Nella presente ordinanza s’intende per:
- documenti di costruzione: disegni d’officina, elenchi dei pezzi, descrizioni dei processi per la costruzione di prodotti conformi al tipo, rapporti d’ispezione, nonché comunicazioni tecniche e decisioni dell’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC);
- prodotti: aeromobili, motori, eliche, parti d’aeromobili ed equipaggiamenti.
- 4 certificato di riammissione in servizio: attestazione che il prodotto è conforme ai documenti di costruzione;
- 5 volo per il collaudo:volo di un nuovo aeromobile destinato a dimostrare che è conforme alle indicazioni del certificato di tipo.