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814.018.21

Ordinanza del DATEC
sull’indennità versata ai Cantoni per il loro sostegno
nell’esecuzione dell’ordinanza relativa alla tassa
d’incentivazione sui composti organici volatili1

del 15 febbraio 2000 (Stato 1° gennaio 2023)

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia
e delle comunicazioni (DATEC),

visto l’articolo 4 capoverso 6 dell’ordinanza del 12 novembre 1997 2 relativa alla
tassa d’incentivazione sui composti organici volatili (OCOV);
d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, 3

ordina:

Art. 1

La Confederazione rimborsa ai Cantoni, annualmente e su base forfetaria, gli oneri sopportati a sostegno dell’esecuzione dell’OCOV. Competente per tale indennizzo è l’Ufficio federale dell’ambiente 4 .

Art. 25

L’indennizzo annuale è ripartito tra i Cantoni in base alla quota fissata.

La determinazione della quota tiene conto:

  1. dei bilanci dei COV controllati dal Cantone secondo l’articolo 10 OCOV;
  2. degli impianti stazionari gestiti sul territorio cantonale che impiegano COV esenti dalla tassa secondo l’articolo 9 OCOV.

Art. 36

L’indennizzo annuale per Cantone è stabilito nell’allegato.

L’allegato è modificato se l’onere d’esecuzione dei Cantoni ha subito variazioni significative.

Art. 4

Il versamento è effettuato alla fine di giugno.

Art. 5

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2000.

Allegato7

(art. 3 cpv. 1)

Indennizzo annuale ai Cantoni e al Principato
del Liechtenstein

Cantone

Indennizzo annuale in franchi

AG

231 000

AI

0

AR

12 000

BE

194 000

BL

266 000

BS

74 000

FL

6 000

FR

50 000

GE

50 000

GL

29 000

GR

10 000

JU

51 000

LU

65 000

NE

55 000

NW

6 000

OW

13 000

SG

133 000

SH

30 000

SO

83 000

SZ

22 000

TG

63 000

TI

91 000

UR

7 000

VD

68 000

VS

155 000

ZG

29 000

ZH

133 000