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814.56 OEm-RaP

Ordinanza sugli emolumenti in materia di radioprotezione (OEm-RaP) del 26 aprile 2017 (Stato 1° febbraio 2021) (Stato 1° febbraio 2021)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 42 della legge del 22 marzo 1991 1 sulla radioprotezione (LRaP),

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per provvedimenti, prestazioni e decisioni dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e degli organi da esso incaricati in materia di radioprotezione.

Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 2 sugli emolumenti (OgeEm).

Art. 3 Assoggettamento

Chi chiede un provvedimento, una prestazione o una decisione secondo l’articolo 1 paga un emolumento.

Art. 4 Rinuncia alla riscossione di emolumenti

In singoli casi debitamente motivati si può rinunciare a riscuotere emolumenti, in particolare:

  1. per lo smaltimento di materiale radioattivo la cui formazione è avvenuta quando la LRaP non era ancora applicabile o il cui proprietario non è identificabile o non lo è più;
  2. per prestazioni che devono essere effettuate per salvaguardare la sicurezza della popolazione in caso di evento, se chi ne è stato la causa non è più identificabile.

Se il proprietario o il responsabile di cui al capoverso 1 può essere identificato in un secondo tempo, l’UFSP può fatturare il corrispondente emolumento con effetto retroattivo.

Art. 5 Calcolo degli emolumenti

Gli emolumenti sono calcolati secondo l’allegato. 3

Per provvedimenti, prestazioni e decisioni che non sono menzionati nell’allegato o per i quali nell’allegato è stabilito un emolumento in funzione del dispendio, gli emolumenti sono calcolati in base al tempo impiegato. La tariffa oraria si situa, a seconda delle conoscenze specifiche necessarie e del livello di funzione del personale incaricato, tra i 100 e i 200 franchi. Il tempo di viaggio e il tempo d’attesa sono calcolati come tempo di lavoro.

Art. 6 Supplemento d’emolumento

L’UFSP e gli organi da esso incaricati possono esigere un supplemento fino al 50 per cento dell’emolumento ordinario per prestazioni fornite su richiesta urgentemente o al di fuori dell’orario normale di lavoro, oppure che comportano un onere amministrativo straordinario.

Art. 7 Esborsi

Sono considerate esborsi, oltre alle spese previste nell’articolo 6 OgeEm 4 , le spese supplementari concernenti una determinata prestazione, segnatamente gli onorari secondo gli articoli 8 l –8 t dell’ordinanza del 25 novembre 1998 5 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.

Art. 8 Fatturazione, decisione circa gli emolumenti

Se affida un compito a un altro organo, l’UFSP può abilitare quest’ultimo a fatturare esso stesso gli emolumenti.

In caso di controversia concernente la fattura, l’UFSP pronuncia una decisione circa gli emolumenti.

Art. 9 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 5 luglio 2006 6 concernente gli emolumenti nel campo della radioprotezione è abrogata.

Art. 10 Disposizione transitoria

La presente ordinanza si applica ai provvedimenti, alle prestazioni e alle decisioni non ancora conclusi rispettivamente non ancora passati in giudicato alla sua entrata in vigore.

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

Allegato7

(art. 5 cpv. 1)

Calcolo degli emolumenti

A. Licenze per la manipolazione di radiazioni ionizzanti (art. 9 dell’ordinanza del 26 aprile 20178 sulla radioprotezione [ORaP])

Franchi

I. Applicazioni mediche

1. Impianti in ospedali distrettuali/regionali, ospedali cantonali, istituti privati, ospedali universitari, studi dentistici, cliniche dentarie

1.1 Piccoli impianti a raggi X per uso odontoiatrico fino a 70 kV

400

1.2 Ortopantomografi / impianti di radiografia panoramica, ortopantomografi con teleradiografia, tomografi volumetrici digitali

650

2. Impianti in studi medici e chiropratici

2.1 Impianti a raggi X per radiografie

650

2.2 Impianti a raggi X per radiografie e radioscopie

700

3. Impianti in ospedali distrettuali/regionali, ospedali cantonali, istituti privati, ospedali universitari

3.1 Impianti a raggi X per radiografie

950

3.2 Impianti a raggi X per radiografie e radioscopie

1 000

3.3 Mammografi

950

3.4 Simulatori

1 000

3.5 Impianti a raggi X per terapia superficiale

950

3.6 Impianti a raggi X per terapia profonda

1 600

3.7 Impianti per applicazioni ad alto dosaggio in cardiologia e radiologia interventistica

1 150

3.8 Tomografi computerizzati

1 600

3.9 Apparecchi «afterloading», unità irradianti

2 000

3.10 Acceleratori lineari

2 600

4. Medicina nucleare

4.1 Diagnostica, area di lavoro di tipo C

1 400

4.2 Terapia, area di lavoro di tipo B/C

2 600

4.3 Dispositivi PET-TC

2 000

4.4 Dispositivi SPECT-TC

1 750

4.5 Camere per pazienti

1 400

5. Impianti usati in medicina veterinaria, medicina legale, ricerca, formazione

5.1 Piccoli impianti a raggi X per uso odontoiatrico fino a 70 kV

400

5.2 Impianti a raggi X per radiografie

650

5.3 Impianti a raggi X per radiografie e radioscopie

700

5.4 Tomografi computerizzati

1 150

5.5 Acceleratori lineari

2 600

6. Densitometri ossei

500

II. Applicazioni non mediche

1. Impianti a raggi X per uso non medico

1.1 Con protezione totale

500

1.2 Senza protezione totale

800

2. Acceleratori per uso non medico

1 400

3. Impianti di controllo delle acque di scarico

1 400

4. Commercio, noleggio, garanzia della qualità

4.1 Esclusivamente commercio (acquisto, fornitura) o noleggio di impianti; o
esclusivamente realizzazione di misure volte a garantire la qualità su impianti, su apparecchi diagnostici in medicina nucleare e attivimetri o su sistemi di ricezione e di riproduzione delle immagini della diagnostica medica ai sensi dell’articolo 9 lettera g ORaP.

2 100

4.2 Commercio (acquisto, fornitura), installazione, collaudo, manutenzione, esame di condizione, controllo successivo, esperimenti, dimostrazioni, presentazioni, consegna per l’esercizio diagnostico di impianti in ambito di dose debole e medio ai sensi dell’articolo 26 lettere a e b ORaP inclusala realizzazione di misure volte a garantire la qualità su impianti, su apparecchi diagnostici in medicina nucleare e attivimetri o su sistemi di ricezione e di riproduzione delle immagini della diagnostica medica ai sensi dell’articolo 9 lettera g ORaP.

3 900

4.3 Commercio (acquisto, fornitura), installazione, collaudo, manutenzione, esame del funzionamento, controllo successivo, esperimenti, dimostrazioni, presentazioni, consegna per l’esercizio diagnostico/terapeutico di impianti in ambito di dose forte ai sensi dell’articolo 26 lettera c ORaP inclusala realizzazione di misure volte a garantire la qualità su impianti, su apparecchi diagnostici in medicina nucleare e attivimetri o su sistemi di ricezione e di riproduzione delle immagini della diagnostica medica ai sensi dell’articolo 9 lettera g ORaP.

5 100

5. Commercio con sorgenti radioattive

550

6. Scuole

6.1 Manipolazione di sorgenti o impianti radioattivi

650

7. Manipolazione di sorgenti radioattive sigillate

7.1 Fino a 10 sorgenti radioattive sigillate

650

7.2 Più di 10 sorgenti radioattive sigillate

1 150

8. Manipolazione di sorgenti radioattive sigillate ad alta attività

8.1 Fino a 3 sorgenti radioattive sigillate ad alta attività

800

8.2 Più di 3 sorgenti radioattive sigillate ad alta attività

1 400

9. Manipolazione di sorgenti radioattive non sigillate

9.1 Manipolazione semplice nell’area controllata

650

9.2 Area di lavoro di tipo C

1 100

9.3 Area di lavoro di tipo B

1 400

10. Licenza di trasporto

800

11. Impiego di personale in aziende terze

300

Per aziende nel campo di vigilanza della Suva che sottostanno alla legge federale del 20 marzo 1981 9 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), gli importi forfettari sono ridotti del 15 per cento secondo le posizioni alla cifra II. 1–11.

B. Riconoscimento di formazioni e aggiornamenti (art. 180 ORaP)

Franchi

1. Riconoscimento di corsi di formazione in radioprotezione

1 000

2. Riconoscimento di corsi di aggiornamento in radioprotezione

500

C. Riconoscimento di servizi di dosimetria individuale (art. 66 ORaP)

Franchi

1. Riconoscimento da parte dell’UFSP di servizi di dosimetria individuale nel campo di vigilanza dell’UFSP o dell’INSAI

1200

2. Riconoscimento da parte dell’UFSP di servizi di dosimetria individuale accreditati nel campo di vigilanza dell’UFSP o dell’INSAI

500

D. Riconoscimento di servizi di misurazione del radon (art. 159 ORaP)

Franchi

Riconoscimento di servizi di misurazione del radon

500

E. Emolumenti unici in relazione a licenze e riconoscimenti

Franchi

1. Rilascio di una licenza provvisoria per la sostituzione urgente di un impianto esistente

100

2. Licenza separata per l’importazione/l’esportazione di sorgenti radioattive sigillate ad alta attività (art. 103 cpv. 4 ORaP)

350

3. Riconoscimenti di formazioni e aggiornamenti individuali in radioprotezione (art. 178 ORaP)

250

F. Misure (art. 15 cpv. 3 ORaP)

Franchi

1. Misure gamma

300

2. Misure in scintillatori liquidi

200

G. Raccolta, condizionamento, deposito intermedio e deposito in strati geologici profondi di scorie radioattive che devono essere consegnate (art. 119 e 120 ORaP)

L’emolumento deve essere calcolato per sorgente o al m 3 secondo i numeri 1–4.

Se più sorgenti della categoria Q1/Qα1 vengono consegnate insieme e di conseguenza viene superato l’emolumento della categoria Q2/Qα2, all’intera consegna viene applicato l’emolumento secondo la categoria Q2/Qα2. Se l’attività totale della consegna è superiore alla categoria Q2/Qα2, l’emolumento per l’intera consegna viene calcolato in base alla categoria in cui rientra l’attività totale delle sorgenti consegnate.

Franchi

  1. Sorgenti radioattive sigillate (per sorgente)
  1. Categoria Q1/Qα1

200

  1. Categoria Q2/Qα2

6 600

  1. Categoria Q3

12 300

  1. Categoria Q4/Qα3

in funzione del dispendio

  1. Scorie precondizionate (al m3)

95 000

  1. Altre scorie combustibili (al m3)

205 000

  1. Altre scorie non combustibili (al m3)

242 000

Categoria sorgente

Emettitori ß/γ

Categoria sorgente

Emettitori α

attività massima

attività massima

Q1

10-4 x A210

Qα1

10-3 x A2

Q2

10-3 x A2

Qα2

10-1 x A2

Q3

10-1 x A2

Qα3

illimitata

Q4

illimitata