La presente ordinanza disciplina l’attribuzione dei seguenti organi:
- il cuore;
- i polmoni;
- il fegato;
- i reni;
- il pancreas e le isole di Langerhans;
- l’intestino tenue.
810.212.4
del 16 marzo 2007 (Stato 1° gennaio 2024)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 16 capoverso 2, 18 capoverso 3, 19 capoverso 4, 21 capoversi 1 e 4, 22 capoverso 1 e 50 capoverso 2 della legge dell’8 ottobre 2004 1 sui trapianti,
ordina:
La presente ordinanza disciplina l’attribuzione dei seguenti organi:
Ai sensi della presente ordinanza si intende per:
I pazienti vengono iscritti nella lista d’attesa se:
L’iscrizione nella lista d’attesa presuppone il consenso scritto del paziente.
I pazienti che figurano in una lista d’attesa all’estero non vengono iscritti nella lista d’attesa. Una doppia iscrizione è tuttavia ammissibile nell’ambito di un accordo di reciprocità sullo scambio di organi. 2
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) può disciplinare le indicazioni e controindicazioni mediche per un trapianto.
Le persone non domiciliate in Svizzera, che non rientrano nei gruppi di persone di cui all’articolo 17 capoverso 2 lettere b e c della legge dell’8 ottobre 2004 sui trapianti, sono iscritte nella lista d’attesa se adempiono le condizioni di cui all’articolo 3 e se:3
I pazienti sono immediatamente cancellati dalla lista d’attesa se non adempiono più le condizioni di cui agli articoli 3 e 4.
I centri di trapianto decidono, mediante una decisione impugnabile, sull’iscrizione di un paziente nella lista d’attesa e sulla sua cancellazione dalla stessa.
Essi conservano le pratiche per dieci anni.
I centri di trapianto notificano immediatamente al servizio nazionale di attribuzione ogni paziente che dev’essere iscritto nella lista d’attesa o esserne cancellato.
Essi allegano alla notifica tutti i dati necessari per la decisione di attribuzione.
Sono considerati necessari in particolare i seguenti dati:
I centri di trapianto informano immediatamente il servizio nazionale di attribuzione se:
… 5
Il servizio nazionale di attribuzione gestisce la lista d’attesa. Si assicura che un paziente non venga iscritto più volte per uno stesso organo.
Un organo può essere attribuito a un paziente unicamente se vi sono fondate possibilità di successo per il trapianto.
Un organo può essere attribuito unicamente se il suo trapianto è autorizzato conformemente all’allegato 5 numero 6 dell’ordinanza del 16 marzo 2007 6 sui trapianti.
Un organo può essere attribuito unicamente a un paziente il cui gruppo sanguigno è identico o compatibile con quello del donatore.
Il DFI stabilisce a quali condizioni un organo può essere attribuito a un paziente il cui gruppo sanguigno non è compatibile con quello del donatore.
Il DFI può stabilire che i pazienti i quali, a causa del loro gruppo sanguigno, devono attendere a lungo un organo abbiano la precedenza al momento dell’attribuzione.
Se è indicato il trapianto di più organi e a un paziente con urgenza medica viene attribuito uno di questi organi, gli sono attribuiti anche tutti gli altri organi di cui ha bisogno. 7
Se è indicato il trapianto di più organi ma senza urgenza medica, vale quanto segue:
Il paziente che ha bisogno di un unico organo è prioritario se vi è un’urgenza medica solo nel suo caso.
Se il trapianto di più organi è indicato per più pazienti e non è possibile attribuire loro contemporaneamente tutti gli organi di cui hanno bisogno, gli organi sono attribuiti al paziente per il quale vi è maggiore urgenza.
Il DFI precisa la nozione di «rischio di mortalità elevato» di cui al capoverso 1 bis lettera b. 9
Se il grado di priorità è lo stesso per più pazienti, sono prioritari i pazienti per i quali è indicato un trapianto combinato o un multitrapianto.
Il DFI disciplina le modalità dell’attribuzione in caso di pari grado di priorità. Tiene conto:
Il DFI può ponderare i criteri di cui al capoverso 2 attribuendo loro un punteggio.
Il DFI disciplina il calcolo del tempo d’attesa.
Il tempo d’attesa all’estero è computato dal giorno dell’iscrizione nella lista d’attesa estera.
Il DFI disciplina le condizioni per il computo del tempo d’attesa.
Il cuore è attribuito prioritariamente a un paziente che, senza un trapianto, è in imminente pericolo di morte.
Il DFI disciplina le condizioni che determinano un’urgenza medica nonché la durata della stessa.
Il cuore è attribuito in seconda priorità al paziente per il quale il trapianto promette la maggiore efficacia dal profilo medico in base alla corrispondenza di peso e di età fra il paziente e il donatore.
Il DFI stabilisce il grado di corrispondenza richiesto per quanto riguarda il peso e l’età.
Il polmone è attribuito prioritariamente a un paziente che, senza un trapianto, è in imminente pericolo di morte.
Il DFI disciplina le condizioni che determinano un’urgenza medica nonché la durata della stessa.
Il polmone è attribuito in seconda priorità al paziente per il quale il trapianto promette la maggiore efficacia dal profilo medico.
Il DFI stabilisce i criteri che permettono di valutare la maggiore efficacia dal profilo medico. A tale scopo considera in particolare le caratteristiche mediche del donatore e del ricevente.
Il fegato è attribuito prioritariamente a un paziente che, senza un trapianto, è in imminente pericolo di morte.
Se il donatore ha meno di 18 anni, il fegato è attribuito in primo luogo a un paziente di età inferiore a 18 anni.
Il DFI disciplina le condizioni che determinano un’urgenza medica nonché la durata della stessa.
Il fegato è attribuito in seconda priorità al paziente che, senza un trapianto, non è in imminente pericolo di morte.
Il DFI stabilisce le priorità per l’attribuzione. Tiene conto:
Il DFI può precisare i criteri di cui al capoverso 2 e ponderarli attribuendo loro un punteggio.
Il rene è attribuito prioritariamente a un paziente che, senza un trapianto, è in imminente pericolo di morte.
Il DFI disciplina le condizioni che determinano un’urgenza medica.
Il DFI stabilisce le priorità per l’attribuzione nei casi in cui non vi è un’urgenza medica. Tiene conto:
Il DFI può ponderare i criteri di cui al capoverso 1 attribuendo loro un punteggio.
Il DFI stabilisce le priorità per l’attribuzione del pancreas e delle isole di Langerhans. Tiene conto:
Il DFI può ponderare i criteri di cui al capoverso 1 attribuendo loro un punteggio
L’intestino tenue è attribuito prioritariamente a un paziente che, senza un trapianto, è in imminente pericolo di morte.
Il DFI disciplina le condizioni che determinano un’urgenza medica.
Se il donatore ha meno di 12 anni, l’intestino tenue è attribuito in primo luogo a un paziente di età inferiore a 12 anni fra le persone che hanno lo stesso grado di priorità.
Gli ospedali e i centri di trapianto notificano immediatamente al servizio nazionale di attribuzione il decesso di tutte le persone che adempiono le condizioni per un prelievo di organi.
Allegano alla notifica tutti i dati relativi a questa persona che sono necessari per una decisione di attribuzione.
Sono considerati necessari in particolare i seguenti dati:
I medici e gli ospedali notificano al servizio nazionale di attribuzione l’identità di ogni persona che si è offerta di donare un organo, da viva, a una persona a lei sconosciuta.
I centri di trapianto notificano al servizio nazionale di attribuzione, allegando i dati necessari secondo il capoverso 3, l’identità di ogni persona che si è offerta di donare un organo, da viva, a una persona a lei sconosciuta e che adempie le condizioni per un prelievo di organi.
Il servizio nazionale di attribuzione stabilisce una graduatoria, per ordine di priorità, dei potenziali riceventi in funzione dei dati relativi ai donatori e ai pazienti iscritti nella lista d’attesa nonché sulla base dei criteri di attribuzione e delle priorità secondo gli articoli 9–26.
Esso comunica a tutti i centri di trapianto con un programma di trapianti corrispondente l’identità di vari pazienti selezionati, la loro posizione nella graduatoria e i dati relativi ai donatori.
I centri di trapianto notificano al servizio nazionale di attribuzione, entro un termine fissato da quest’ultimo:
Il servizio nazionale di attribuzione in caso d’urgenza può rinunciare a consultare i centri di trapianto.
Se ha selezionato il paziente con il grado di priorità più alto e se l’età e il peso del donatore lasciano presumere che il fegato può essere diviso, il servizio nazionale di attribuzione intraprende immediatamente le verifiche necessarie con i centri di trapianto che entrano in considerazione.
Il servizio nazionale di attribuzione, in base alle notifiche dei centri di trapianto, attribuisce l’organo al paziente con il grado di priorità più alto. Rimane salvo l’articolo 32.
L’ospedale che effettua il prelievo o il centro di trapianto informa immediatamente il servizio nazionale di attribuzione se:
Se l’organo può essere trapiantato a un’altra persona, il servizio nazionale di attribuzione lo attribuisce al paziente con il grado di priorità più alto. In caso d’urgenza può rinunciare a consultare i centri di trapianto.
Se un centro di trapianto non è in grado di effettuare il trapianto o rifiuta di effettuarlo, il servizio nazionale di attribuzione accerta immediatamente se il trapianto può essere effettuato in un altro centro di trapianto.
Se non è possibile effettuare il trapianto in un altro centro, il servizio nazionale di attribuzione attribuisce l’organo al successivo paziente con la priorità più alta.
Il servizio nazionale di attribuzione comunica la propria decisione di attribuzione ai centri di trapianto consultati.
Il servizio nazionale di attribuzione per ogni decisione allestisce una pratica, che contiene:
I centri di trapianto notificano al servizio nazionale di attribuzione ogni trapianto di un organo attribuito.
Se un trapianto non ha potuto essere effettuato o non ha avuto successo, il centro di trapianto ne comunica le ragioni al servizio nazionale di attribuzione.
L’UFSP gestisce la banca dati Swiss Organ Allocation System (SOAS) e la mette a disposizione del servizio nazionale di attribuzione per l’adempimento dei suoi compiti.
SOAS serve ad attribuire rapidamente gli organi e fornisce supporto al servizio nazionale di attribuzione nell’adempimento dei seguenti compiti:
SOAS serve inoltre:
SOAS contiene i dati:
L’UFSP è titolare di SOAS. 19 Risponde della sicurezza di SOAS e della legittimità del trattamento dei dati personali.
Ha i seguenti compiti:
Il servizio nazionale di attribuzione ha i seguenti compiti:
Per adempiere i loro compiti, i servizi qui appresso registrano online in SOAS i seguenti dati:
Il servizio nazionale di attribuzione verifica la completezza dei dati registrati dai centri di trapianto e dagli ospedali. D’intesa con i centri di trapianto e con gli ospedali completa i dati mancanti o corregge quelli errati.
Per adempiere i loro compiti, i servizi qui appresso possono consultare online in SOAS i seguenti dati:
Hanno accesso online ai dati contenuti in SOAS:
Il servizio nazionale di attribuzione può, in caso di offerta di organi all’estero, comunicare in forma pseudonimizzata dati contenuti in SOAS ai seguenti enti:
Fatta eccezione per i dati di cui all’articolo 15 a dell’ordinanza del 16 marzo 2007 30 sui trapianti, i dati contenuti in SOAS sono conservati per dieci anni.
Le domande di accesso ai dati personali e di rettifica devono essere indirizzate all’UFSP.
Il servizio nazionale di attribuzione può trattare, in forma pseudonimizzata, i dati registrati in SOAS a scopo di analisi o per l’organizzazione e il coordinamento a livello nazionale delle attività legate all’attribuzione.
Ai fini dell’attribuzione di reni secondo l’ordinanza del 18 ottobre 2017 31 sul trapianto incrociato tra vivi, il servizio nazionale di attribuzione trasferisce nella banca dati Swiss Kidney Paired Donation System i dati delle persone ammesse al programma e già registrate in SOAS.
L’UFSP può trattare per scopi di ricerca i dati personali registrati in SOAS o, su richiesta, comunicarli a terzi. Può collegare tali dati, come pure i dati ottenuti da terzi, con i dati già esistenti. Si applicano le disposizioni della legge del 30 settembre 2011 32 sulla ricerca umana.
L’UFSP mette a disposizione i dati personali in forma anonimizzata, salvo che il richiedente:
Se un organo non ha trovato un ricevente in Svizzera, il servizio nazionale di attribuzione lo offre a organismi di attribuzione esteri comunicando i dati del donatore in forma anonimizzata conformemente all’articolo 27 capoverso 3.
Il servizio nazionale di attribuzione può accettare un’offerta relativa a un organo proveniente dall’estero soltanto se:
Se nel quadro di un accordo relativo allo scambio internazionale di organi viene offerto un fegato per un determinato paziente con urgenza medica secondo l’articolo 18 e non vi sono circostanze che rendono impossibile un trapianto (art. 28 cpv. 3 lett. a), il servizio nazionale di attribuzione attribuisce il fegato a tale paziente. La procedura di cui agli articoli 28 capoversi 1 e 2, 30, 31 capoverso 2 e 32 capoverso 2 non si applica.
Il servizio nazionale di attribuzione può concludere accordi sullo scambio di organi con organismi di attribuzione esteri per gli organi per i quali in Svizzera non è possibile selezionare un ricevente.
Per i pazienti di cui all’articolo 18 capoverso 2 della legge dell’8 ottobre 2004 sui trapianti, gli accordi secondo il capoverso 1 possono essere conclusi per tutti gli organi per i quali in Svizzera non è possibile selezionare un ricevente con un grado di priorità uguale o superiore a quello del ricevente estero. 34
L’Ufficio federale della sanità pubblica approva questi accordi se è garantito che lo scambio di organi avviene secondo le condizioni dell’articolo 36.
I compiti del servizio nazionale di attribuzione sono delegati alla Fondazione nazionale svizzera per il dono e il trapianto di organi (Swisstransplant).
A tale scopo, l’Ufficio federale della sanità pubblica conclude con Swisstransplant una convenzione, che disciplina in particolare la rimunerazione, da parte della Confederazione, dei compiti delegati.
Il trattamento dei dati personali e la sicurezza dei dati si conformano agli articoli 48 e 49 dell’ordinanza del 16 marzo 2007 35 sui trapianti.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2007.