Lo scopo della presente ordinanza è la protezione dai rumori dannosi o molesti.
Essa regola:
- la limitazione delle emissioni foniche esterne prodotte dall’esercizio di impianti nuovi o esistenti ai sensi dell’articolo 7 della legge;
- 2 la delimitazione delle zone edificabili e la modifica dei piani d’utilizzazione nelle zone esposte ai rumori;
- il rilascio di autorizzazioni di costruire, in zone esposte ai rumori, edifici con locali sensibili al rumore;
- l’isolamento contro i rumori esterni e interni nei nuovi edifici con locali sensibili al rumore;
- l’isolamento contro i rumori esterni negli edifici esistenti con locali sensibili al rumore;
- la determinazione delle immissioni foniche esterne e la loro valutazione in base a valori limite d’esposizione.
Essa non regola:
- la protezione contro il rumore prodotto sull’area di un’azienda nella misura in cui colpisce l’edificio aziendale e le abitazioni annesse all’interno di detta area;
- la protezione contro gli infrasuoni e gli ultrasuoni.
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