracciato delle idrovie

del 21 aprile 1993 (Stato 1° maggio 1993)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 24 capoverso 2, 27 capoverso 1 e 72 capoverso 1 della legge federale del 22 dicembre 1916 1 sull’utilizzazione delle forze idriche,

ordina:

Art. 1 Campo d’applicazione

Soggiacciono alla presente ordinanza le seguenti sezioni di corsi d’acqua:

  1. il Reno da Basilea a Weiach;
  2. l’Aar dalla sua confluenza fino alla ritenuta di Klingnau;
  3. il Rodano dalla frontiera franco-svizzera al lago Lemano.

Art. 2 Approvazione della Confederazione

I progetti per costruzioni idrauliche od altre opere che riguardino le sezioni di corsi d’acqua menzionate all’articolo 1 devono essere comunicati per approvazione all’Ufficio federale dei trasporti 2 (Ufficio federale).

Art. 3 Invio dei progetti

I richiedenti sottopongono i loro progetti ai Cantoni interessati.

I Cantoni comunicano i progetti all’Ufficio federale, accompagnandoli del loro preavviso.

Art. 4 Esame dei progetti

L’Ufficio federale esamina i progetti e decide se e in qual modo i richiedenti debbano prendere misure che soddisfino le esigenze della navigazione attuale e futura.

In particolare decide se le misure siano da prendere in fase di realizzazione dei progetti o solo al momento dell’apertura delle idrovie alla navigazione.

Art. 5 Piano settoriale

L’esame dei progetti avviene in base al piano settoriale delle idrovie.

Fino al momento della sua adozione, sono applicabili le norme tecniche fissate dall’Ufficio federale.

Art. 6 Diritto previgente: abrogazione

Il decreto del Consiglio federale del 4 aprile 1923 3 concernente i corsi d’acqua navigabili o che possono essere resi navigabili è abrogato.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 1993.