La presente ordinanza disciplina:
- l’autorizzazione a prescrivere esami genetici nonché le condizioni e la procedura di rilascio delle autorizzazioni a eseguire esami genetici e i relativi obblighi;
- la protezione dei campioni e dei dati genetici;
- le disposizioni per:1.gli esami genetici di caratteristiche del patrimonio genetico che non sono trasmesse ai discendenti (art. 2 cpv. 1 LEGU),2.gli esami genetici nell’ambito di trasfusioni di sangue e trapianti (art. 2 cpv. 2 LEGU);
- la composizione della Commissione federale per gli esami genetici sull’essere umano.
All’allestimento di profili del DNA volti a determinare la filiazione o l’identità di una persona si applica l’ordinanza del 14 febbraio 2007 3 sull’allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa (ODCA).