La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per provvedimenti, prestazioni e decisioni dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e degli organi da esso incaricati in materia di radioprotezione.
814.56 — OEm-RaP
Ordinanza sugli emolumenti in materia di radioprotezione (OEm-RaP) del 26 aprile 2017 (Stato 1° febbraio 2021) (Stato 1° febbraio 2021)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 42 della legge del 22 marzo 1991 1 sulla radioprotezione (LRaP),
ordina:
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti
Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 2 sugli emolumenti (OgeEm).
Art. 3 Assoggettamento
Chi chiede un provvedimento, una prestazione o una decisione secondo l’articolo 1 paga un emolumento.
Art. 4 Rinuncia alla riscossione di emolumenti
In singoli casi debitamente motivati si può rinunciare a riscuotere emolumenti, in particolare:
- per lo smaltimento di materiale radioattivo la cui formazione è avvenuta quando la LRaP non era ancora applicabile o il cui proprietario non è identificabile o non lo è più;
- per prestazioni che devono essere effettuate per salvaguardare la sicurezza della popolazione in caso di evento, se chi ne è stato la causa non è più identificabile.
Se il proprietario o il responsabile di cui al capoverso 1 può essere identificato in un secondo tempo, l’UFSP può fatturare il corrispondente emolumento con effetto retroattivo.
Art. 5 Calcolo degli emolumenti
Gli emolumenti sono calcolati secondo l’allegato. 3
Per provvedimenti, prestazioni e decisioni che non sono menzionati nell’allegato o per i quali nell’allegato è stabilito un emolumento in funzione del dispendio, gli emolumenti sono calcolati in base al tempo impiegato. La tariffa oraria si situa, a seconda delle conoscenze specifiche necessarie e del livello di funzione del personale incaricato, tra i 100 e i 200 franchi. Il tempo di viaggio e il tempo d’attesa sono calcolati come tempo di lavoro.
Art. 6 Supplemento d’emolumento
L’UFSP e gli organi da esso incaricati possono esigere un supplemento fino al 50 per cento dell’emolumento ordinario per prestazioni fornite su richiesta urgentemente o al di fuori dell’orario normale di lavoro, oppure che comportano un onere amministrativo straordinario.
Art. 7 Esborsi
Art. 8 Fatturazione, decisione circa gli emolumenti
Se affida un compito a un altro organo, l’UFSP può abilitare quest’ultimo a fatturare esso stesso gli emolumenti.
In caso di controversia concernente la fattura, l’UFSP pronuncia una decisione circa gli emolumenti.
Art. 9 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 5 luglio 2006 6 concernente gli emolumenti nel campo della radioprotezione è abrogata.
Art. 10 Disposizione transitoria
La presente ordinanza si applica ai provvedimenti, alle prestazioni e alle decisioni non ancora conclusi rispettivamente non ancora passati in giudicato alla sua entrata in vigore.
Art. 11 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.
Allegato7
(art. 5 cpv. 1)
Calcolo degli emolumenti
A. Licenze per la manipolazione di radiazioni ionizzanti (art. 9 dell’ordinanza del 26 aprile 20178 sulla radioprotezione [ORaP])
Franchi | |
|---|---|
I. Applicazioni mediche | |
1. Impianti in ospedali distrettuali/regionali, ospedali cantonali, istituti privati, ospedali universitari, studi dentistici, cliniche dentarie | |
1.1 Piccoli impianti a raggi X per uso odontoiatrico fino a 70 kV | 400 |
1.2 Ortopantomografi / impianti di radiografia panoramica, ortopantomografi con teleradiografia, tomografi volumetrici digitali | 650 |
2. Impianti in studi medici e chiropratici | |
2.1 Impianti a raggi X per radiografie | 650 |
2.2 Impianti a raggi X per radiografie e radioscopie | 700 |
3. Impianti in ospedali distrettuali/regionali, ospedali cantonali, istituti privati, ospedali universitari | |
3.1 Impianti a raggi X per radiografie | 950 |
3.2 Impianti a raggi X per radiografie e radioscopie | 1 000 |
3.3 Mammografi | 950 |
3.4 Simulatori | 1 000 |
3.5 Impianti a raggi X per terapia superficiale | 950 |
3.6 Impianti a raggi X per terapia profonda | 1 600 |
3.7 Impianti per applicazioni ad alto dosaggio in cardiologia e radiologia interventistica | 1 150 |
3.8 Tomografi computerizzati | 1 600 |
3.9 Apparecchi «afterloading», unità irradianti | 2 000 |
3.10 Acceleratori lineari | 2 600 |
4. Medicina nucleare | |
4.1 Diagnostica, area di lavoro di tipo C | 1 400 |
4.2 Terapia, area di lavoro di tipo B/C | 2 600 |
4.3 Dispositivi PET-TC | 2 000 |
4.4 Dispositivi SPECT-TC | 1 750 |
4.5 Camere per pazienti | 1 400 |
5. Impianti usati in medicina veterinaria, medicina legale, ricerca, formazione | |
5.1 Piccoli impianti a raggi X per uso odontoiatrico fino a 70 kV | 400 |
5.2 Impianti a raggi X per radiografie | 650 |
5.3 Impianti a raggi X per radiografie e radioscopie | 700 |
5.4 Tomografi computerizzati | 1 150 |
5.5 Acceleratori lineari | 2 600 |
6. Densitometri ossei | 500 |
II. Applicazioni non mediche | |
1. Impianti a raggi X per uso non medico | |
1.1 Con protezione totale | 500 |
1.2 Senza protezione totale | 800 |
2. Acceleratori per uso non medico | 1 400 |
3. Impianti di controllo delle acque di scarico | 1 400 |
4. Commercio, noleggio, garanzia della qualità | |
4.1 Esclusivamente commercio (acquisto, fornitura) o noleggio di impianti; o | 2 100 |
4.2 Commercio (acquisto, fornitura), installazione, collaudo, manutenzione, esame di condizione, controllo successivo, esperimenti, dimostrazioni, presentazioni, consegna per l’esercizio diagnostico di impianti in ambito di dose debole e medio ai sensi dell’articolo 26 lettere a e b ORaP inclusala realizzazione di misure volte a garantire la qualità su impianti, su apparecchi diagnostici in medicina nucleare e attivimetri o su sistemi di ricezione e di riproduzione delle immagini della diagnostica medica ai sensi dell’articolo 9 lettera g ORaP. | 3 900 |
4.3 Commercio (acquisto, fornitura), installazione, collaudo, manutenzione, esame del funzionamento, controllo successivo, esperimenti, dimostrazioni, presentazioni, consegna per l’esercizio diagnostico/terapeutico di impianti in ambito di dose forte ai sensi dell’articolo 26 lettera c ORaP inclusala realizzazione di misure volte a garantire la qualità su impianti, su apparecchi diagnostici in medicina nucleare e attivimetri o su sistemi di ricezione e di riproduzione delle immagini della diagnostica medica ai sensi dell’articolo 9 lettera g ORaP. | 5 100 |
5. Commercio con sorgenti radioattive | 550 |
6. Scuole | |
6.1 Manipolazione di sorgenti o impianti radioattivi | 650 |
7. Manipolazione di sorgenti radioattive sigillate | |
7.1 Fino a 10 sorgenti radioattive sigillate | 650 |
7.2 Più di 10 sorgenti radioattive sigillate | 1 150 |
8. Manipolazione di sorgenti radioattive sigillate ad alta attività | |
8.1 Fino a 3 sorgenti radioattive sigillate ad alta attività | 800 |
8.2 Più di 3 sorgenti radioattive sigillate ad alta attività | 1 400 |
9. Manipolazione di sorgenti radioattive non sigillate | |
9.1 Manipolazione semplice nell’area controllata | 650 |
9.2 Area di lavoro di tipo C | 1 100 |
9.3 Area di lavoro di tipo B | 1 400 |
10. Licenza di trasporto | 800 |
11. Impiego di personale in aziende terze | 300 |
Per aziende nel campo di vigilanza della Suva che sottostanno alla legge federale del 20 marzo 1981 9 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), gli importi forfettari sono ridotti del 15 per cento secondo le posizioni alla cifra II. 1–11.
B. Riconoscimento di formazioni e aggiornamenti (art. 180 ORaP)
Franchi | |
|---|---|
1. Riconoscimento di corsi di formazione in radioprotezione | 1 000 |
2. Riconoscimento di corsi di aggiornamento in radioprotezione | 500 |
C. Riconoscimento di servizi di dosimetria individuale (art. 66 ORaP)
Franchi | |
|---|---|
1. Riconoscimento da parte dell’UFSP di servizi di dosimetria individuale nel campo di vigilanza dell’UFSP o dell’INSAI | 1200 |
2. Riconoscimento da parte dell’UFSP di servizi di dosimetria individuale accreditati nel campo di vigilanza dell’UFSP o dell’INSAI | 500 |
D. Riconoscimento di servizi di misurazione del radon (art. 159 ORaP)
Franchi | |
|---|---|
Riconoscimento di servizi di misurazione del radon | 500 |
E. Emolumenti unici in relazione a licenze e riconoscimenti
Franchi | |
|---|---|
1. Rilascio di una licenza provvisoria per la sostituzione urgente di un impianto esistente | 100 |
2. Licenza separata per l’importazione/l’esportazione di sorgenti radioattive sigillate ad alta attività (art. 103 cpv. 4 ORaP) | 350 |
3. Riconoscimenti di formazioni e aggiornamenti individuali in radioprotezione (art. 178 ORaP) | 250 |
F. Misure (art. 15 cpv. 3 ORaP)
Franchi | |
|---|---|
1. Misure gamma | 300 |
2. Misure in scintillatori liquidi | 200 |
G. Raccolta, condizionamento, deposito intermedio e deposito in strati geologici profondi di scorie radioattive che devono essere consegnate (art. 119 e 120 ORaP)
L’emolumento deve essere calcolato per sorgente o al m 3 secondo i numeri 1–4.
Se più sorgenti della categoria Q1/Qα1 vengono consegnate insieme e di conseguenza viene superato l’emolumento della categoria Q2/Qα2, all’intera consegna viene applicato l’emolumento secondo la categoria Q2/Qα2. Se l’attività totale della consegna è superiore alla categoria Q2/Qα2, l’emolumento per l’intera consegna viene calcolato in base alla categoria in cui rientra l’attività totale delle sorgenti consegnate.
Franchi | |
|---|---|
| |
| 200 |
| 6 600 |
| 12 300 |
| in funzione del dispendio |
| 95 000 |
| 205 000 |
| 242 000 |
Categoria sorgente | Emettitori ß/γ | Categoria sorgente | Emettitori α |
|---|---|---|---|
attività massima | attività massima | ||
Q1 | 10-4 x A210 | Qα1 | 10-3 x A2 |
Q2 | 10-3 x A2 | Qα2 | 10-1 x A2 |
Q3 | 10-1 x A2 | Qα3 | illimitata |
Q4 | illimitata |