L e opere destinate esclusivamente o prevalentemente alla costruzione o all’esercizio di un impianto possono essere costruite o modificate unicamente previa approvazione dei piani.
È considerata modifica di un impianto anche l’integrazione di altri impianti, purché l’impianto modificato continui a essere destinato esclusivamente o prevalentemente al trasporto di merci sotterraneo.
L’autorità competente per l’approvazione dei piani è l’UFT.
Con l’approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie se-condo il diritto federale.
Fatto salvo l’articolo 21, non è necessaria alcuna concessione, autorizzazione o piano cantonale. Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato l’attività dell’impresa.
L’approvazione dei piani è rilasciata se:
- nessun interesse pubblico rilevante, segnatamente in materia di sicurezza, di pianificazione del territorio o di protezione dell’ambiente, della natura e del paesaggio, vi si oppone; e
- l’impresa ha una capacità finanziaria sufficiente.
Per l’approvazione dei piani di progetti che incidono considerevolmente sulla pianificazione del territorio e sull’ambiente occorre un piano settoriale.
Sono considerati impianti anche quelli di allacciamento dei cantieri e le aree di cantiere nonché i siti per il riciclaggio e il deposito del materiale di sgombero e di scavo che sono in uno stretto rapporto spaziale e funzionale con l’impianto progettato.
Nell’ambito dell’approvazione dei piani possono essere definiti anche altri siti per il riciclaggio e il deposito del materiale di sgombero e di scavo, purché siano conformi ai piani direttori cantonali.