(art. 2 cpv. 1 lett. b e 2 a cpv. 1)
Esame
1. Gli esami per l’ottenimento della licenza di navigazione d’altura sono giudicati da esperti dell’autorità o dell’ente esaminatore riconosciuto titolari della licenza di navigazione d’altura.
2. Gli istruttori non possono essere impiegati come direttori o esperti degli esami.
3. L’elenco delle domande d’esame inclusi gli esercizi sulle maree e di carteggio nautico con i rispettivi formulari e tabelle allestito dall’autorità o dall’ente esaminatore è subordinato all’approvazione dell’USNM.
4. L’esame teorico comprende le seguenti materie:
5. Le domande per le categorie «natanti a vela con o senza motore» e «natanti motorizzati» sono identiche.
6. Per le materie da A–E vengono poste esclusivamente le domande figuranti nell’elenco delle domande d’esame (inclusi gli esercizi sulle maree e gli esercizi di carteggio nautico con i rispettivi formulari e tabelle), autorizzate dall’USNM; per le materie F e G sono poste esclusivamente domande analoghe a quelle del modello.
7. L’esame è scritto. Può essere applicato il sistema della scelta multipla. I calcoli e le annotazioni sulle carte per risolvere gli esercizi dei gruppi 2 e 3 fanno parte della risposta e vanno consegnati.
8. A ogni domanda sono attribuiti punti in relazione alla sua importanza o difficoltà.
9. L’esame teorico è superato se il candidato ottiene almeno il 75 per cento del punteggio massimo per ogni materia.
10. In caso di risultato insufficiente in una o più materie, il candidato può, entro il termine di un anno, ripetere l’esame solo nel gruppo in cui non ha raggiunto la sufficienza, versando in tal caso una tassa d’esame parziale.
11. Per l’esame, il candidato dispone di sette ore al massimo. La ripartizione del tempo fra i gruppi 1, 2 e 3 è stabilita dalla singola autorità o ente esaminatore.
12. Le risposte illeggibili o incomplete non sono prese in considerazione.
13. Ad eccezione del materiale per scrivere o disegnare, del formulario per il calcolo del carteggio e dei documenti distribuiti all’esame, non possono essere usati altri documenti o strumenti (in particolare non sono ammessi apparecchi radio, telefoni, calcolatrici programmabili e computer).
14. Il responsabile dell’esame può ordinare l’allontanamento immediato di un candidato che faccia uso di documenti o strumenti non autorizzati. In simili casi, l’esame è considerato non superato. Durante o dopo l’esame la direzione dell’esame non accetta nessuna discussione con i candidati in merito ai risultati dell’esame.
15. Le date e le sedi delle sessioni ordinarie d’esame sono stabilite dall’autorità o dall’ente esaminatore.
16. Le autorità o gli enti esaminatori possono emanare modalità proprie necessarie allo svolgimento dell’esame.
17. Le tasse sono stabilite come segue:
18. Le tasse devono essere pagate al momento dell’iscrizione. Non vengono rimborsate se il candidato non si presenta all’esame o non lo supera.
19. Su richiesta di singoli candidati, l’autorità o l’ente esaminatore può organizzare sessioni straordinarie d’esame. I candidati possono essere obbligati ad assumere la totalità delle spese supplementari che ne risultano.
20. A seconda delle conoscenze specialistiche richieste, la tariffa oraria per oneri straordinari ammonta a 100–200 franchi.