La presente ordinanza si applica alle seguenti categorie di personale dei servizi della sicurezza aerea:
- supervisori dei fornitori di servizi della sicurezza aerea (Supervisor, SPVR);
- addetti del servizio d’informazione di volo (Flight Information Service Officer, FISO) delle seguenti categorie:1.servizio d’informazione di volo (Flight Information Service, FIS),2.servizio d’informazione di volo aeroportuale (Aerodrome Flight Information Service, AFIS);
- addetti alla gestione del flusso del traffico aereo e della capacità (Air Traffic Flow and Capacity Management, ATFCM).
Essa disciplina per le categorie di personale di cui al capoverso 1:
- il rilascio, il rinnovo e la revoca delle licenze;
- la formazione e gli esami;
- il riconoscimento delle licenze straniere;
- la certificazione di organizzazioni che offrono corsi di formazione e di perfezionamento (organizzazioni di formazione);
- il riconoscimento di autorizzazioni straniere (certificazioni) di organizzazioni di formazione.
Le licenze dei controllori del traffico aereo sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 216/2008 2 e dal regolamento (UE) 2015/340 3 . I controllori del traffico aereo sottostanno comunque alle disposizioni penali di cui all’articolo 8 della presente ordinanza.