Soggiacciono alla presente ordinanza le seguenti sezioni di corsi d’acqua:
- il Reno da Basilea a Weiach;
- l’Aar dalla sua confluenza fino alla ritenuta di Klingnau;
- il Rodano dalla frontiera franco-svizzera al lago Lemano.
747.219.1
del 21 aprile 1993 (Stato 1° maggio 1993)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 24 capoverso 2, 27 capoverso 1 e 72 capoverso 1 della legge federale del 22 dicembre 1916 1 sull’utilizzazione delle forze idriche,
ordina:
Soggiacciono alla presente ordinanza le seguenti sezioni di corsi d’acqua:
I progetti per costruzioni idrauliche od altre opere che riguardino le sezioni di corsi d’acqua menzionate all’articolo 1 devono essere comunicati per approvazione all’Ufficio federale dei trasporti 2 (Ufficio federale).
I richiedenti sottopongono i loro progetti ai Cantoni interessati.
I Cantoni comunicano i progetti all’Ufficio federale, accompagnandoli del loro preavviso.
L’Ufficio federale esamina i progetti e decide se e in qual modo i richiedenti debbano prendere misure che soddisfino le esigenze della navigazione attuale e futura.
In particolare decide se le misure siano da prendere in fase di realizzazione dei progetti o solo al momento dell’apertura delle idrovie alla navigazione.
L’esame dei progetti avviene in base al piano settoriale delle idrovie.
Fino al momento della sua adozione, sono applicabili le norme tecniche fissate dall’Ufficio federale.
Il decreto del Consiglio federale del 4 aprile 1923 3 concernente i corsi d’acqua navigabili o che possono essere resi navigabili è abrogato.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 1993.