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748.132.13

Ordinanza
concernente il servizio civile
della meteorologia aeronautica

del 26 maggio 1999 (Stato 1° giugno 1999)

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni,

visto l’articolo 2 capoverso 3 dell’ordinanza del 18 dicembre 1995 1 concernente il servizio della sicurezza aerea,
d’intesa con il Dipartimento federale dell’interno,

ordina:

Art. 1 Compiti

L’Istituto svizzero di meteorologia (ISM-MeteoSvizzera) garantisce il servizio civile della meteorologia aeronautica all’intera regione d’informazione di volo (FIR) della Svizzera.

Il servizio civile della meteorologia aeronautica comprende:

  1. il servizio delle previsioni meteorologiche;
  2. i servizi di consulenza e di osservazione meteorologica;
  3. la rete di osservazione meteorologica compreso il suo esercizio;
  4. l’offerta di informazioni meteorologiche nazionali e internazionali agli utenti autorizzati dell’intera FIR della Svizzera;
  5. la formazione del personale addetto al servizio meteorologico aeronautico.

ISM-MeteoSvizzera provvede attraverso un’organizzazione e una pianificazione adeguate affinché i suoi servizi vengano offerti in modo sicuro, efficiente ed economico.

Esso sottopone all’Ufficio federale dell’aviazione civile (Ufficio) e a Swisscontrol un quadro dettagliato delle prestazioni del servizio meteorologico aeronautico.

Sotto la propria responsabilità, esso può delegare a terzi alcuni compiti relativi ai servizi menzionati nel capoverso 2. I compiti delegati devono essere annunciati all’Ufficio.

In casi particolari, l’Ufficio può delegare temporaneamente a ISM-MeteoSvizzera altri compiti attribuiti al servizio meteorologico aeronautico.

Art. 2 Cooperazione

L’Ufficio assiste ISM-MeteoSvizzera nell’applicazione delle istruzioni e delle direttive in materia di meteorologia aeronautica.

ISM-MeteoSvizzera e Swisscontrol sono consultati prima che siano emanate, modificate o abrogate prescrizioni di diritto aeronautico concernenti il servizio meteorologico aeronautico. Essi possono sottoporre all’Ufficio proposte o suggerimenti.

Di regola, compete all’Ufficio condurre i negoziati con le autorità aeronautiche o le organizzazioni aeronautiche internazionali. In singoli casi, esso può affidare questo compito a ISM-MeteoSvizzera.

Art. 3 Disposizioni finali

L’ordinanza del 4 novembre 1991 2 concernente il servizio civile della meteorologia aeronautica è abrogata.

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 1999.