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748.215.3 OEmiA

Ordinanza del DATEC sulle emissioni degli aeromobili (OEmiA)

del 26 giugno 2009 (Stato 15 luglio 2015)

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC),

visto l’articolo 58 capoverso 2 della legge federale del 21 dicembre 1948 1
sulla navigazione aerea,

ordina:

Sezione 1 Valori limite d’emissione e certificati di rumore degli aeromobili iscritti nella matricola svizzera

Art. 1 Campo d’applicazione e diritto applicabile

La presente sezione regola i valori limite delle emissioni di rumore e di sostanze nocive per gli aeromobili a motore iscritti, o destinati a essere iscritti, nella matricola svizzera.

Essa si applica tuttavia soltanto agli aeromobili che non sono sottoposti a una delle regolamentazioni seguenti:

  1. 2 versione vincolante per la Svizzera del regolamento (CE) n. 216/20083, in combinato disposto con le disposizioni esecutive del regolamento (CE) n. 748/20124, conformemente alla cifra 3 dell’allegato all’accordo del 21 giugno 19995 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (accordo aereo);
  2. allegato 16 della convenzione del 7 dicembre 19446 relativa all’aviazione civile internazionale (convenzione di Chicago); sono fatte salve le deroghe notificate dalla Svizzera secondo l’articolo 38 della Convenzione7.

Art. 2 Eccezioni

L’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) può, in singoli casi, concedere deroghe alle disposizioni relative ai valori limite d’emissione indicate all’articolo 1 capoverso 2 per:

  1. gli aeromobili impiegati esclusivamente nella lotta antincendio;
  2. gli aeromobili specialmente concepiti per voli acrobatici e impiegati soltanto per questo scopo;
  3. gli aeromobili specialmente concepiti per voli agricoli e impiegati soltanto per questo scopo;
  4. gli aeromobili d’importanza storica.

L’UFAC autorizza l’esercizio di tali aeromobili a determinate condizioni, in particolare limitando l’impiego essenzialmente allo scopo particolare.

Art. 3 Velivoli della categoria Ecolight

Ai velivoli della categoria Ecolight si applica la procedura di misurazione di cui al capitolo 10, paragrafi 10.2–10.6 dell’allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago 8 .

In deroga al capitolo 10, paragrafo 10.4 dell’allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago, il livello sonoro dei velivoli della categoria Ecolight non può superare 65 dB(A).

La potenza dei relativi motori, misurata sul motore effettivamente installato sul velivolo interessato (potenza installata, potenza all’asse ), non deve eccedere 90 kW (121 PS) in condizioni di atmosfera standard internazionale (International Standard Atmosphere; ISA).

I velivoli della categoria Ecolight equipaggiati con motori a combustione devono potere funzionare con carburante senza piombo, conformemente all’allegato 5 dell’ordinanza del 16 dicembre 1985 9 contro l’inquinamento atmosferico.

Art. 3a10 Autogiri ammessi nella categoria speciale

Per gli autogiri ammessi nella categoria speciale si applica la procedura di misurazione di cui al capitolo 10, paragrafi 10.2–10.6 dell’allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago 11 .

In deroga al capitolo 10, paragrafo 10.4 dell’allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago, il livello sonoro di questi aeromobili non può superare 65 dB(A).

Per gli autogiri a motore a combustione, la potenza dei motori , misurata sul motore effettivamente installato (potenza installata, potenza dell’asse), non deve eccedere 90kW (121 PS) in condizioni di atmosfera standard internazionale (International Standard Atmosphere; ISA).

Gli autogiri equipaggiati con motore a combustione devono potere funzionare con carburante senza piombo, conformemente all’allegato 5 dell’ordinanza del 16 di cem bre 1985 12 contro l’inquinamento atmosferico.

Art. 3b13 Velivoli a propulsione elettrica ammessi nella categoria speciale

Per i velivoli a propulsione elettrica ammessi nella categoria speciale si applica la procedura di misurazione di cui al capitolo 10, paragrafi 10.2–10.6 dell’allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago 14 .

In deroga al capitolo 10, paragrafo 10.4 dell’allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago, il livello sonoro dei velivoli a propulsione elettrica non può superare 65 dB(A).

Art. 4 Velivoli per l’istruzione di base e velivoli rimorchiatori

Per i voli destinati all’istruzione di base e al rimorchio di alianti possono essere utilizzati soltanto velivoli che soddisfano una delle seguenti condizioni:

  1. il velivolo dispone di un certificato di rumore conforme alle prescrizioni del capitolo 6 dell’allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago15 e non supera un livello di rumore di 68 dB(A), misurato secondo il metodo previsto al capitolo 6;
  2. il velivolo dispone di un certificato di rumore conforme alle prescrizioni del capitolo 10 dell’allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago e non supera un livello di rumore di 75 dB(A), misurato secondo il metodo previsto al capitolo 10.

Gli autogiri non possono essere utilizzati per l’i struzione di base. 16

In singoli casi debitamente motivati, l’UFAC può concedere deroghe a tempo determinato, in particolare per:

  1. grandi manifestazioni di volo a vela, se sono necessari più velivoli rimorchiatori rispetto a quanti ne possono essere procurati con un onere ragionevole oppure se singoli velivoli presentano guasti di natura tecnica;
  2. l’istruzione di base su un determinato velivolo, se l’allievo rende verosimile che al termine della formazione utilizzerà prevalentemente questo tipo di velivolo.

Art. 5 Certificati di rumore

L’UFAC rilascia i seguenti certificati di rumore per gli aeromobili non certificati secondo le prescrizioni del regolamento (CE) n. 748/201217 o dell’allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago18:19

  1. per gli aeromobili della categoria Ecolight: un certificato di rumore attestante il rispetto dei valori limite d’emissione stabiliti all’articolo 3;
  2. 20 per gli autogiri e i velivoli a propulsione elettrica ammessi nella categoria speciale: un certificato di rumore attestante il rispetto dei valori limite d’emissione stabiliti agli articoli 3ae 3b;
  3. per gli aeromobili della categoria delle autocostruzioni:1.nel caso di velivoli: un certificato di rumore conforme alle prescrizioni del capitolo 6 o del capitolo 10 (a seconda della data d’inoltro della dichiarazione di costruzione), dell’allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago,2.nel caso di elicotteri: un certificato di rumore conforme alle prescrizioni del capitolo 11 dell’allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago.

Sezione 2 Restrizioni d’esercizio per gli aeromobili non iscritti nella matricola svizzera

Art. 6 Divieto di velivoli troppo rumorosi

I velivoli subsonici a reazione il cui certificato di rumore non rispetta le norme della seconda parte, capitolo 3 dell’allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago 21 , non sono autorizzati ad atterrare sugli aerodromi svizzeri.

L’UFAC può concedere deroghe per motivi gravi, in particolare per:

  1. i velivoli immatricolati in Paesi in via di sviluppo;
  2. i velivoli d’importanza storica;
  3. i voli effettuati a scopo di manutenzione.

L’esercente dell’aerodromo può prevedere nel regolamento d’esercizio oneri per i voli o i velivoli a cui l’UFAC ha concesso una deroga.

Art. 7 Restrizioni pronunciate dall’esercente dell’aerodromo

Nel regolamento d’esercizio l’esercente dell’aerodromo può limitare l’esercizio di aeromobili stranieri che:

  1. non rispettano i valori limite d’emissione validi per gli aeromobili iscritti nella matricola svizzera; e
  2. sono stazionati sull’aerodromo da più di sei mesi.

Sezione 3 Disposizioni finali

Art. 8 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del DATEC del 10 gennaio 1996 22 sulle emissioni di aeromobili è abrogata.

Art. 9 Disposizione transitoria

I certificati di rumore e le autorizzazioni rilasciate per singoli velivoli in virtù dell’articolo 2 che, all’entrata in vigore della presente ordinanza, sono validi conformemente al diritto anteriore ma che non soddisfano le disposizioni della presente ordinanza, rimangono validi al più tardi fino al 31 luglio 2010.

Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2009.