Il veterinario può prescrivere, dispensare o utilizzare un medicamento veterinario, omologato per la stessa specie animale di destinazione ma per un’altra indicazione, nello stesso dosaggio previsto per l’indicazione ammessa (cambiamento di destinazione) se:
- per il trattamento di una malattia non è omologato né disponibile nessun medicamento veterinario;
- l’utilizzo del medicamento veterinario omologato nel caso specifico non è possibile a causa della composizione o della forma di somministrazione (galenica); oppure
- sussistono dubbi concernenti lo sviluppo di resistenze.
Se un simile medicamento veterinario non è disponibile, il veterinario può prescrivere, dispensare o utilizzare nella successione seguente:
- un medicamento veterinario omologato dall’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic) per un’altra specie animale di destinazione;
- un medicamento per uso umano omologato da Swissmedic.
Se un cambiamento di destinazione secondo il capoverso 1 non è possibile nel caso specifico a causa di motivi galenici oppure se sussistono dubbi concernenti lo sviluppo di resistenze, può essere prescritto, dispensato o utilizzato il medicamento successivo secondo la successione indicata al capoverso 2.
I medicamenti omeopatici, antroposofici e fitoterapeutici omologati possono essere utilizzati anche per una diversa destinazione, se un medicamento è omologato per l’indicazione o la specie animale da trattare.
Medicamenti, che contengono organismi geneticamente modificati, non possono essere destinati a uno scopo diverso.
È fatto salvo l’articolo 12.
Per motivi di sicurezza del medicamento o della derrata alimentare, il Dipartimento federale dell’interno (DFI) può escludere un medicamento omologato con procedura semplificata o singole sostanze attive dal cambiamento di destinazione.