La presente ordinanza disciplina:
- il contenuto, la forma e la valutazione dell’esame federale per le professioni mediche universitarie;
- i compiti degli organi;
- la procedura d’esame;
- le tasse d’esame;
- le indennità per gli esperti.
811.113.3
del 26 novembre 2008 (Stato 1° settembre 2023)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 12 capoverso 3, 13, 13a e 60 della legge del 23 giugno 2006 1 sulle professioni mediche (LPMed), 2
ordina:
La presente ordinanza disciplina:
L’esame federale permette di verificare se gli obiettivi della formazione stabiliti nella LPMed sono raggiunti.
L’esame federale si svolge al termine di un ciclo di studio accreditato secondo la LPMed (art. 23 LPMed) o di un ciclo di studio estero riconosciuto (art. 33 LPMed).
L’esame federale è conforme allo stato della scienza e ai principi e alle esigenze internazionali.
Il contenuto dell’esame federale si fonda sugli obiettivi formativi generali e specifici di ogni professione secondo la LPMed e sui seguenti cataloghi svizzeri degli obiettivi didattici per i cicli di studio accreditati relativi alle professioni mediche universitarie:
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) stabilisce, dopo aver consultato la Commissione delle professioni mediche (MEBEKO), sezione «Formazione», i principi e i dettagli delle diverse forme di esame.
L’esame federale può consistere in una o più prove. Le singole prove possono includere prove parziali.
Ogni prova è valutata con la menzione «superato» o «non superato».
L’esame federale è superato se ogni prova è stata valutata con la menzione «superato».
Nell’ambito di una singola prova, le prestazioni fornite nelle prove parziali possono compensarsi reciprocamente. 14
... 15
Per ciascuna professione medica universitaria la MEBEKO, sezione «Formazione», emana su proposta della corrispondente commissione d’esame:
Se non riconosce un diploma conseguito all’estero ed esige dal titolare di superare l’esame federale, la MEBEKO, sezione «Formazione», stabilisce:
A tale scopo essa tiene conto della carriera e dell’esperienza professionale del titolare, in particolare nel settore sanitario svizzero.
Dopo aver consultato la MEBEKO, sezione «Formazione», e le istituzioni di formazione, il Consiglio federale istituisce, per ogni professione medica universitaria, una commissione d’esame in cui ogni istituzione di formazione è rappresentata.
Su proposta del DFI, il Consiglio federale nomina per ogni commissione d’esame un presidente e quattro a otto membri.
Le commissioni d’esame assicurano la preparazione e lo svolgimento dell’esame federale in collaborazione con le istituzioni di formazione delle professioni mediche universitarie. In tal modo esse rappresentano gli interessi della Confederazione.
Le commissioni d’esame hanno i seguenti compiti:
I presidenti delle commissioni d’esame hanno i seguenti compiti:
Il presidente della commissione d’esame designa il suo supplente.
I responsabili di sede hanno i seguenti compiti:
Decidono in merito alla validità dei motivi addotti per giustificare un impedimento a partecipare all’esame o l’interruzione dello stesso.
Se il numero di esaminatori autorizzati è insufficiente, i responsabili di sede possono designare altri professionisti ad hoc in qualità di esaminatori. Ne comunicano i nominativi al segretariato della MEBEKO, sezione «Formazione».
La MEBEKO, sezione «Formazione», tiene un elenco degli esaminatori autorizzati e ne stabilisce i compiti.
Gli esaminatori sono proposti dalle commissioni d’esame.
Possono essere autorizzati quali esaminatori:
Gli esaminatori possono esercitare la loro funzione sino alla fine dell’anno in cui compiono 70 anni. In seguito sono stralciati dall’elenco degli esaminatori autorizzati.
L’esame federale ha luogo una volta all’anno. La data dev’essere coordinata in funzione delle sessioni degli esami universitari e della fine del semestre.
La MEBEKO, sezione «Formazione», stabilisce le date dell’esame federale su proposta delle commissioni d’esame.
I candidati sono tenuti a iscriversi all’esame federale presso il segretariato della sezione «Formazione» della MEBEKO entro la data ufficiale di chiusura delle iscrizioni.
Prima dell’inizio di ogni anno accademico, la MEBEKO, sezione «Formazione», pubblica la data di chiusura delle iscrizioni in Internet. 22
... 23
Le persone disabili possono presentare alla MEBEKO, sezione «Formazione», una domanda per la compensazione degli svantaggi. Nelle proprie direttive di cui all’articolo 5 a lettera b, la MEBEKO definisce i dettagli della procedura di presentazione della domanda.
Su proposta della commissione d’esame, la MEBEKO, sezione «Formazione», definisce le misure di adeguamento idonee per compensare gli svantaggi derivanti dalla disabilità. Le misure di adeguamento non possono costituire una riduzione dei requisiti d’esame e devono poter essere realizzate con un onere proporzionato.
In linea di principio il candidato deve sostenere l’esame federale presso la sede in cui ha concluso gli studi.
Se, per motivi organizzativi, non tutti i candidati possono sostenere l’esame presso tale sede, la commissione d’esame, previa intesa con il segretariato della MEBEKO, sezione «Formazione», può ordinare che l’esame sia sostenuto in un’altra sede con la stessa lingua d’esame.
Nelle sue disposizioni di cui all’articolo 5a lettera a, la MEBEKO stabilisce:
La lingua d’esame è per principio la lingua ufficiale della sede d’esame scelta.
Sono concesse eccezioni, su richiesta tempestiva del candidato, se sono utilizzati questionari identici.
Se le sedi d’esame sono bilingue è possibile scegliere la lingua d’esame.
Le scuole universitarie comunicano in tempo utile alla MEBEKO, sezione «Formazione», i nominativi delle persone che hanno concluso il corrispondente ciclo di studio accreditato.
I candidati che, conformemente all’articolo 12 capoverso 2 LPMed, intendono presentarsi all’esame federale di chiropratici devono dimostrare, contestualmente all’iscrizione di cui all’articolo 12 capoverso 2 della presente ordinanza:27
La MEBEKO, sezione «Formazione», decide se un candidato è ammesso all’esame federale.
Chi si iscrive oltre il termine ufficiale non è ammesso all’esame federale, salvo se può far valere motivi seri quali una malattia o un infortunio. 28
Il segretariato della sezione «Formazione» della MEBEKO stila, all’attenzione dei responsabili di sede, l’elenco dei candidati ammessi all’esame.
Un candidato iscritto può ritirare la propria iscrizione prima dell’inizio dell’esame mediante comunicazione scritta alla MEBEKO, sezione «Formazione».
Chi ritira la propria iscrizione è tenuto a versare la tassa d’iscrizione.
Chi ritira la propria iscrizione dopo aver ricevuto la decisione d’ammissione è inoltre tenuto a versare la tassa d’esame, tranne se può far valere motivi seri quali una malattia o un infortunio.
La MEBEKO, sezione «Formazione», decide se i motivi sono validi.
Se un candidato rinuncia a presentarsi all’esame federale senza aver ritirato la propria iscrizione oppure interrompe una prova, l’esame è considerato «non superato», tranne se la persona interessata può far valere motivi seri quali una malattia o un infortunio.
Il candidato comunica senza indugio al responsabile di sede la rinuncia a presentarsi all’esame o l’interruzione di una prova. Deve presentare o inviare spontaneamente i giustificativi, quali un certificato medico.
I responsabili di sede decidono se i motivi addotti sono validi e lo notificano al segretariato della sezione «Formazione» della MEBEKO.
Se i motivi addotti per la rinuncia o l’interruzione sono validi, il candidato può iscriversi alla sessione successiva. Se una prova si compone di diverse prove parziali che il candidato non ha potuto interamente terminare a causa di un’interruzione dell’esame per motivi validi, nella sessione successiva deve ripetere l’intera prova con tutte le corrispondenti prove parziali.
La tassa d’iscrizione è dovuta in ogni caso. Se un candidato rinuncia a presentarsi all’esame, deve pagare la tassa d’esame, tranne se può far valere motivi validi. In caso di interruzione, la tassa d’esame è comunque dovuta.
L’esame federale non è pubblico.
Le persone che intendono assistere all’esame federale devono ottenere il permesso del presidente della commissione d’esame.
I membri della MEBEKO, sezione «Formazione», e della commissione d’esame sono ammessi d’ufficio all’esame.
Il candidato che non ha superato l’esame federale può iscriversi alla sessione successiva.
Vanno ripetute unicamente le prove valutate come «non superate».
In caso d’insuccesso, l’esame federale può essere ripetuto due volte.
... 29
Il candidato che non ha superato per tre volte l’esame federale è escluso da qualsiasi altro esame federale per la stessa professione medica universitaria.
... 30
Il presidente della commissione d’esame comunica al candidato il risultato dell’esame mediante una decisione formale.
I nomi dei candidati che hanno superato l’esame federale sono pubblicati in Internet e in un’altra forma appropriata.
... 31
La MEBEKO, sezione «Formazione», provvede affinché tutti i documenti relativi all’esame federale siano conservati per due anni a partire dalla comunicazione dei risultati.
In caso di ricorso, i documenti sono conservati finché la decisione su ricorso è passata in giudicato.
Il candidato che ha superato l’esame federale riceve un diploma federale un corrispondente attestato (tessera plastificata).
La MEBEKO, sezione «Formazione», può annullare un esame federale superato se risulta che il candidato ha ottenuto indebitamente l’ammissione fornendo indicazioni false o incomplete. Può dichiarare che l’esame federale non è stato superato se il candidato ha influenzato l’esito dell’esame con mezzi illeciti.
I responsabili di sede possono allontanare dalla singola prova interessata un candidato che, durante l’esame federale, si comporta in modo sconveniente o cerca di influenzare l’esito con mezzi illeciti.
I responsabili di sede comunicano alla MEBEKO, sezione «Formazione», tutti gli eventi di cui al capoverso 2, indipendentemente dal fatto che abbiano allontanato il candidato in questione dalla singola prova interessata.
Secondo la gravità della colpa del candidato, la MEBEKO, sezione «Formazione», può dichiarare l’esame federale «non superato».
La MEBEKO, sezione «Formazione», gestisce una banca dati. Quest’ultima contiene le iscrizioni pervenute e le decisioni relative all’ammissione, nonché i seguenti dati concernenti i candidati:
La banca dati contiene inoltre:
La MEBEKO, sezione «Formazione», trasmette regolarmente all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) tutti i dati riguardanti i candidati che hanno superato l’esame federale conformemente all’articolo 24 capoverso 1 lettere a–g, affinché siano riportati nel registro delle professioni mediche.
Su richiesta, essa comunica all’Ufficio federale della protezione della popolazione, all’attenzione del Servizio sanitario coordinato, il cognome, il nome, l’indirizzo e la data di nascita dei candidati che hanno superato l’esame federale di medicina umana, odontoiatria, chiropratica o farmacia. 35
Su richiesta, essa comunica all’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, all’attenzione del Servizio veterinario coordinato, il cognome, il nome, l’indirizzo e la data di nascita dei candidati che hanno superato l’esame federale di medicina veterinaria.
I candidati hanno il diritto di essere informati sui dati che li concernono.
A tale scopo devono presentare una domanda per scritto alla MEBEKO, sezione «Formazione». La domanda può essere presentata per via elettronica. 36
Le informazioni sono fornite entro 30 giorni, per scritto e gratuitamente.
La tassa d’iscrizione ammonta ogni volta a 200 franchi.
La tassa per i diversi esami federali è stabilita come segue:
Se il candidato deve superare o ripetere unicamente parti dell’esame federale, le tasse vengono calcolate proporzionalmente.
Gli emolumenti per il rilascio dei diplomi sono indicati nell’allegato 5 dell’ordinanza del 27 giugno 2007 39 sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l’esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie.
I responsabili di sede ricevono un forfait annuo di 8000 franchi e un’indennità stabilita in funzione del numero dei candidati che la MEBEKO, sezione «Formazione», ha notificato loro per l’anno corrispondente.
L’importo dell’indennità in funzione del numero di candidati è fissato, per candidato all’esame federale per singola prova, a:
Per gli esaminatori sono applicabili le seguenti aliquote d'indennità:43
Chi partecipa a un esame in qualità di paziente specialmente istruito (paziente standardizzato) riceve un'indennità di 50 franchi l’ora per la preparazione e la partecipazione agli esami federali.
Il rimborso delle spese legate alla preparazione e alla partecipazione agli esami federali è disciplinato dalle corrispondenti disposizioni applicabili al personale federale.
L'indennità per il personale ausiliario che predispone i locali o prepara il materiale per gli esami federali è fissata a 25 franchi l’ora.
L'indennità per le persone che sorvegliano lo svolgimento degli esami durante gli esami federali è fissata a 30 franchi l’ora.
Se per organizzare gli esami federali occorre locare sale al di fuori delle istituzioni di formazione universitarie, i responsabili di sede stabiliscono il canone d’affitto d’intesa con il segretariato della sezione «Formazione» della MEBEKO e l’UFSP.
Previa intesa con l’UFSP, gli stampati sono ordinati presso la Cancelleria federale e pagati dall’UFSP.
La Confederazione assume i costi per la stampa e la traduzione delle domande di tutti gli esami federali. 46
La Confederazione assume i costi per il materiale ausiliario consegnato ai candidati se questo materiale proviene dalla Confederazione.
L’abrogazione del diritto vigente è disciplinata nell’allegato 1.
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato 2.
Nel caso in cui il contenuto degli esami che i candidati devono superare conformemente al diritto anteriore e quello degli esami che devono essere superati secondo il nuovo diritto coincidono, la MEBEKO, sezione «Formazione», su proposta delle commissioni d’esame, può decidere:
Le persone che si sono iscritte per la prima volta all’esame federale di medicina veterinaria prima dell’entrata in vigore della modifica del 2 giugno 2023 possono sostenere l’esame federale in conformità al catalogo svizzero degli obiettivi di apprendimento del 10 ottobre 2017 48 nonché in base alle disposizioni e direttive della MEBEKO, sezione «Formazione», del 9 febbraio 2023 49 .
Per le persone che sostengono l’esame federale in conformità al catalogo svizzero degli obiettivi di apprendimento del 10 ottobre 2017 nonché in base alle disposizioni e direttive della MEBEKO, sezione «Formazione», del 9 febbraio 2023, si applica quando segue:
I capoversi 1 e 2 si applicano allo svolgimento dell’esame federale di medicina veterinaria fino al 2025. Dopo tale data, la MEBEKO, sezione «Formazione», decide, su proposta della commissione d’esame di medicina veterinaria, se imputare interamente o in parte le prove parziali superate secondo il diritto anteriore all’esame federale secondo il nuovo diritto.
Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.
L’articolo 34 entra in vigore il 31 dicembre 2010.
(art. 34)
I seguenti atti normativi sono abrogati:
(art. 35)
Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
... 82