Il titolare di un’omologazione secondo l’articolo 3 capoverso 2 deve presentare all’organo di notifica una domanda di modifica minore ai sensi del titolo 2 dell’allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 .
L’organo di notifica conferma di aver ricevuto la domanda e invita il richiedente a versare un anticipo delle spese per l’emolumento di cui all’allegato numero II/6.1.2 OEPChim entro 30 giorni dal ricevimento della conferma.
Se l’anticipo delle spese non è versato entro il termine stabilito, l’organo di notifica non entra nel merito della domanda e ne informa il richiedente.
In caso contrario, l’organo di notifica conferma al richiedente il ricevimento puntuale dell’anticipo delle spese e l’accettazione della domanda. Se i requisiti di cui all’articolo 10 sono soddisfatti, esso convalida la domanda entro 30 giorni.
Qualora, in sede di convalida, la domanda si rivelasse incompleta, l’organo di notifica invita il richiedente a completarla entro 45 giorni pena il rigetto della domanda. Sono fatte salve le circostanze eccezionali che giustificano un prolungamento dei termini.
Al termine della convalida, l’organo di notifica trasmette la domanda ai servizi di valutazione e si assicura che la domanda sia valutata entro 90 giorni.
Qualora per effettuare la valutazione risultino necessarie informazioni supplementari, esso concede al richiedente un termine di 45 giorni. Sono fatte salve le circostanze eccezionali che giustificano un prolungamento dei termini.
Durante il completamento della domanda il periodo di cui al capoverso 6 è sospeso.
Qualora l’organo di notifica non intenda omologare la modifica come richiesto nella domanda, esso concede al richiedente il diritto di essere sentito.
L’organo di notifica decide di modificare l’omologazione o di respingere la domanda.