La presente ordinanza disciplina:
- i requisiti per l’esecuzione di progetti di ricerca sull’essere umano ad eccezione delle sperimentazioni cliniche; e
- le procedure di autorizzazione e di notifica per i progetti di ricerca di cui alla lettera a.
810.301 — ORUm
del 20 settembre 2013 (Stato 1° novembre 2024)
Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge del 30 settembre 2011 1 sulla ricerca umana (LRUm),
ordina:
La presente ordinanza disciplina:
Ai sensi della presente ordinanza con informazioni eccedenti si intendono i risultati personali, in particolare reperti occasionali, che emergono nel contesto di un progetto di ricerca e non sono necessari né per il suo svolgimento, né per rispondere alla questione di rilevanza scientifica.
Si applicano per analogia le seguenti disposizioni dell’ordinanza del 20 settembre 20134 sulle sperimentazioni cliniche (OSRUm):
La direzione del progetto è responsabile dello svolgimento pratico del progetto di ricerca in Svizzera e della protezione delle persone partecipanti sul posto.
È inoltre responsabile dell’organizzazione del progetto di ricerca, segnatamente dell’avvio, della gestione e del finanziamento dello stesso in Svizzera, sempre che non ne assuma la responsabilità un’altra persona o istituzione con sede o rappresentanza in Svizzera (promotore).
La direzione di un progetto di ricerca deve:
Le altre persone che svolgono il progetto di ricerca devono possedere le conoscenze e l’esperienza professionali corrispondenti alla loro rispettiva attività.
Chi conserva dati sanitari personali a scopo di ricerca deve garantire la protezione mediante misure operative e organizzative appropriate, segnatamente:
Chi conserva materiale biologico a scopo di ricerca deve segnatamente:
Nel caso di rapporti assicurativi, alle operazioni relative ai dati genetici raccolti nel quadro di progetti di ricerca si applicano gli articoli 42–44 della legge federale del 15 giugno 2018 8 concernente gli esami genetici sull’essere umano (LEGU).
È considerato progetto di ricerca secondo il presente capitolo qualsiasi progetto per il quale è prelevato materiale biologico su una persona o sono raccolti dati sanitari personali di una persona per:
La conclusione del progetto di ricerca secondo il presente capitolo corrisponde all’ultima raccolta di dati sanitari personali o all’ultimo prelievo di materiale biologico in un progetto di ricerca, salvo disposizioni contrarie nel piano di ricerca.
Un progetto di ricerca rientra nella categoria A se le misure previste per il prelievo di materiale biologico o per la raccolta di dati personali comportano soltanto rischi e incomodi minimi.
Un progetto di ricerca rientra nella categoria B se le misure previste comportano rischi e incomodi che superano quelli minimi.
Il prelievo di materiale biologico o la raccolta di dati sanitari personali comportano rischi e incomodi minimi se le misure, tenuto conto della vulnerabilità delle persone partecipanti alla sperimentazione e delle circostanze specifiche, per la loro intensità e qualità hanno soltanto effetti di lieve entità e temporanei sulla salute delle persone partecipanti. Possono comportare rischi e incomodi minimi segnatamente:10
Oltre ai contenuti di cui all’articolo 16 capoverso 2 LRUm, la persona interessata deve essere informata circa:
Se si prevede una riutilizzazione a scopo di ricerca del materiale biologico prelevato o dei dati sanitari personali raccolti, la persona interessata deve inoltre essere informata sui contenuti di cui agli articoli 28–32.
L’informazione può aver luogo a tappe. Può inoltre avvenire in forme diverse da quella testuale.
Occorre garantire con misure appropriate che la persona interessata comprenda i contenuti essenziali dell’informazione, in particolare:
Se durante lo svolgimento di esami genetici presintomatici, esami genetici prenatali ed esami nell’ambito della pianificazione familiare (art. 3 lett. e, g e i LEGU16) emergono risultati riguardanti la salute della persona interessata, quest’ultima deve inoltre essere informata circa:
In caso di svolgimento di esami presintomatici (art. 3 lett. e LEGU) la persona interessata deve inoltre essere informata circa le condizioni alle quali gli istituti di assicurazione possono esigere la comunicazione di dati risultanti dagli esami genetici eseguiti (art. 43 e 44 LEGU).
In caso di svolgimento di esami prenatali volti a valutare un rischio (art. 3 lett. h LEGU 18 ) la donna incinta deve inoltre essere informata circa il contenuto dell’articolo 23 LEGU.
Il consenso deve essere rilasciato con firma autografa o in forma elettronica.
La dichiarazione di consenso deve:
Il consenso in forma elettronica è ammesso se:
Alla persona interessata è consegnata una copia dei documenti informativi e della dichiarazione di consenso, a sua scelta in forma cartacea o elettronica.
L’informazione e il consenso possono avvenire ed essere documentati in una forma diversa da quella scritta se:
Nel singolo caso l’informazione e il consenso possono avvenire in una forma diversa da quella scritta se:
Nel singolo caso si può derogare all’informazione in forma scritta se:
Il diritto all’informazione della persona interessata secondo l’articolo 8 capoverso 1 LRUm si applica ai risultati concernenti la sua salute ottenuti con esami che soddisfano gli standard attuali di validità analitica e clinica.
Alla persona interessata, o se del caso al rappresentante legale, alla persona di fiducia designata o agli stretti congiunti (art. 22–24 LRUm) devono essere comunicati i risultati:
Se la persona interessata revoca il suo consenso, una volta conclusa l’analisi dei dati il materiale biologico e i dati sanitari personali devono essere anonimizzati.
Si può omettere l’anonimizzazione del materiale biologico e dei dati personali se:
Alla persona che revoca il consenso occorre offrire le misure di assistenza necessarie alla tutela della sua salute.
Ai progetti di ricerca in situazioni d’emergenza gli articoli 15–17 OSRUm 21 si applicano per analogia.
Sono eccettuati dall’obbligo di garanzia di cui all’articolo 20 LRUm i progetti di ricerca della categoria A.
L’entità della somma di copertura per i progetti di ricerca della categoria B è disciplinata nell’allegato 1.
La garanzia deve coprire i danni che si manifestano entro dieci anni dalla conclusione del progetto di ricerca.
Per il rimanente si applicano per analogia gli articoli 11, 13 capoverso 1 e 14 OSRUm 23 .
La direzione del progetto presenta alla commissione d’etica competente, per esame, i documenti di cui all’allegato 2.
La commissione d’etica può esigere informazioni supplementari.
Il promotore può presentare la domanda al posto della direzione del progetto. In tal caso, egli si assume anche gli obblighi della direzione del progetto di cui agli articoli 17–23. I documenti devono essere firmati anche dalla direzione del progetto.
La commissione d’etica competente verifica:
La commissione d’etica conferma alla direzione del progetto il ricevimento della domanda entro sette giorni e le comunica eventuali lacune formali nella documentazione a corredo della domanda.
Essa decide entro 30 giorni dalla conferma del ricevimento della documentazione formalmente corretta.
Se la commissione d’etica esige informazioni supplementari secondo l’articolo 14 capoverso 2, il termine è sospeso sino al ricevimento di tali informazioni.
La direzione del progetto presenta la domanda per un progetto di ricerca multicentrico secondo l’articolo 47 capoverso 2 LRUm alla commissione direttiva.
La commissione direttiva conferma alla direzione del progetto il ricevimento della domanda entro sette giorni e al contempo le comunica se la documentazione presentata è formalmente corretta.
Su richiesta della commissione direttiva, la direzione del progetto presenta gli esemplari necessari dei documenti di cui all’allegato 2 alle commissioni d’etica competenti per gli ulteriori luoghi di svolgimento (commissioni d’etica interessate). Queste ultime verificano se sono adempiute le condizioni locali e comunicano la loro valutazione alla commissione direttiva entro 15 giorni.
La commissione direttiva decide entro 45 giorni dalla conferma del ricevimento della domanda formalmente corretta. Comunica la sua decisione alle commissioni d’etica interessate.
Le modifiche essenziali apportate al progetto di ricerca autorizzato devono essere autorizzate dalla commissione d’etica prima della loro attuazione. Sono eccettuate da tale obbligo le misure che devono essere adottate senza indugio per la protezione delle persone partecipanti.
La direzione del progetto presenta alla commissione d’etica la documentazione di cui all’allegato 2 interessata dalla modifica. Nel contempo la informa sui motivi della modifica.
Sono considerate modifiche essenziali:
La commissione d’etica decide delle modifiche essenziali entro 30 giorni. L’articolo 16 si applica per analogia.
L’articolo 17 si applica per analogia alla procedura di autorizzazione in caso di modifiche essenziali a progetti di ricerca multicentrici autorizzati.
Per gli esami di accompagnamento con radiazioni ionizzanti, la direzione del progetto presenta alla commissione d’etica competente anche i documenti di cui all’allegato 2 numero 2. Fatti salvi i capoversi 2–6, la procedura di autorizzazione è retta dagli articoli 14–18.
La direzione del progetto presenta inoltre all’UFSP la documentazione di cui all’allegato 2 numero 3 nel caso in cui:
Se un'ulteriore presentazione dei documenti in conformità con il capoverso 2 dovesse essere necessaria, la direzione del progetto deve informare la commissione etica a riguardo.
Entro un termine congruo l’UFSP formula un parere all’attenzione della commissione d’etica in merito al rispetto della legislazione sulla radioprotezione e alla stima delle dosi.
La commissione d’etica rilascia l’autorizzazione se:
La commissione d’etica decide entro 45 giorni dal ricevimento della documentazione formalmente corretta. Comunica la sua decisione all’UFSP.
Se durante lo svolgimento di un progetto di ricerca devono essere adottate senza indugio misure di sicurezza e tutela, la direzione del progetto notifica entro sette giorni alla commissione d’etica tali misure e le circostanze per cui si sono rese necessarie.
Se durante l’esecuzione del progetto di ricerca sopraggiunge un evento grave per le persone che vi partecipano, il progetto di ricerca deve essere interrotto.
È considerato grave qualsiasi evento avverso per il quale non si può escludere che sia imputabile al prelievo di materiale biologico o alla raccolta di dati sanitari personali e che:
Se necessario per garantire la sicurezza e la salute delle persone partecipanti, occorre indicare nel piano di ricerca o su richiesta della commissione d’etica competente altri eventi indesiderati qualificabili come gravi. 30
La direzione del progetto notifica alla commissione d’etica un evento grave entro sette giorni. Inoltre le riferisce sul nesso tra l’evento e la raccolta di dati sanitari personali o il prelievo di materiale biologico. Nel contempo formula proposte sull’ulteriore modo di procedere.
... 31
La commissione d’etica decide sul seguito del progetto di ricerca entro 30 giorni dal ricevimento del rapporto.
La direzione del progetto notifica alla commissione d’etica, entro 90 giorni, l’arresto prematuro o la conclusione del progetto di ricerca.
Per i progetti di ricerca che prevedono l’impiego di radiazioni ionizzanti, la direzione del progetto verifica il rispetto del vincolo di dose di cui all’articolo 45 dell’ordinanza del 26 aprile 2017 35 sulla radioprotezione. 36
Notifica alla commissione d’etica competente il superamento del vincolo di dose ammesso entro sette giorni lavorativi dal momento in cui ne ha conoscenza.
La commissione d’etica competente può richiedere la consulenza tecnica dell’UFSP per valutare il calcolo o la stima della dose nonché per definire ulteriori misure.
Entro un anno dalla conclusione o dall’arresto prematuro di un progetto di ricerca comprendente esami di accompagnamento con radiazioni ionizzanti, la direzione del progetto trasmette all’UFSP un rapporto finale contenente tutte le indicazioni rilevanti ai fini della radioprotezione, in particolare una stima retrospettiva delle dosi per le persone partecipanti. 37
Non sussiste alcun obbligo di fare rapporto secondo il capoverso 4 nel caso di radiofarmaci impiegati in modo conforme all’omologazione e nel caso di dispositivi medici recanti un marchio di conformità impiegati conformemente alle istruzioni per l’uso. 38
Nell’ambito del parere di cui all’articolo 19 o su domanda, l’UFSP può prevedere ulteriori deroghe dall’obbligo di fare rapporto di cui al capoverso 4.
La direzione del progetto conserva tutti i dati relativi al progetto di ricerca durante almeno dieci anni dalla conclusione o dall’arresto prematuro del progetto di ricerca.
È considerato riutilizzazione di materiale biologico e di dati sanitari personali qualsiasi impiego a scopo di ricerca di materiale biologico già prelevato o di dati già raccolti, in particolare:
Per l’anonimizzazione di materiale biologico e di dati sanitari personali, il riferimento a una determinata persona deve essere reso impossibile o annullato in modo tale che risalire all’identità di questa persona sia possibile solo a fronte di un onere eccessivo.
L’anonimizzazione deve avvenire secondo un procedimento metodologico basato sullo stato attuale della tecnica. In particolare devono essere distrutti o modificati i dati che, da soli o in combinazione, permettono di risalire all’identità di una determinata persona, come il nome, il cognome, l’indirizzo, la data di nascita e i numeri d’identificazione univoci.
La metodologia dell’anonimizzazione, compresa la descrizione del rimanente rischio di reidentificazione, deve essere documentata.
Il materiale biologico e i dati sanitari personali sono considerati correttamente codificati ai sensi degli articoli 32 capoverso 2 e 33 capoverso 2 LRUm se, senza avere accesso al codice o ai dati di origine, è possibile attribuirli a una determinata persona solo a fronte di un onere eccessivo.
La codificazione deve avvenire secondo un procedimento metodologico basato sullo stato attuale della tecnica. Il codice deve essere conservato da una persona o organizzazione designata nella domanda che non partecipa al progetto di ricerca, separatamente dal materiale biologico e dai dati personali nonché conformemente ai principi di cui all’articolo 5 capoverso 1.
Il materiale biologico codificato e i dati sanitari personali codificati possono essere decodificati soltanto se:
La persona interessata deve essere informata, oralmente e per scritto, circa:
L’informazione può aver luogo anche in forme diverse da quella testuale.
La forma del consenso è retta dall’articolo 8 c . 42
L’articolo 9 si applica per analogia. 43
La persona interessata deve essere informata, oralmente e per scritto, circa:
La forma del consenso è retta dall’articolo 8 c capoversi 1, 2 lettera a, 3 lettere a–c e 4. 44
L’articolo 9 si applica per analogia. 45
La persona interessata deve essere informata, oralmente o per scritto, circa:
La persona interessata deve essere informata, oralmente o per scritto, circa:
La forma del consenso è retta dall’articolo 8 c capoversi 1, 2 lettera a, 3 lettere a–c e 4. 46
L’articolo 9 si applica per analogia. 47
La persona interessata deve essere informata, oralmente o per scritto, circa:
È considerato progetto di ricerca ai sensi della presente sezione qualsiasi progetto in cui materiale biologico già prelevato o dati sanitari personali già raccolti vengono riutilizzati per rispondere a una questione scientifica.
La commissione d’etica competente verifica:48
Essa tiene conto delle autorizzazioni esistenti delle commissioni d’etica concernenti il materiale biologico o i dati sanitari personali.
Si applicano per analogia:
La direzione del progetto notifica previamente alla commissione d’etica un cambiamento della direzione del progetto.
Essa notifica alla commissione d’etica, entro 90 giorni, la conclusione o l’arresto prematuro del progetto di ricerca. 50
La commissione d’etica competente verifica:51
Si applicano per analogia:
L’autorizzazione contiene almeno le indicazioni seguenti:
La direzione del progetto notifica previamente alla commissione d’etica le modifiche delle indicazioni menzionate nell’autorizzazione.
Essa notifica alla commissione d’etica, entro 90 giorni, la conclusione o l’arresto prematuro della raccolta dei dati o del materiale biologico. 52
La commissione d’etica verifica:
Si applicano per analogia:
La direzione del progetto notifica previamente alla commissione d’etica le seguenti modifiche del progetto di ricerca:
Essa notifica alla commissione d’etica, entro 90 giorni, la conclusione o l’arresto prematuro del progetto di ricerca. 53
Per i progetti di ricerca su embrioni e feti provenienti da interruzioni di gravidanza e da aborti spontanei, compresi i nati morti, la donna incinta o la coppia interessata deve essere informata, oralmente e per scritto, circa:
L’informazione può aver luogo anche in forme diverse da quella testuale.
La forma del consenso è retta dall’articolo 8 c . 54
L’articolo 9 si applica per analogia. 55
La conseguenze di una revoca sono rette dall’articolo 10. 56
La commissione d’etica competente verifica:57
Si applicano per analogia:
Il Dipartimento federale dell’interno può aggiornare gli allegati conformemente agli sviluppi a livello internazionale o nel campo della tecnica. Esso procede agli aggiornamenti che possono rivelarsi ostacoli tecnici al commercio d’intesa con il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca.
I progetti di ricerca di cui al capitolo 2 autorizzati prima del 1° gennaio 2014 sono considerati progetti di ricerca della categoria B.
Su richiesta, l’autorità che ha autorizzato il progetto di ricerca prima del 1° gennaio 2014 può classificare il progetto nella categoria A. In tal caso, gli obblighi di responsabilità, garanzia e notifica sono retti dal nuovo diritto.
La commissione d’etica prende la decisione di cui al capoverso 2 secondo la procedura semplificata prevista all’articolo 6 dell’ordinanza del 20 settembre 2013 59 sull’organizzazione relativa alla LRUm.
Le disposizioni della presente ordinanza si applicano:
La commissione d’etica competente decide in relazione alle domande per progetti di ricerca non soggetti all’obbligo di autorizzazione secondo il diritto previgente ai sensi dell’articolo 67 capoverso 2 LRUm entro sei mesi dalla conferma del ricevimento della documentazione formalmente corretta.
L’articolo 23 a non si applica ai progetti di ricerca autorizzati prima dell’entrata in vigore della modifica del 7 giugno 2024.
Per i progetti di ricerca autorizzati prima dell’entrata in vigore della modifica del 7 giugno 2024 gli obblighi di responsabilità sono retti dal diritto anteriore.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.
(art. 13)
La somma di copertura per i progetti di ricerca con persone della categoria B ammonta almeno a:
(art. 14, 17–19)