Su richiesta, i componenti di un’economia domestica di tipo privato in cui non è pronto all’uso o messo in funzione un apparecchio atto a ricevere programmi radiofonici o televisivi sono esentati dal canone per un periodo di riscossione dello stesso.
Il Consiglio federale disciplina quali categorie d’apparecchi si ritengono atte alla ricezione.
L’UFCOM può accedere ai locali di un’economia domestica esentata conformemente al capoverso 1 per verificare che le condizioni dell’esenzione siano adempiute.
La persona esente dal canone conformemente al capoverso 1 che, prima dello scadere del periodo di riscossione, tiene pronto all’uso o mette in funzione nell’economia domestica un apparecchio idoneo alla ricezione deve notificarlo preventivamente all’organo di riscossione.
È punito con la multa fino a 5000 franchi chiunque faccia parte di un’economia domestica esentata dal canone secondo il capoverso 1 e in cui sia pronto all’uso o messo in funzione un apparecchio di ricezione che non è stato notificato preventivamente all’organo di riscossione conformemente al capoverso 4.
L’organo di riscossione rende accessibili all’UFCOM mediante procedura elettronica di richiamo i dati personali necessari al perseguimento penale di cui al capoverso 5. Il Consiglio federale può emanare disposizioni riguardanti l’accesso a questi dati, la loro estensione, le autorizzazioni di trattamento, la conservazione e la sicurezza.
L’esenzione termina cinque anni dopo la data da cui è riscosso il canone secondo l’articolo 109 b capoverso 1.