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747.224.25

Decreto del Consiglio federale
concernente le eccezioni alla privativa postale

del 29 aprile 1960 (Stato 15 maggio 1960)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 2 capoverso 2 della legge federale del 2 ottobre 1924 1 sul servizio delle poste,

decreta:

Art. 1

Il trasporto regolare dei viaggiatori a titolo professionale, per nave, sul Reno tra Basilea e Rheinfelden, è escluso dalla privativa postale fino a nuovo avviso.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il 15 maggio 1960.