L’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) concede, impiegando il prodotto dell’imposta sugli oli minerali destinata al traffico aereo (art. 37a cpv. 1 lett. c e 37f lett. e LUMin), aiuti finanziari per le seguenti istruzioni:
- pilota professionista per aereo ed elicottero:1.pilota di linea senza qualifica di tipo (Frozen ATPL, Frozen Airline Transport Pilot Licence),2.pilota professionista con qualifica di volo strumentale (CPL/IR, Commercial Pilot Licence/Instrumental Rating);
- pilota professionista per elicottero per una qualifica per atterraggi in montagna (MOU, Mountain);
- istruttore di volo per aereo ed elicottero:1.istruttore di volo (FI, Flight Instructor),2.istruttore di volo per voli strumentali (IRI, Instrument Rating Instructor),3.istruttore di volo per atterraggi in montagna (MI, Mountain Instructor),4.istruttore di classe (CRI, Class Rating Instructor);
- personale di manutenzione di aeromobili:1.categorie di licenza A e B secondo l’Allegato III (Parte 66), Punto 66.A.3 del regolamento (UE) n. 1321/20143,2.licenza di specialista secondo l’ordinanza del DATEC del 25 agosto 20004 concernente il personale di manutenzione d’aeromobili.
Per ciascuna categoria, ogni anno il numero di candidati a cui sono concessi aiuti finanziari non deve superare il fabbisogno dell’aviazione civile svizzera, determinato empiricamente sulla base dei tre anni precedenti.
Non sono concessi aiuti finanziari per le istruzioni di competenza delle Forze aeree.