Sonoautorizzati allo scambio di dati confidenziali con autorità e istituzioni estere nonché con organizzazioni internazionali:
- la commissione d’etica competente;
- l’autorità cantonale di vigilanza;
- l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici; e
- l’UFSP.
I dati personali possono essere comunicati all’estero se il Consiglio federale ha constatato che la legislazione dello Stato o dell’organo internazionale interessato garantisce una protezione adeguata secondo l’articolo 16 capoverso 1 della legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD). In assenza di una valutazione del Consiglio federale, i dati personali possono essere comunicati all’estero se sussistono garanzie sufficienti, in particolare contrattuali, che garantiscono una protezione adeguata all’estero.
In deroga all’articolo 16 capoversi 1 e 2 LPD, i dati personali possono essere comunicati all’’estero nei seguenti casi:
- la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l’integrità fisica della persona interessata o di un terzo e non è possibile ottenere il consenso della persona interessata entro un termine adeguato;
- la comunicazione è indispensabile per sventare un pericolo incombente per la salute pubblica;
- la persona interessata ha espressamente acconsentito alla comunicazione.
Se i dati personali sono comunicati all’estero, l’autorità di esecuzione comunica alla persona interessata a quale Stato od organo internazionale e se del caso le garanzie secondo l’articolo 16 capoverso 2 della LPD o l’applicazione di un’eccezione secondo l’articolo 17 LPD.