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814.076 ODO

Ordinanza che designa le organizzazioni di protezione dell’ambiente nonché di protezione della natura e del paesaggio legittimate a ricorrere (ODO)

del 27 giugno 1990 (Stato 1° gennaio 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 55 capoverso 3 e 55 f capoverso 2 della legge 7 ottobre 1983 1
sulla protezione dell’ambiente (LPAmb);
visto l’articolo 28 capoverso 2 della legge del 21 marzo 2003 2 sull’ingegneria
genetica (LIG);
visto l’articolo 12 capoverso 3 della legge federale del 1° luglio 1966 3
sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), 4

ordina:

Art. 15 Organizzazioni legittimate a ricorrere

Le organizzazioni legittimate a ricorrere secondo gli articoli 55 e 55 f LPAmb, 28 LIG o 12 LPN figurano nell’allegato.

Art. 2 Controllo

In caso di cambiamento dello scopo statutario, della forma giuridica o della designazione, le organizzazioni legittimate a ricorrere devono avvertirne senza indugio il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Dipartimento). 6

Il Dipartimento verifica se le organizzazioni legittimate a ricorrere adempiono ancora alle condizioni per il diritto di ricorso. Esso può consultare i documenti necessari per la valutazione. Se accerta che un’organizzazione non adempie più a tali condizioni, chiede al Consiglio federale le pertinenti modifiche dell’allegato. 7

Art. 3 Richiesta di altre organizzazioni

Le organizzazioni che adempiono le condizioni dell’articolo 55 capoverso 1 LPAmb o dell’articolo 12 capoverso 1 LPN sono iscritte, a richiesta, nell’elenco delle organizzazioni legittimate a ricorrere (allegato). 8

Le organizzazioni che adempiono le condizioni degli articoli 55 capoverso 1 e 55 f capoverso 1 LPAmb, dell’articolo 28 capoverso 1 LIG o dell’articolo 12 capoverso 1 LPN sono iscritte, a richiesta, nell’elenco delle organizzazioni legittimate a ricorrere (allegato). 9

La richiesta deve contenere:

  1. i dati relativi al diritto di ricorso di cui l’organizzazione vuole fruire;
  2. la prova che l’organizzazione adempie alle condizioni necessarie a tal fine; e
  3. i documenti necessari per detta prova, in particolare gli statuti e i rapporti annuali degli ultimi 10 anni.10

Secondo l’articolo 55 capoverso 1 LPAmb e l’articolo 12 capoverso 1 LPN, le attività economiche delle organizzazioni servono a conseguire scopi idealistici se il tipo di attività corrisponde a tali scopi e l’attività in questione non è predominante rispetto alle altre attività dell’organizzazione. 11

Art. 412 Rendicontazione

Le organizzazioni tengono ogni anno una statistica delle loro attività di ricorso. Inoltrano tale statistica, insieme al rapporto annuale, all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) entro la fine di aprile e rendono pubbliche tali informazioni.

L’organizzazione deve mostrare nella sua statistica, indicando l’autorità competente, in quanti casi conclusi nell’anno precedente:

  1. i suoi ricorsi sono stati accolti, interamente o parzialmente, respinti o sono diventati senza oggetto;
  2. ha stipulato accordi con i richiedenti secondo gli articoli 55c capoverso 1 LPAmb o 12d capoverso 1 LPN e ha ritirato il proprio ricorso in tale ambito;
  3. ha ritirato il proprio ricorso senza stipulare un accordo.

L’UFAM determina in quale forma devono essergli forniti i dati di cui al capoverso 2. Tiene una statistica globale di tali dati e la pubblica.

Le organizzazioni informano l’UFAM entro la fine di aprile di ogni anno sull’ammontare delle loro entrate dell’anno precedente in relazione all’esercizio del diritto di ricorso.

Art. 5 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 1990.

Disposizione transitoria relativa alla modifica del 19 settembre 200813

Le organizzazioni devono rendere conto dell’esercizio del diritto di ricorso secondo l’articolo 4 capoversi 1, 2 e 4, la prima volta nell’aprile 2009 per l’anno 2008.

Allegato14

(art. 1)

Elenco delle organizzazioni legittimate a ricorrere ai sensi della LPAmb, della LIG o della LPN

Associazioni

Legittimate a ricorrere ai sensi della LPAmb/ LIG a

Legittimate a ricorrere ai sensi della LPN b

1. Aqua Viva

x

x

2. EspaceSuisse

x

x

3. WWF Svizzera

x

x

4. Associazione svizzera per la protezione degli uccelli ASPU / BirdLife Svizzera

x

x

5. Lega svizzera del patrimonio nazionale (LSP)

x

x

6. Pro Natura

x

x

7. Club alpino svizzero (CAS)

x

x

8. Freie Landschaft Schweiz – Paysage libre Suisse

x

x

9. Helvetia Nostra

x

x

10. Associazione Svizzera per la protezione della salute e di tecnica ambientale (ASTA)

x

11. Società svizzera di pedologia (SSP)

x

x

12. Fondazione per la pratica della protezione dell’ambiente in Svizzera

x

x

13. Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio (FP)

x

x

14. Fondazione svizzera per l’energia (FSE)

x

x

15. Federazione svizzera degli amici della natura (FSAN)

x

x

16. Associazione svizzera dei professionisti della protezione delle acque (VSA)

x

17. Società Svizzera dell’Industria del Gas e delle Acque (SSIGA)

x

x

18. Federazione svizzera di pesca e piscicoltura (FSPP)

x

x

19. Dark-Sky Switzerland (DSS)

x

x

20. Associazione traffico e ambiente (ATA)

x

21. Federazione svizzera per i sentieri (FSS)

x

22. Archeologia Svizzera

x

23. Greenpeace Svizzera

x

x

24. ...

25. Fondazione svizzera della Greina (FSG)

x

x

26. CacciaSvizzera

x

x

27. Società Svizzera di Speleologia

x

28. Società di storia dell’arte in Svizzera (SSAS)

x

29. Medici per l’ambiente

x

30. Iniziativa delle Alpi

x

x

31. Mountain Wilderness

x

x

  1. Le associazioni contrassegnate con una «x» sono legittimate a ricorrere ai sensi degli art. 55, 55f LPAmb e 28 LIG.
  1. Le associazioni contrassegnate con una «x» sono legittimate a ricorrere ai sensi dell’art. 12 LPN.
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