La presente ordinanza definisce le condizioni alle quali sono ammessi gli atterraggi esterni nonché le costruzioni e gli impianti a essi destinati.
Per atterraggio esterno si intende il decollo o l’atterraggio fuori degli aerodromi, nonché l’imbarco o lo sbarco di persone o cose fuori degli aerodromi quando l’aeromobile non ha contatto col suolo.
La presente ordinanza si applica soltanto agli aeromobili civili con occupanti.
La presente ordinanza non si applica alla costruzione e all’esercizio delle seguenti aree d’atterraggio, nonché ai decolli e agli atterraggi sulle medesime:
- eliporti in prossimità degli ospedali nonché altre aree d’atterraggio per operazioni di soccorso; a questi si applica l’articolo 56 dell’ordinanza del 23 novembre 19943 sull’infrastruttura aeronautica (OSIA);
- aree d’atterraggio in montagna; a queste si applicano l’articolo 8 capoversi 3–5 LNA e l’articolo 54 OSIA.
La presente ordinanza non si applica neppure agli atterraggi esterni nell’ambito di manifestazioni aeronautiche pubbliche; si applicano gli articoli 85–91 dell’ordinanza del 14 novembre 1973 4 sulla navigazione aerea (ONA).