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748.127.4 OIMA

Ordinanza del DATEC concernente le imprese di manutenzione di aeromobili (OIMA)

del 19 marzo 2004 (Stato 1° aprile 2025)

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia
e delle comunicazioni,

visti gli articoli 57 capoversi 1 e 2 e 58 capoverso 2 della legge federale del
21 dicembre 1948 1 sulla navigazione aerea (LNA), 2

ordina:

Sezione 1 In generale

Art. 13 Oggetto, campo d’applicazione e diritto applicabile

La presente ordinanza si applica alle imprese che eseguono o certificano lavori di manutenzione ai sensi dell’ordinanza del DATEC del 18 settembre 1995 4 concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA).

Essa si applica nella misura in cui non sia applicabile, conformemente al numero 3 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 19995 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, uno dei seguenti regolamenti UE nella versione vincolante per la Svizzera6:

  1. regolamento (UE) n. 2018/11397;
  2. regolamento (UE) n. 1321/20148.9

Essa si applica alle imprese che eseguono o certificano lavori di manutenzione su aeromobili, motori, eliche, parti d’aeromobile ed equipaggiamenti, nonché alle imprese svizzere operanti presso l’aeroporto di Basilea-Mulhouse.

Sempre che non siano applicabili prescrizioni estere, la presente ordinanza si applica per analogia anche alle imprese svizzere che eseguono o certificano lavori di manutenzione:10

  1. in Svizzera su aeromobili, motori, eliche, parti d’aeromobile ed equipaggiamenti esteri;
  2. 11 ...
  3. all’estero su aeromobili, motori, eliche, parti d’aeromobile ed equipaggiamenti esteri.

Sono fatti salvi gli accordi internazionali concernenti la manutenzione di aeromo-bili, motori, eliche, parti d’aeromobile ed equipaggiamenti.

Art. 212

Art. 313 Definizioni

Nella presente ordinanza s’intende per:

  1. impresa di manutenzione: impresa titolare di una licenza per l’esecuzione di lavori di manutenzione di aeromobili;
  2. direttore responsabile: la persona che, nell’impresa di manutenzione di aeromobili, detiene l’autorità generale e che può disporre dei mezzi per finanziare tutti gli acquisti necessari per eseguire i lavori di manutenzione previsti e per effettuarli secondo le norme fissate dalle autorità;
  3. persona autorizzata a certificare: persona che, in virtù dell’ordinanza del 25 agosto 200014 concernente il personale di manutenzione d’aeromobili (OPMA) oppure dell’allegato III (parte 66) al regolamento (UE) n. 1321/201415, è abilitata dall’UFAC a rilasciare certificati di riammissione in servizio;
  4. manuale dell’impresa di manutenzione: insieme di documenti in cui l’impresa di manutenzione disciplina la propria organizzazione, le proprie procedure nonché l’esecuzione, la sorveglianza e la certificazione dei lavori di manutenzione;
  5. registrazioni di manutenzione: documenti quali schede tecniche, rapporti di lavoro, certificati di riammissione in servizio, rapporti di prova o attestati di prova;
  6. lavori di manutenzione: lavori di controllo, revisione, modifica, sostituzione e riparazione su aeromobili, motori, eliche, parti d’aeromobile e equipaggiamenti, salvo le ispezioni pre-volo secondo il manuale di volo;
  7. fattori umani: principi che si applicano alla progettazione aeronautica, alla certificazione, alla formazione, ai settori operativi e alla manutenzione, volti a creare un’interfaccia sicura tra la componente umana e gli altri elementi del sistema, tenendo dovutamente conto delle variabili di rendimento;
  8. variabili di rendimento: l’insieme delle capacità e dei limiti umani che possono determinare la sicurezza e l’efficienza delle operazioni aeronautiche.

Sezione 2. Licenza di manutenzione

Art. 4 Obbligo di licenza e ambito di regolamentazione

Le imprese che effettuano o certificano lavori di manutenzione conformemente all’articolo 1 devono disporre di una licenza di impresa di manutenzione di aeromobili (licenza di manutenzione).

La licenza di manutenzione non è necessaria per le imprese che eseguono lavori di manutenzione in subappalto e che sono sorvegliate e certificate dall’impresa di manutenzione appaltatrice ai sensi dell’articolo 20 capoverso 2.

Art. 5 Imprese di manutenzione all’estero

Alle imprese di manutenzione all’estero non vengono rilasciate licenze di manutenzione.

Art. 6 Campi di attività

Nella licenza di manutenzione sono indicati i campi di attività nei quali l’impresa è autorizzata a operare. L’UFAC 16 emana direttive in merito ai campi di attività per i quali è possibile ottenere una licenza di manutenzione.

Art. 7 Eccezioni

L’UFAC, dietro richiesta motivata, può autorizzare un’impresa di manutenzione a derogare a determinate disposizioni della presente ordinanza o a eseguire lavori di manutenzione non indicati nella licenza di manutenzione. L’autorizzazione speciale può essere vincolata a oneri o condizioni particolari.

Sezione 3 Condizioni per il rilascio di una licenza di manutenzione

Art. 817 Domanda e allegato nazionale

La domanda di rilascio di una licenza di manutenzione, completa della documentazione necessaria di cui all’articolo 9, va presentata all’UFAC almeno due mesi prima dell’ispezione dell’impresa. Nella domanda occorre indicare per quali campi di attività è sollecitata la licenza. La documentazione è presentata in una lingua ufficiale o in inglese.

Le imprese svizzere in possesso di un’approvazione quale impresa di manutenzione secondo l’allegato II (parte 145) o l’allegato Vd (parte CAO) del regolamento (UE) n. 1321/2014 18 , devono presentare, invece degli attestati e della documentazione di cui all’articolo 9, un allegato nazionale al manuale dell’impresa approvato. Nell’allegato devono figurare le differenze tra la manutenzione di aeromobili, motori, eliche, parti di aeromobile ed equipaggiamenti autorizzate in base all’ODNA 19 , e quelle che rientrano nel campo d’applicazione del regolamento (UE) n. 2018/1139. L’UFAC può emanare direttive sotto forma di una comunicazione tecnica ai sensi dell’articolo 25.

Art. 9 Contenuto della domanda

Il richiedente deve dimostrare che:

  1. l’impresa è iscritta nel registro di commercio in Svizzera o non è soggetta all’obbligo di registrazione;
  2. l’impresa dispone di un manuale dell’impresa di manutenzione (art. 10);
  3. sono a disposizione locali e impianti adatti, che permettono al personale di manutenzione di eseguire i propri compiti in modo adeguato (art. 11);
  4. l’impresa è dotata di personale proprio (art. 12);
  5. l’impresa dispone degli equipaggiamenti, delle attrezzature e del materiale necessari (art. 13);
  6. la documentazione necessaria par l’esecuzione dei lavori di manutenzione è disponibile e aggiornata (art. 14).

Art. 10 Manuale dell’impresa di manutenzione

Il richiedente allestisce, in una delle tre lingue ufficiali o in inglese, un manuale dell’impresa di manutenzione e lo sottopone all’UFAC per approvazione.

Il manuale contiene le indicazioni e le procedure di cui all’allegato 1. L’UFAC può modificare l’allegato 1. L’UFAC emana direttive in merito alla forma e alla struttura del manuale di manutenzione.

... 20

Il manuale dell’impresa di manutenzione, o le sue parti determinanti, devono essere accessibili alle persone elencate nel manuale stesso. L’impresa di manutenzione provvede affinché il manuale sia costantemente aggiornato.

L’UFAC può prescrivere cambiamenti se lo ritiene necessario per assicurare una regolare manutenzione degli aeromobili. Il manuale viene modificato di conseguenza.

Le modifiche del manuale dell’impresa di manutenzione concernenti i punti di cui all’allegato 1 sono soggette all’approvazione dell’UFAC.

Art. 1121 Locali e autorizzazione di accesso

L’impresa di manutenzione deve disporre, per tutti i lavori previsti, di locali e impianti adatti. Questi devono offrire condizioni di lavoro adeguate ai lavori da svolgere e protezione contro le intemperie, il rumore e la contaminazione dei posti di lavoro.

Devono inoltre essere disponibili uffici adeguati per la pianificazione e la direzione dei lavori, nonché per la conservazione delle registrazioni di manutenzione.

I posti di lavoro vanno disposti tenendo conto delle caratteristiche dei lavori da svolgere.

I motori, le eliche, le parti d’aeromobile, gli equipaggiamenti, l’attrezzatura, il materiale e le apparecchiature di controllo vanno immagazzinati in locali adeguati, tenendo conto delle indicazioni del costruttore. Le parti utilizzabili devono essere depositate separatamente da quelle che non lo sono e in modo che non possano essere né danneggiate, né alterate nella loro qualità.

L’accesso ai depositi e alle attrezzature è limitato al personale autorizzato.

Art. 1222 Personale

L’impresa di manutenzione deve nominare un direttore responsabile.

I dirigenti subordinati al direttore responsabile devono essere notificati all’UFAC per approvazione. Nei limiti del manuale dell’impresa di manutenzione e, dove applicabile, dell’allegato nazionale, sono responsabili dell’osservanza delle prescrizioni della presente ordinanza.

L’impresa di manutenzione deve disporre di personale sufficiente per pianificare, eseguire, sorvegliare e verificare i lavori previsti o assicurati per contratto. Se la mole di lavoro supera quella prevista, l’impresa può impiegare temporaneamente personale supplementare, il quale tuttavia non può rilasciare certificati di manutenzione; è fatto salvo il capoverso 7.

Un numero sufficiente di dipendenti dell’impresa addetti alla manutenzione deve essere abilitato, conformemente all’OPMA 23 , all’allegato III (parte 66) del regolamento (UE) n. 1321/2014 24 o sulla base di un’abilitazione secondo gli allegati all’ODNA 25 per le sottocategorie della categoria speciale, a rilasciare certificati di riammissione in servizio. L’UFAC può fissare questo numero caso per caso, tenendo conto dei lavori di manutenzione previsti.

Le imprese di manutenzione che eseguono e certificano lavori di manutenzione su aeromobili, esclusi gli alianti, i palloni e gli alianti con gruppo propulsore estraibile/retraibile devono disporre di almeno una persona che:

  1. possieda una licenza adeguata secondo l’allegato III (parte 66) del regolamento (UE) n. 1321/2014 o di cui all’articolo 20 OPMA;
  2. possieda la licenza da almeno tre anni;
  3. abbia svolto le attività previste negli ultimi due anni;
  4. sia impiegata fissa dell’impresa di manutenzione;
  5. possieda conoscenze nei seguenti ambiti:1.utilizzazione dei documenti di manutenzione per eseguire lavori di manutenzione complessi,2.procedure di verifica della conformità dei lavori di manutenzione complessi alle esigenze di navigabilità,3.lavori amministrativi, in particolare l’allestimento o la valutazione di rapporti dei voli di controllo, la tenuta dei documenti tecnici, la redazione di rapporti di lavoro e di rapporti riguardanti la pesatura degli aeromobili.

L’impresa di manutenzione conserva:

  1. registrazioni sulle persone abilitate al rilascio di certificati, nelle quali sono riportati i dettagli delle rispettive autorizzazioni;
  2. per almeno due anni dopo la conclusione del rapporto di lavoro o l’abbandono della relativa attività, una copia delle registrazioni concernenti le persone abilitate al rilascio di certificati.

Per lavori di manutenzione specialistici, l’impresa di manutenzione può far capo a uno specialista esterno ai sensi dell’articolo 6 OPMA.

L’impresa di manutenzione deve garantire che le persone di cui ai capoversi 1 e 2 e il personale addetto alla manutenzione seguano ogni due anni addestramenti sui temi «fattori umani» e «variabili di rendimento».

Art. 1326 Attrezzatura, materiale, strumenti di misurazione e di controllo

Al momento di effettuare i lavori di manutenzione, l’impresa di manutenzione deve disporre dell’attrezzatura, del materiale e degli strumenti di misurazione e di controllo necessari.

Gli strumenti di misurazione e di controllo vanno verificati e calibrati regolarmente secondo le indicazioni del costruttore o, se queste non sono disponibili, secondo le norme riconosciute dall’UFAC. L’impresa di manutenzione conserva una registrazione delle verifiche eseguite e delle norme applicate. Le registrazioni devono fare riferimento al numero di serie o di inventario dello strumento di misurazione o di controllo.

Art. 14 Documenti di manutenzione

Al momento di eseguire i lavori di manutenzione, l’impresa deve disporre dei documenti di manutenzione necessari secondo l’articolo 25 ODNA 27 .

Se l’impresa allestisce anche documenti propri, la loro elaborazione deve avvenire secondo una procedura definita nel manuale dell’impresa di manutenzione.

I documenti di manutenzione sono costantemente aggiornati e sono messi a disposizione del personale in forma adeguata per lo svolgimento dei lavori.

Sezione 4 Ispezione dell’impresa e licenza di manutenzione

Art. 15 Ispezione dell’impresa

L’UFAC, dopo aver ricevuto e verificato la documentazione completa di cui all’articolo 8, effettua un’ispezione dell’impresa di manutenzione in presenza di un rappresentante di quest’ultima.

La data dell’ispezione è fissata dall’UFAC.

L’UFAC può far capo a esperti esterni per l’ispezione.

Il risultato dell’ispezione è messo a verbale e comunicato al richiedente.

Se dall’ispezione emerge che non sono soddisfatte tutte le condizioni per il rilascio di una licenza di manutenzione, l’UFAC comunica al richiedente le misure supplementari da adottare e gli fissa un termine appropriato.

Se il richiedente non adotta le misure necessarie entro il termine fissato, si considera che l’ispezione non è superata.

Art. 1628 Licenza di manutenzione

Se tutte le condizioni sono soddisfatte, l’UFAC rilascia al richiedente la licenza di manutenzione, sulla quale figura il campo o i campi di attività ammessi, conformemente al manuale dell’impresa di manutenzione.

Per le aziende che sono già in possesso di un’approvazione quale impresa di manutenzione secondo l’allegato II (parte 145) o l’allegato Vd (parte CAO) del regolamento (UE) n. 1321/2014 29 , l’allegato nazionale conforme all’articolo 8 capoverso 2 è considerato licenza di manutenzione. In tal caso, i campi di attività ai quali si applica la licenza sono specificati nell’allegato nazionale. L’UFAC può emanare direttive sotto forma di una comunicazione tecnica ai sensi dell’articolo 25.

La licenza di manutenzione ha durata illimitata. In casi particolari, l’UFAC può limitare la durata di validità.

Conformemente al capoverso 1, l’UFAC effettua almeno ogni 24 mesi un’ispezione ai sensi dell’articolo 15 al fine di verificare l’osservanza delle prescrizioni vigenti. Per le aziende di cui al capoverso 2, l’intervallo si basa su quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1321/2014.

Art. 17 Estensione della licenza di manutenzione

L’impresa di manutenzione che intende ottenere un’estensione dei campi di attività indicati sulla propria licenza deve superare un’ispezione.

A questa ispezione si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 8–15.

Art. 18 Cambiamenti concernenti l’impresa di manutenzione

I cambiamenti di rilievo quali la modifica della ragione sociale, il cambiamento di sede, l’apertura o la chiusura di succursali, la nomina di un nuovo direttore responsabile o di nuovi dirigenti oppure i cambiamenti riguardanti le officine, le procedure, i campi di attività e le persone abilitate a emettere certificati devono essere comunicati immediatamente all’UFAC e sono subordinati alla sua approvazione. 30

Se le condizioni per il mantenimento di una licenza non sono temporaneamente soddisfatte per una delle ragioni di cui al capoverso 1, l’UFAC può fissare condizioni o oneri che l’impresa di manutenzione deve rispettare per poter continuare comunque la sua attività. All’occorrenza, esso adatta la licenza alla nuova situazione.

Art. 1931 Revoca, limitazione o estinzione della validità

In applicazione dell’articolo 92 LNA, l’UFAC può decidere la revoca temporanea o definitiva della licenza di manutenzione oppure limitare il campo di attività dell’impresa se constata che:

  1. non sono più soddisfatte le condizioni determinanti per il rilascio della licenza;
  2. i lavori di manutenzione sono stati eseguiti in modo gravemente lacunoso o con ripetuta incuria;
  3. gli viene impedito l’accesso all’impresa di manutenzione o gli viene rifiutata la visione dei documenti necessari per verificare il rispetto delle presenti prescrizioni;
  4. l’impresa di manutenzione non paga le tasse che le vengono imputate.

Se l’approvazione quale impresa di manutenzione secondo l’allegato II (parte 145) e l’allegato Vd (parte CAO) del regolamento (UE) n. 1321/2014 32 viene a cadere, ciò comporta automaticamente l’estinzione dell’allegato nazionale di cui all’articolo 8 capoverso 2.

Sezione 5 Diritti dell’impresa di manutenzione

Art. 2033

Nei limiti del campo di attività stabilito nella licenza di manutenzione e nel manuale dell’impresa di manutenzione o, dove applicabile, nell’allegato nazionale, l’impresa è autorizzata a effettuare e certificare lavori di manutenzione su aeromobili, motori, eliche, parti d’aeromobile ed equipaggiamenti secondo gli articoli 24–40 ODNA34 nei seguenti luoghi:

  1. nelle sedi dell’impresa indicate nella licenza di manutenzione o, dove applicabile, nell’allegato nazionale;
  2. in casi isolati, in qualunque luogo, nella misura in cui l’aeromobile in questione non è idoneo al volo;
  3. in qualunque luogo, se si tratta di lavori di manutenzione occasionali e non complessi, la cui esecuzione è prevista nel manuale dell’impresa di manutenzione o, dove applicabile, nell’allegato nazionale.

L’impresa di manutenzione può delegare lavori di manutenzione a imprese che li effettuano in subappalto, a condizione che sia in grado di assicurarne la conformità e di certificare l’esecuzione dei lavori secondo le prescrizioni.

Nel corso della manutenzione di un determinato aeromobile, l’impresa può fabbricare e utilizzare singole parti dell’aeromobile o equipaggiamenti in conformità al disegno originale o ai dati di progetto approvati, a condizione che:

  1. disponga delle autorizzazioni e delle competenze per l’aeromobile in questione;
  2. descriva i processi di fabbricazione e la procedura di verifica nel manuale dell’impresa di manutenzione o, dove applicabile, nell’allegato nazionale.

Le singole fabbricazioni di cui al capoverso 3 possono essere destinate esclusivamente all’aeromobile sul quale sono eseguiti i lavori di manutenzione.

Nelle comunicazioni tecniche di cui all’articolo 25 l’UFAC emana direttive sulla fabbricazione di equipaggiamenti e di parti di aeromobili.

Sezione 6 Obblighi dell’impresa di manutenzione

Art. 21 Procedure di esercizio

L’impresa di manutenzione allestisce procedure di esercizio riconosciute
dall’UFAC, per garantire la corretta esecuzione e conclusione dei lavori di manutenzione conformemente agli articoli 23–40 ODNA 35 nonché il rispetto delle disposizioni della presente ordinanza.

Art. 21bis36 Sistema di qualità e revisione organizzativa

Alle imprese di manutenzione si applica per analogia quanto stabilito dalla parte CAO.A.100 dell’allegato Vd (parte CAO) del regolamento (UE) n. 1321/2014 37 sui sistemi di qualità e le revisioni organizzative.

Art. 22 Registrazioni concernenti i lavori di manutenzione

L’impresa di manutenzione deve:

  1. registrare i dettagli di tutti i lavori effettuati;
  2. 38 conservare una copia di tutte le registrazioni di manutenzione per tre anni dalla data del rilascio del certificato di riammissione in servizio.

L’UFAC può imporre un obbligo di conservazione più lungo per le registrazioni riguardanti determinati lavori di manutenzione.

Art. 23 Forma e contenuto del certificato di riammissione in servizio39

Il certificato di riammissione in servizio contiene indicazioni generali sui lavori eseguiti, il riferimento dei documenti di manutenzione utilizzati, incluso il livello di revisione, la data e il luogo in cui i lavori si sono conclusi, il nome e il numero di licenza dell’impresa di manutenzione e della persona abilitata a rilasciare il certificato, nonché la firma di quest’ultima. 40

L’UFAC può emanare direttive in merito alla forma del certificato di riammissione in servizio.

Art. 2441

Art. 2542 Comunicazioni tecniche

L’UFAC emana, sotto forma di comunicazioni tecniche, direttive e comunicazioni sulle imprese di manutenzione e sulla differenza tra lavori di manutenzione complessi e non complessi.

L’UFAC pubblica le comunicazioni tecniche.

Una copia delle comunicazioni tecniche può essere ottenuta, dietro pagamento, presso l’UFAC 43 .

Sezione 7 Disposizioni finali

Art. 26 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato 2.

Art. 27 Disposizioni transitorie

Le domande di rilascio della licenza di manutenzione secondo l’OJAR-145 44 ancora pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza continuano, di regola, ad essere trattate in base all’OJAR-145. Le domande pendenti relative ad attività che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza vengono trattate, su richiesta, secondo le disposizioni della medesima.

Le imprese in possesso di una licenza di manutenzione secondo l’OJAR-145 e che eseguono o certificano lavori di manutenzione su aeromobili per i quali è richiesta obbligatoriamente una licenza secondo la presente ordinanza devono ottenerla entro il 1° aprile 2005. Fino alla decorrenza di tale termine si applicano le disposizioni dell’OJAR-145.

Art. 27a45 Disposizioni transitorie della modifica del 14 luglio 2008

Le persone autorizzate secondo l’articolo 12 capoverso 5 della versione della presente ordinanza precedente alla modifica del 14 luglio 2008 continuano a soddisfare le condizioni dell’articolo 12 capoverso 5.

Art. 28 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2004.

Allegato 146

(art. 10 cpv. 2)

Contenuto del manuale di manutenzione

L’impresa di manutenzione presenta all’UFAC un manuale che contiene indicazioni sulle seguenti procedure e attività:

A. Indicazioni generali sull’impresa e sul personale:

  1. una dichiarazione sottoscritta dal direttore responsabile, nella quale egli garantisce che il manuale dell’impresa di manutenzione e tutti i relativi
    allegati sono conformi alla presente ordinanza e che le disposizioni di quest’ultima sono rispettate (dichiarazione d’impegno);
  2. campi di attività dell’impresa di manutenzione;
  3. indicazioni generali sui locali dove viene svolta l’attività;
  4. standard di pulizia dei locali dove viene effettuata la manutenzione;
  5. indicazioni generali sull’organico del personale;
  6. funzioni e nomi dei dirigenti (art. 12);
  7. obblighi e responsabilità dei dirigenti;
  8. organigramma con la suddivisione delle competenze dei dirigenti;
  9. requisiti che il personale autorizzato47 a rilasciare i certificati deve soddisfare;
  10. modalità di gestione delle registrazioni sul personale autorizzato al rilascio dei certificati;
  11. lista delle persone autorizzate a rilasciare i certificati di manutenzione (sono esclusi gli specialisti di cui all’art. 12 cpv. 7);
  12. procedura per l’impiego a tempo determinato di specialisti secondo l’articolo 6 OPMA48 (personale temporaneo autorizzato al rilascio di certificati);
  13. requisiti che il personale deve soddisfare per compiere lavori specialistici quali NDT, saldature ecc.;
  14. modalità di sorveglianza delle capacità tecniche del personale addetto alla manutenzione;
  15. corsi di formazione «fattori umani» e «variabili di rendimento».

B. Descrizione della logistica:

  1. procedura per la scelta dei fornitori;
  2. procedura di controllo della merce in entrata per le parti d’aeromobile e per gli altri materiali provenienti dai fornitori;
  3. procedure di immagazzinamento, denominazione e consegna delle parti d’aeromobile e dei materiali;
  4. procedura di rinvio al magazzino delle parti difettose;
  5. elenco delle apparecchiature di prova e di misura;
  6. procedure di calibrazione e controllo delle apparecchiature di prova e di misura;
  7. procedura per i subappaltatori;
  8. procedura di invio delle parti difettose ai fornitori e ai subappaltatori.

C. Descrizione delle procedure di manutenzione e di modifica:

  1. procedura relativa ai lavori di riparazione;
  2. procedura di utilizzo delle attrezzature e degli equipaggiamenti da parte del personale;
  3. documentazione relativa alla manutenzione, aggiornamenti e disponibilità per il personale,
  4. procedura relativa alle direttive di navigabilità;
  5. procedura relativa alle modifiche non obbligatorie;
  6. gestione delle registrazioni di manutenzione;
  7. procedura in caso di individuazione di disfunzioni;
  8. procedura per l’emissione del certificato di riammissione in servizio;
  9. procedura di elaborazione elettronica delle registrazioni di manutenzione;
  10. procedure di manutenzione particolari;
  11. procedura concernente le parti di aeromobile rimosse da un aeromobile in esercizio e destinate ad un uso immediato;
  12. procedura in caso di modifiche del manuale dell’impresa di manutenzione;
  13. procedura per informare le autorità in merito ai cambiamenti concernenti l’impresa di manutenzione (art. 18);
  14. procedura per informare le autorità e i detentori in merito a disfunzioni tecniche e a sollecitazioni anormali.

Allegato 2

(art. 26)

Modifica del diritto vigente

I seguenti atti normativi sono modificati come segue:

... 49