La presente sezione regola i valori limite delle emissioni di rumore e di sostanze nocive per gli aeromobili a motore iscritti, o destinati a essere iscritti, nella matricola svizzera.
Essa si applica tuttavia soltanto agli aeromobili che non sono sottoposti a una delle regolamentazioni seguenti:
- 2 versione vincolante per la Svizzera del regolamento (CE) n. 216/20083, in combinato disposto con le disposizioni esecutive del regolamento (CE) n. 748/20124, conformemente alla cifra 3 dell’allegato all’accordo del 21 giugno 19995 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (accordo aereo);
- allegato 16 della convenzione del 7 dicembre 19446 relativa all’aviazione civile internazionale (convenzione di Chicago); sono fatte salve le deroghe notificate dalla Svizzera secondo l’articolo 38 della Convenzione7.