La presente ordinanza disciplina, per le misure di sicurezza nell’aviazione secondo il regolamento (CE) n. 300/2008 in combinato disposto con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 e secondo il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 e gli articoli 122a–122d ONA:6
- i compiti dell’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) e del comitato nazionale di sicurezza nell’aviazione;
- i requisiti per i programmi di sicurezza degli esercenti di aeroporto e delle imprese di trasporto aereo;
- 7 i requisiti per il sistema di gestione della sicurezza dei fornitori di servizi della sicurezza aerea;
- 8 l’autorizzazione da parte dell’UFAC;
- 9 i compiti dell’organismo di controllo indipendente;
- 10 i compiti dell’organismo di formazione esterno;
- le misure in caso di particolare minaccia;
- il finanziamento delle misure;
- le misure agevolate per determinati esercenti di aeroporto e imprese di trasporto aereo.
Nell’ambito della presente ordinanza il campo d’aviazione di San Gallo-Altenrhein viene considerato un aeroporto.