Ogni impianto di radiocomunicazione deve recare il marchio di conformità conformemente all’allegato 1 numero 1 o il marchio di conformità estero di cui nell’allegato 1 numero 2.
Il marchio di conformità deve essere apposto in modo visibile, leggibile e indelebile sull’impianto di radiocomunicazione o sulla sua targhetta, a meno che ciò non sia possibile o giustificato dalla natura dell’impianto. Deve essere apposto in modo visibile e leggibile sull’imballaggio.
Ogni impianto di radiocomunicazione deve recare, se del caso, il numero d’identificazione dell’organismo di valutazione della conformità. Questo numero ha la stessa altezza del marchio di conformità.
Ogni impianto di radiocomunicazione deve essere identificato tramite il tipo, il lotto, il numero di serie o qualsiasi altra informazione che ne consenta un’identificazione univoca. Qualora le dimensioni o la natura dell’impianto di radiocomunicazione non lo consentano, queste informazioni devono figurare sull’imballaggio dell’impianto di radiocomunicazione o in un documento di accompagnamento.
Ogni impianto di radiocomunicazione deve recare il nome, la ragione sociale o il marchio registrato del fabbricante nonché l’indirizzo postale al quale può essere contattato. Ove ciò non sia possibile, queste informazioni devono figurare sull’imballaggio dell’impianto o in un documento di accompagnamento. L’indirizzo precisa un unico luogo ove il fabbricante può essere contattato. I dati sono indicati in una lingua che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali.
Se il fabbricante non ha sede in Svizzera, ogni impianto di radiocomunicazione deve anche recare il nome, la ragione sociale o il marchio registrato dell’importatore, nonché l’indirizzo postale al quale può essere contattato. Ove ciò non sia possibile, queste informazioni devono figurare sull’imballaggio dell’impianto o in un documento di accompagnamento. I dati sono indicati in una lingua che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali.
Se il fabbricante e il suo mandatario non risiedono in Svizzera e l’importatore importa l’impianto per il proprio utilizzo, ogni impianto di radiocomunicazione deve anche recare il nome, la ragione sociale o il marchio registrato del fornitore di servizi su ordinazione, nonché l’indirizzo postale al quale può essere contattato. Se ciò non è possibile, queste informazioni devono figurare sull’imballaggio dell’impianto o in un documento di accompagnamento. I dati sono indicati in una lingua che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali.
L’UFCOM emana le prescrizioni amministrative necessarie.