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Ordinanza sulla tassa di sorveglianza all’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Ordinanza sulla tassa di sorveglianza per gli agenti terapeutici)

del 21 settembre 2018 (Stato 1° gennaio 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 65 capoverso 4 della legge del 15 dicembre 2000 1 sugli agenti terapeutici,

ordina:

Art. 1 Riscossione e calcolo

L’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic) riscuote ogni anno una tassa di sorveglianza (tassa).

La tassa è calcolata sulla base del prezzo di fabbrica dei medicamenti e degli espianti standardizzati omologati in Svizzera.

L’aliquota della tassa è pari al 6,5 per mille del prezzo di fabbrica per la consegna. 2

Art. 2 Destinazione d’uso

La tassa copre tutti i costi sostenuti da Swissmedic nel campo dei medicamenti e degli espianti standardizzati che non sono finanziati da emolumenti e indennità della Confederazione.

In particolare contribuisce a coprire i costi dei seguenti compiti:

  1. attività di vigilanza generali;
  2. preparazione e stesura di norme;
  3. informazione al pubblico;
  4. misure contro l’abuso e l’uso improprio di medicamenti.

Art. 3 Assoggettamento alla tassa

Sono soggetti alla tassa tutti i titolari di omologazioni che vendono in Svizzera medicamenti ed espianti standardizzati omologati.

Art. 4 Tassazione

Il titolare dell’omologazione deve presentare un’autodichiarazione per ogni anno civile. Essa comprende i dati del fatturato complessivo dei medicamenti e degli espianti standardizzati venduti, sulla base dei prezzi di fabbrica.

L’autodichiarazione deve essere confermata dall’ufficio di revisione del titolare dell’omologazione o, in assenza di tale ufficio, da una persona autorizzata a firmare. I costi sono a carico dei titolari.

Swissmedic determina la tassa mediante decisione sulla base dell’autodichiarazione.

Se, nonostante diffida, il titolare dell’omologazione non presenta l’autodichiarazione o fornisce documenti incompleti, Swissmedic stima il fatturato complessivo e determina la tassa in base a tale stima.

Art. 5 Fatturazione e acconti

Swissmedic fattura la tassa all’inizio di ogni anno civile per l’anno precedente.

Swissmedic può esigere il pagamento di acconti. Questi vengono calcolati a titolo provvisorio sulla base della tassazione relativa all’anno precedente.

Gli acconti possono essere riscossi anche sulla base del fatturato dell’anno in corso, a condizione che il titolare dell’omologazione notifichi il pertinente fatturato ogni trimestre.

Art. 6 Esigibilità

La tassa è esigibile:

  1. al momento della fatturazione;
  2. nel caso di una fattura contestata: con il passaggio in giudicato della decisione relativa alla tassa.

Il termine di pagamento è di 30 giorni a decorrere dall’inizio dell’esigibilità. In casi speciali Swissmedic può prorogare il termine di pagamento.

Decorso questo termine è dovuto un interesse di mora del 5 per cento all’anno.

Art. 7 Prescrizione

La pretesa si prescrive in cinque anni dall’inizio dell’esigibilità.

La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo con il quale la pretesa è fatta valere nei confronti della persona assoggettata.

Con l’interruzione inizia a decorrere una nuova prescrizione.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.